Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1920 del 25/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 13/12/2016, dep.25/01/2017),  n. 1920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7337-2014 proposto da:

A.T.E.R.P. di VIBO VALENTIA, P.I. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 268/A (ST GIUGNI), presso lo studio dell’avvocato

EMANUELA ANGOTTI, rappresentato e difeso dall’avvocato PIO TURANO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.T.E.R.P. CATANZARO, in persona del Commissario Straordinario e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

MAGNO, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIO TALARICO, FILIPPO

ZUCCO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1295/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 24/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. L’A.T.E.R.P. di Vibo Valentia ha proposto ricorso per cassazione contro l’A.T.E.R.P. della Provincia di Catanzaro avverso la sentenza del 24 settembre 2013, con cui la Corte d’Appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c. l’appello da essa ricorrente proposto contro la sentenza del 24 novembre 2011, con cui il Tribunale di Catanzaro aveva accolto la domanda dell’intimata intesa ad ottenere la condanna della ricorrente al pagamento di somme dovute in forza di una ripartizione di oneri fra i due enti.

p.2. Al ricorso ha resistito con controricorso l’intimata.

p.3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., applicabile al ricorso nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 197 del 2016, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 168 del 2016, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma e ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. sono state svolte le seguenti considerazioni:

“(….) p.3. Il ricorso può essere deciso con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., in quanto appare manifestamente inammissibile, atteso che, come del resto ha dedotto anche la resistente, l’unico motivo di ricorso con cui si imputa alla Corte catanzarese di avere erroneamente ritenuto dedotto l’appello in violazione dell’art. 342 c.p.c. – in disparte la mancanza di indicazione alcuna ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 circa il luogo in cui l’atto di appello dovrebbe esaminarsi ed in particolare sia circa l’essere esso prodotto nel suo fascicolo dalla ricorrente, sia circa la sua presenza nel fascicolo d’ufficio (come ammette, ai fini dell’esenzione dall’onere di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, Cass. sez. un. n. 22726 del 2011 – si articola nella mera deduzione astratta di principi in ordine all’esegesi dell’art. 342 c.p.c. novellato dalla L. n. 134 del 2012, ma omette di spiegare, facendo ad esso opportuni riferimenti, come e perchè il detto avrebbe rispettato la norma.

Ne segue che il motivo risulta del tutto generico e, dunque, inammissibile, alla stregua del principio di diritto secondo cui: “Il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorchè la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 2). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all’art. 378 c.p.c., finalizzate solo all’argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorchè la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l’atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo. In riferimento alla deduzione di un “error in procedendo” e, particolarmente, con riguardo alla deduzione della violazione di una norma afferente allo svolgimento del processo nelle fasi di merito, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, il rispetto dell’esigenza di specificità non cessa di essere necessario per il fatto che, com’è noto, la Corte di Cassazione, essendo sollecitata a verificare se vi è stato errore nell’attività di conduzione del processo da parte del giudice del merito, abbia la possibilità di esaminare direttamente l’oggetto in cui detta attività trovasi estrinsecata, cioè gli atti processuali, giacchè per poter essere utilmente esercitata tale attività della Corte presuppone che la denuncia del vizio processuale sia stata enunciata con l’indicazione del (o dei) singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale sarebbe stato commesso l’errore di applicazione della norma sul processo, di cui si denunci la violazione, in modo che la Corte venga posta nella condizione di procedere ad un controllo mirato sugli atti processuali in funzione di quella verifica. L’onere di specificazione in tal caso deve essere assolto tenendo conto delle regole processuali che presiedono alla rilevazione dell’errore ed alla sua deducibilità come motivo di impugnazione (Nella specie, poichè si trattava di errore consistente nell’ammissione di asserite prove nuove in appello nonostante un’eccezione di novità, la Suprema Corte ha rilevato che il motivo avrebbe dovuto essere dedotto con l’indicazione sia del momento di allegazione dell’eccezione, sia del mantenimento della stessa fino al momento in cui il giudice d’appello aveva ritenuto in decisione la causa, mentre si era allegato solo il primo momento, deducendosi, in particolare, soltanto di avere eccepito la novità della prova fin dall’atto di costituzione in appello e non anche di avere reiterato l’eccezione dopo l’ordinanza collegiale ammissiva delle prove e di averla mantenuta in sede di precisazione delle conclusioni)” (Cass. n. 4741 del 2005, seguita da numerose conformi).”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro seimilanovecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA