Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 192 del 09/01/2020

Cassazione civile sez. II, 09/01/2020, (ud. 10/09/2019, dep. 09/01/2020), n.192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15108/2015 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO 61, presso lo studio

dell’avvocato CATERINA MAFFEY, rappresentato e difeso dall’avvocato

FERDINANDO FRASCA;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 128,

presso lo studio dell’avvocato GIACOMO TUTINELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO CELERE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1784/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/09/2019 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto

del ricorso principale e per l’accoglimento del secondo motivo e per

quanto di ragione dei terzo motivo del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato Caterina Maffey, con delega depositata in udienza

dall’avvocato Ferdinando Frasca, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del

ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Avellino dichiarò la nullità delle delibere dell’11/6/1999, 26/1/2001 e 15/10/2004 con le quali il Condominio di via (OMISSIS), nel corso dei lavori di ricostruzione, ex L. n. 219 del 1981, dell’edificio condominiale, aveva approvato variante progettuale, sulla base della quale si prevedeva la realizzazione di un parcheggio interrato nel sottosuolo del sedime del fabbricato e di una parte del cortile, con attribuzione della superficie per autorimessa ai soli proprietari delle unità abitative. L’attore aveva lamentato che lo stesso, proprietario di due locali terranei e, per 1/2, della superficie del cortile, aveva visto così leso il suo diritto di comproprietà del sottosuolo sopra il quale insisteva l’edificio e di comproprietario esclusivo della superficie del cortile.

La Corte d’appello di Napoli, sull’impugnazione del Condominio, dichiarò cessata la materia del contendere, per essere state le delibere impugnate successivamente revocate con le successive del 2/12/2008, 25/5/2009 e 16/1/2014, e compensò per intero le spese del grado.

Avverso la statuizione d’appello ricorre il Condominio, illustrando unitaria, complessa censura. Resiste con controricorso, in seno al quale svolge ricorso incidentale, articolato su triplice censura, M.M..

Il Condominio all’approssimarsi dell’udienza ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un solo motivo il Condominio lamenta una pluralità, non agevolmente coordinabile, di censure:

– “omessi esame e decisione in merito a fatto e domanda”, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5;

– “violazione di norma per omessa motivazione ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto (art. 132 c.p.c., n. 4) e per omessa decisione (art. 112 c.p.c.)”, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4;

– “mancata motivazione a causa di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, e contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, in relazione ai nn. 3, 4 e 5, c.p.c.;

– “violazione e falsa applicazione di norma – art. 1137,922,934,948,1109,1111,1376,1350, c.c.; 100 c.p.c.”, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Lo sviluppo argomentativo del ricorrente, che assume apprezzabile rilievo solo dalla pag. 16 in poi, si impernia, non senza ripetizioni, in sintesi, sui seguenti rilievi:

– la sentenza impugnata aveva omesso di prendere in esame il profilo d’appello concernente la contestata legittimazione del M. a dolersi, con l’impugnazione delle delibere condominiali, della lesione del suo diritto esclusivo sul cortile, che lo vedeva quale terzo e non quale condomino (legittimazione negata dalla sentenza, ma solo al fine della soccombenza virtuale);

– non aveva tenuto conto del fatto che il M. aveva dato il suo consenso alla costruzione;

– l’intimato si era limitato a chiedere la declaratoria di nullità delle delibere perchè prevedevano l’assegnazione ai soli titolari delle abitazioni, e non anche perchè le opere del sottosuolo avrebbero interessato anche l’area cortilizia di sua proprietà.

1.1. Il motivo, nel suo complesso, non supera il vaglio d’ammissibilità.

Risulta evidente che la doglianza non coglie la ratio decidendi. Dopo che il Tribunale aveva dichiarato nulle le delibere impugnate dal M., relativamente all’assegnazione della superficie dei posti auto ai soli titolari di unità abitative, la Corte locale, giudicando sull’impugnazione del Condominio, sulla base delle successive delibere sopra indicate, aveva reputato sussistere un inequivoco atteggiamento acquiescente dell’appellante, con la conseguente cessazione della materia del contendere. Questa era la statuizione da contestare in questa sede, il che non è avvenuto.

In disparte, val la pena osservare che il ricorso presenta struttura atipica. Questa Corte ha già, più volte, avuto modo di precisare che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e circoscritto dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., (ex multis, Sez. 5, n. 19959, 22/9/2014); il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, pur non essendo decisivo il testuale e corretto riferimento a una delle cinque previsioni di legge, è tuttavia indispensabile che il motivo individui con chiarezza il vizio prospettato nel rispetto della tassativa griglia normativa (cfr., da ultimo Sez. 2, n. 17470/2018).

Nel caso al vaglio il ricorso presenta una configurazione sui generis, promiscua e confusa, essendo diretto a censurare, piuttosto che gli specifici vizi di cui s’è detto, i singoli passaggi decisionali della statuizione impugnata, presentando un intreccio inestricabile di pretese, nonchè di largamente immotivate violazioni, compenetrate con il fatto.

2. Il controricorrente, in via incidentale, rubricando violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; violazione e falsa applicazione dell’art. 1137 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, lamenta quanto segue:

a) le delibere che avevano revocato quelle lesive dei diritti dell’esponente avevano affermato essere comune il piano interrato, mentre “l’attore aveva chiesto che fosse dichiarato comune esclusivamente il sottosuolo corrispondente all’area di sedime del fabbricato distrutto dal sisma del 1980, non anche quello sottostante al cortile di proprietà privata”; le predette delibere, perciò, avrebbero dovuto essere dichiarate nulle;

b) doveva considerarsi errata l’affermazione della Corte di Napoli, secondo la quale “il terzo che si assume leso da una delibera condominiale non può ricorrere all’impugnazione di cui all’art. 1137 c.c.”, poichè l’esponente aveva impugnato, ex art. 1137, c.c., “in qualità di condomino e non di terzo le delibere in narrativa perchè illegittime e nulle, prevedendo esse la commissione di fatti illegittimi ed illeciti, quali la lesione dei diritti di proprietà e l’abusiva edificazione su proprietà non condominiale”;

c) accolto il ricorso incidentale, il regolamento si sarebbe dovuto conformare alla soccombenza integrale del Condominio.

2.1. La pretesa di cui al punto a) è inammissibile, stante che il M. assume di avere invocato solo in appello la declaratoria di nullità delle nuove delibere, che avevano revocato le prime; delibere, peraltro, il cui contenuto non è conoscibile da questa Corte.

Il profilo di doglianza di cui al punto b) è, del pari, inammissibile perchè nulla viene riferito con sufficiente specificità circa il contenuto dell’atto di opposizione, con particolare riguardo alla prospettazione qui riportata.

Il profilo sintetizzato al punto c) non costituisce censura vagliabile, ma un mero auspicio.

3. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa per intero fra le parti le spese legali del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020

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