Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1920 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. II, 28/01/2010, (ud. 22/06/2009, dep. 28/01/2010), n.1920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1157-2006 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARI 13,

presso lo studio dell’avvocato FIASCO ERNESTO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.R., P.A., S.M.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2759/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

23.3.05, depositata il 16/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Fulvio UCCELLA che ha concluso per l’estinzione del processo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Parte ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2759 del 2005.

Attivata la procedura di cui all’art. 375 c.p.c. questa Corte, all’udienza camerale del 4 dicembre 2007 disponeva il rinnovo della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, concedendo 60 giorni dalla comunicazione per l’adempimento e rinviando a nuovo ruolo.

L’ordinanza collegiale veniva notificata il 28 luglio 2008.

In mancanza di tale adempimento, veniva nuovamente disposta procedura ex art. 375 c.p.c. all’esito della quale la Procura Generale concludeva per l’inammissibilità del ricorso.

Tale richiesta può essere accolta, non avendo parte ricorrente proceduto a tale adempimento.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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