Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1920 del 25/01/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 1920 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: CAVALLARO LUIGI

SENTENZA

sul ricorso 17182-2014 proposto da:
PANDOZY PIERA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MONTE SERRONE 15, presso lo studio dell’avvocato
DANIELA BUONAMASSA, che la rappresenta e difende,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
3796

E.N.P.A.P.

ENTE

NAZIONALE

DI

PREVIDENZA

E

ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA G.B. MORGAGNI 19, presso lo studio

Data pubblicazione: 25/01/2018

dell’avvocato MICHELE SANDULLI, che lo rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6136/2013 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/07/2013 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI
CAVALLARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato DANIELA BUONAMASSA;
udito l’Avvocato IVANA CLEMENTE per delega verbale
Avvocato MICHELE SANDULLI.

9548/2010;

FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 2.7.2013, la Corte d’appello di Roma, in
parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha determinato in C
30,94 l’importo della pensione mensile spettante alla dott.ssa Piera
Pandozy, in C 4.016,96 l’ammontare del suo credito verso l’ENPAP per

controcredito dell’ENPAP per contributi e accessori, condannando
conseguentemente l’ENPAP a pagarle la differenza, pari a C 1.834,56
oltre accessori.
La Corte, in particolare, disattendeva la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, comma 16, 2, comma 25, e 3, comma 6, I.
n. 335/1995, nonché degli artt. 5, 6 e 8, d.lgs. n. 103/1996, e degli artt.
1, comma 4, e 2, comma 2, d.lgs n. 509/1994, sollevata dalla dott.ssa
Pandozy in relazione alla non integrabilità al minimo della propria
pensione di vecchiaia, e sotto altro profilo giudicava infondata
l’eccezione di prescrizione dei contributi richiestile dall’ENPAP in
relazione all’efficacia interruttiva del pregresso riconoscimento del debito
da lei stessa effettuato con due lettere del 22.10.2004 e del 28.6.2005,
ritenendo altresì inammissibile la domanda di risarcimento del danno per
omesso pagamento della prestazione da lei proposta in via di
reconventio reconventionis per carenza di alcun nesso di dipendenza
rispetto alla domanda riconvenzionale dell’ente, che concerneva il
pagamento dei contributi omessi e degli oneri accessori.
Contro tali statuizioni ricorre la dott.ssa Piera Pandozy, con tre motivi.
L’ENPAP resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 1, 2, 3, 24, 101, 102, 111 e 137 Cost., degli artt.
23 e 24, I. n. 87/1953, nonché contraddittoria e illogica motivazione, per
non avere la Corte di merito sollevato la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, comma 16, 2, comma 25, e 3, comma 6, I.
n. 335/1995, nonché degli artt. 5, 6 e 8, d.lgs. n. 103/1996, e degli artt.
1, comma 4, e 2, comma 2, d.lgs n. 509/1994, da lei proposta, in
relazione alla non integrabilità al minimo della propria pensione di
vecchiaia, per contrasto delle disposizioni citate con gli artt. 3, 4 e 38
Cost.-

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ratei di pensione e accessori e in C 2.182,40 l’ammontare del

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa
applicazione degli artt. 14, 16, 2943 e 2944 c.c., in relazione all’art. 7,
comma 4 0 , del Regolamento ENPAP approvato con d.m. n. 255/1997,
nonché illogica motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto che il
mancato ricorso da parte dell’ente alle procedure di recupero del credito

esso.
Con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa
applicazione dell’art. 2043 c.c., in relazione agli artt. 416 e 418 c.p.c.,
nonché di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. per avere la Corte di
merito ritenuto l’inammissibilità della domanda di risarcimento del danno
ingiusto da lei proposta nella comparsa di costituzione e risposta alla
domanda riconvenzionale dell’ENPAP.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile.
Questa Corte ha ormai consolidato il principio secondo cui, al fine di
soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366, comma 1°, n. 3, c.p.c., il
ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed
esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa,
dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i
presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni,
le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione
avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni
e le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la
sentenza impugnata, in modo che il giudice di legittimità sia posto in
grado di avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia e di
cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alla sentenza
impugnata senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del
processo, ivi compresa la sentenza stessa (cfr. da ult. Cass. n. 19018
del 2017, sulla scorta di Cass. nn. 7825 del 2006, 12688 del 2007 e
1926 del 2015).
Nel caso di specie, viceversa, dal tenore del ricorso non è dato evincere
né cosa avesse ad oggetto il giudizio di primo grado, né quale sia stata
l’articolazione delle domande ivi proposte dall’odierna ricorrente e
dall’ENPAP e delle rispettive ragioni in fatto e in diritto, né tampoco
cos’abbia statuito il giudice adito (la cui pronuncia, peraltro, è stata
oggetto di parziale e non già totale riforma da parte della sentenza

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fatto valere nei suoi confronti fosse inidoneo a comprovare la rinuncia ad

impugnata).

E poiché, ai fini della sussistenza del

requisito

dell’esposizione dei fatti, non è possibile distinguere tra un’esposizione
del tutto omessa e un’esposizione insufficiente, di talché un’esposizione
dei fatti che sia carente sotto taluno degli aspetti che deve contemplare
incorre senz’altro nella sanzione dell’inammissibilità (cfr. in tal senso

considerarsi inammissibile.
E poi giusto il caso di soggiungere che ad analoghe conclusioni non
potrebbe non pervenirsi quand’anche si volesse scrutinare il merito dei
singoli motivi del ricorso: circa il primo, perché l’omessa esposizione
dello specifico contenuto della domanda proposta in primo grado e delle
sue ragioni in fatto e in diritto impedisce di vagliare la rilevanza, nel
caso di specie, della questione di legittimità costituzionale delle
disposizioni indicate nella rubrica del motivo; circa il secondo, perché si
riferisce ad atti e comportamenti («estratto conto dell’Ente»,
«immediata negazione palese del diritto di ricevere le somme di credito
ivi elencate da parte dell’iscritta stessa», «successiva omissione
nell’attivarsi per il recupero»: cfr. ricorso, pag. 20) il cui contenuto non
è specificamente illustrato né nei suoi estremi oggettivi né in quelli
temporali; circa il terzo, perché non risulta specificato né il contenuto
del ricorso di primo grado, né della memoria di costituzione dell’ENPAP
né della reconventio reconventionis proposta dall’odierna ricorrente, con
conseguente impossibilità di vagliare la correttezza o meno della
statuizione della Corte di merito circa la dipendenza o meno di
quest’ultima dalla domanda riconvenzionale spiegata dall’ente.
Va infine rigettata la richiesta di parte controricorrente di cancellazione
delle espressioni «dolo normativo» e «comportamento dolosamente
omissivo dell’Ente» e delle frasi «Tutto il comportamento di parte
convenuta culminato nella infondata domanda riconvenzionale è stato
dolosamente preordinato proprio per paralizzare la domanda principale
della ricorrente» e «E ciò nel tentativo del convenuto, appunto, ingiusto
e doloso di ribaltare le proprie illecite omissioni attraverso la costruzione
di una pretesa creditoria non supportata in diritto», contenute
rispettivamente a pagg. 22, terzultimo capoverso, 23, penultimo
capoverso, 22, penultimo capoverso, e 23, primo capoverso, del ricorso
per cassazione, dovendosi dare continuità al principio di diritto,

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Cass. nn. 1959 del 2004 e 2831 del 2009), l’odierno ricorso non può che

costantemente affermato da questa Corte, secondo cui la sussistenza dei
presupposti per la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive
contenute negli scritti difensivi, prevista dall’art. 89 c.p.c. ed esperibile
anche nel giudizio di legittimità, rientrando fra i poteri officiosi del
giudice, va esclusa allorquando le espressioni contenute negli scritti

dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della
controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto,
con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive,
siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa
anche di ordine morale del comportamento della controparte, la scarsa
attendibilità delle sue tesi e affermazioni (cfr., tra le tante, Cass. n.
20943 del 2009, in cui tale richiesta è stata rigettata a fronte
dell’impiego di espressioni quali «Controparte volutamente e in malafede
ignora», «mala fede avversaria», e più recentemente Cass. nn. 26195
del 2011 e 21031 del 2016, l’ultima delle quali ha ricondotto l’impiego
del termine «contrabbandare», riferito alla prospettazione in fatto della
controparte, ad una modalità piuttosto graffiante nell’esercizio del diritto
di difesa, ma comunque non lesiva della dignità umana e professionale
dell’avversario).
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di
legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Tenuto conto dell’inammissibilità del ricorso, va dato atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla
rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C
2.700,00, di cui C 2.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura
pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.

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difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.10.2017.

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