Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 192 del 05/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/01/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 05/01/2011), n.192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31049-2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, BIONDI GIOVANNA, VALENTE NICOLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

e contro

G.T., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI

BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato CONCETTI DOMENICO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in calce alla copia notificata

del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1476/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 30/08/2007 R.G.N. 2620/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2013 dal Consigliere Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito l’Avvocato CONCETTI DOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Catanzaro rigettava la domanda di G.T. volta ad ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità civile.

La Corte d’appello, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riconosciuto il diritto alla prestazione assistenziale con decorrenza 1 maggio 1998 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa) sul rilievo che la competente commissione medica non aveva fornito specifiche indicazioni circa l’epoca di insorgenza dello stato invalidante e che al detto riconoscimento non era di ostacolo la circostanza che, proprio il 1 maggio 1998, l’inabile avesse compiuto 65 anni, dovendosi costei considerare ultrasessantacinquenne solo dopo la mezzanotte di quel giorno, ossia a decorrere dal 2 maggio 1998, data da cui alla medesima competeva l’assegno sociale L. n. 118 del 1971, ex art. 19.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre l’INPS con un solo motivo.

Hanno depositato procura speciale, rilasciata in calce alla copia del ricorso, notificato dall’INPS a G.T., cinque soggetti non meglio qualificati, il cui difensore, avv. Domenico Concetti, ha poi partecipato all’udienza di discussione.

Il Ministero dell’Economia e Finanze, anch’esso intimato, non sì è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente la Corte deve rilevare la nullità della procura speciale all’avv. Domenico Concetti in difetto di ogni indicazione e prova, da parte dei soggetti che l’hanno rilasciata, della qualità in cui partecipano al presente giudizio. Ne consegue che priva di rilievo, ad ogni effetto, va considerata la presenza del detto difensore all’udienza di discussione.

2. Con l’unico motivo l’INPS, denunciando violazione del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 8, della L. n. 118 del 1971, artt. 12, 13 e 19, della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 6 e 7, nonchè dell’art. 2963 c.c., sostiene che il D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 8 impone di corrispondere la pensione sociale (oggi assegno sociale), in sostituzione delle provvidenze previste, per gli invalidi civili, dalla L. n. 118 del 1971 “al compimento del sessantacinquesimo anno di età” dell’invalido; età che la G. aveva, incontestatamente, raggiunto in data 1 maggio 1998.

3. Il ricorso non è fondato condividendo il Collegio il principio, ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui “La pensione e l’assegno di inabilità civile di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13 non possono essere riconosciuti a favore dei soggetti il cui stato di invalidità, a norma di legge, si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni (o che, comunque, ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età), come si evince dal complessivo sistema normativo che per gli ultrasessantacinquenni prevede l’alternativo beneficio della pensione sociale anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento e come è stato espressamente confermato dal D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 8” (cfr. Cass. n. 5640 del 2006; n. 2011 del 1996).

4. Alla stregua del suddetto principio occorre, dunque, per negare il diritto alle prestazioni assistenziali previste dalla L. n. 118 del 1971, che lo stato di invalidità si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni, mentre, nel caso in esame, secondo l’accertamento del giudice di merito, la situazione invalidante si era perfezionata in coincidenza con il giorno del compimento del sessantacinquesimo anno di età da parte della richiedente.

5. In conclusione il ricorso va rigettato.

6. Nulla per le spese del giudizio di cassazione in difetto di valida costituzione dei soggetti che hanno rilasciato procura in luogo dell’intimata G.T..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2011

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