Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1920 del 03/02/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 1920 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA
sul ricorso 2227-2008 proposto da:
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
Uffici domicilia, in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n.
12;
– ricorrente –

2014

contro

3712

GRANDE

LOREDANA

C.F.

GRNLDN54D48H562F,

CORTESE

GIOVANNA C.F. CRTGNN55C69G482X, TATONI MARIA CESIRA
C.F.

TTNMCS47D53D221D,

VOLPONE

DIANA

C.F.

Data pubblicazione: 03/02/2015

VLPDNI44L43G438Q, tutti elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA BUCCARI, 11, presso lo studio dell’avvocato
PECORARO FRANCESCO, rappresentati e difesi
dall’avvocato MASSIMO FAUGNO;
– controricorrenti –

FILOGRASSO MARIA ADELAIDE, FORMISANI MARCO, RADICO
ANNA LAURA, DI MARCO MARIA, GIAMMARINO AMEDEO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1128/2006 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 03/01/2007 R.G.N. 731/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/12/2014 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine accoglimento del
ricorso.

nonchè contro

R.G 2227/2008
Fatto e diritto

La Corte d’appello dell’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara con la
quale era stato riconosciuto il diritto di Filograsso Maria Adelaide , Grande Loredana,
Tatoni Maria Cesira , Formisani Marco , Radico Anna Laura, Cortese Giovanna,
Volpone Daniela , Di Marco Maria, Giammarino Amedeo , docenti di scuola statale ,
alla liquidazione del compenso per le ore eccedenti le 18 settimanali comprensivo
dell’indennità integrativa speciale.. La Corte territoriale ha rilevato che gli insegnanti
fondavano la loro richiesta sull’ari 88, 4° comma del dpr 417/1974 in base al quale la

mediante l’applicazione del parametro costituito dal “trattamento economico “da
rapportare quindi ad 1/18 con inclusione dell’iis e che, secondo il Ministero, il CCNL
del 1995 ‘ con l’ari 70 , aveva modificato tale parametro riferendolo allo stipendio
tabellare derogando alla norma precedente e con conseguente esclusione dell’iis.
La Corte territoriale ha rilevato che l’art 70 del CCNL 1995 prevedeva, in una prima
parte, l’applicazione del criterio di calcolo di cui all’ari 88, 4° comma, dpr n 417/1974 e
cioè un criterio rapportato allo stipendio effettivo e dunque comprensivo dell’iis e che la
norma collettiva citata stabiliva , in una seconda parte, che ” ogni ora eccedente
effettivamente prestata doveva essere retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare
in godimento”con conseguente esclusione dell’iis. Secondo la Corte le due espressioni
erano inconciliabili e che doveva concludersi per l’esistenza di un errore terminologico
anche laddove il parametro era indicato in 1/78.
Ricorre il MIUR . Resistono Grande, Tatoni,Cortese e Volpone. Gli altri contro ricorrenti
sono rimasti intimati .
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile . La sentenza impugnata risulta
depositata in data 3/1/2007 ed il ricorso in cassazione è stato trasmesso all’ufficiale
giudiziario per la notifica solo in data 8/1/2008 ( cfr dichiarazione in calce alla copia
notificata ) e poi notificato in data 10/1/2008 presso il difensore dei resistenti.
Il deposito del ricorso in cassazione presso l’ufficiale giudiziario per la notifica è
avvenuto tardivamente oltre l’anno con la conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi
dell’ari 327 cpc
Le spese del presente giudizio a favore dei contro ricorrenti costituitisi sono poste a
carico del Ministero ricorrente. Nulla per spese nei confronti degli intimati.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Ministero ricorrente a pagare a favore dei
contro ricorrenti Grande, Tatoni,Cortese e Volpone in solido le spese del presente

retribuzione delle ore di insegnamento eccedenti l’orario normale era determinato

giudizio liquidate in E 100,00 per esborsi ed E 2.500,00 per compensi professionali , oltre
IVA, CP e 15% per spese generali.
Roma 2/12/2014

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L’estensore

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