Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19199 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. I, 28/09/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26467-2010 proposto da:

SARDA EXPRESS S.R.L., (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA ADRIANA 15, presso l’avvocato NICOLA ROMANO, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.P.A.;

– intimato –

contro

ALLEANZA TORO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso

l’avvocato GUIDO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LIVIO CAPRILE, giusta procura speciale per Notaio dott.

I.G. di (OMISSIS) – Rep. n. (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 3699/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2016 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per la resistente, l’Avvocato ROMANELLI CHIARA, con delega,

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 21 settembre 2010 la Corte d’appello di Roma ha rigettato il reclamo proposto da Sarda Express s.r.l. avverso la sentenza n. 185/10 del Tribunale di Roma che ne aveva dichiarato il fallimento su istanza depositata da Alleanza Toro s.p.a. Ha rilevato la corte distrettuale: a) che la contestata qualità di creditrice della reclamante in capo ad Alleanza Toro emerge dall’atto di fusione prodotto dalla medesima in sede di reclamo, dal quale risulta che la Toro Assicurazioni s.p.a., titolare del credito in questione inerente alla sua attività assicurativa, ha, in vista della fusione, conferito ad Alleanza Toro la propria azienda assicurativa con tutti i rapporti giuridici, beni, diritti, attività e passività ivi inerenti; b) che dai bilanci della reclamante relativi agli ultimi tre esercizi anteriori al deposito, il 7.12.2009, della istanza di fallimento ((OMISSIS)) risulta che la reclamante non rientra nelle soglie di non fallibilità, che risultano ampiamente superate, sia con riguardo all’attivo patrimoniale sia con riguardo ai debiti, nel (OMISSIS); c) che l’insolvenza si desume dal mancato pagamento del credito in questione, riconosciuto in Euro 120.000 da sentenza provvisoriamente esecutiva, dalla perdurante irreperibilità della reclamante presso la sede legale risultante dal Registro imprese (trasferita solo dopo la notifica della istanza di fallimento), dall’indimostrato possesso di beni su cui agire in sede esecutiva (i dedotti crediti verso terzi non risultando accertati da sentenze passate in giudicato), non potendo d’altra parte attribuirsi valore dirimente al fatto che il pagamento del credito anzidetto – giudizialmente contestato dinanzi alla Corte d’appello di Cagliari – sia stato garantito mediante fideiussione assicurativa, dal momento che la equivocità del termine di efficacia della garanzia (fino al 28.1.2011 nella indicazione contenuta nel frontespizio, fino alla pronuncia definitiva nell’appendice al contratto) avrebbe esposto la creditrice a contestazioni in sede di escussione.

Avverso tale sentenza la Sarda Express s.r.l. ha proposto ricorso a questa Corte affidato a tre motivi. La intimata Curatela del fallimento non ha svolto difese, mentre Alleanza Toro s.p.a. ha depositato procura speciale.

Il giudizio viene da rinvio disposto dal Collegio all’udienza del 2 marzo scorso in ragione dell’intervenuto decesso, nelle more, del difensore della società ricorrente, avvocato Nicola Romano.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente censura, per violazione dell’art. 81 c.p.c., il rigetto della eccezione di carenza di legittimazione della creditrice istante Alleanza Toro, in quanto deciso dalla corte di merito sulla base dell’atto di fusione prodotto dalla parte solo in sede di reclamo. Sostiene che, dovendo la legittimazione attiva non solo sussistere ma anche essere provata prima della sentenza dichiarativa di fallimento, la sentenza stessa doveva comunque, in difetto di prova tempestivamente prodotta, essere revocata.

1.1. La doglianza si palesa infondata giacchè il principio espresso dall’art. 81 c.p.c. deve ritenersi rispettato se, anche successivamente alla sentenza ed in particolare in sede di impugnazione, risulta sussistente la legittimazione della parte istante, che deve essere verificata anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo con il solo limite del giudicato interno (cfr. ex multis Cass. n. 21176/15).

2. Il secondo motivo investe il tema della verifica relativa alle c.d. soglie di fallibilità. La ricorrente deduce che la corte di merito avrebbe violato la L. Fall., art. 1, comma 2 nel ritenere sufficiente per la soggezione del debitore al fallimento il superamento delle soglie anche in uno solo dei tre esercizi precedenti il deposito della istanza di fallimento e non in tutti e tre; assume quindi che erroneamente non sarebbe stato considerato come “la soglia di fallibilità non è stata superata negli esercizi (OMISSIS) da prendere in considerazione attesa la procedura per dichiarazione di fallimento ha avuto inizio alla data dell'(OMISSIS)”.

2.1. Il motivo, del tutto generico in ordine a queste ultime deduzioni in fatto, si rivela d’altra parte privo di fondamento in diritto, atteso che: a)dal chiaro disposto testuale della norma richiamata si ricava che il computo a ritroso dei tre esercizi sociali deve prendere come riferimento iniziale la data di deposito della istanza di fallimento, che lo stesso ricorso in esame (pag. 2), al pari della sentenza impugnata (pag. 4), colloca nel (OMISSIS), sì che i bilanci da prendere in considerazione sono quelli relativi agli esercizi sociali del (OMISSIS); b)rettamente la corte distrettuale ha ritenuto che, rientrando nelle soglie dì non fallibilità l’imprenditore il quale fornisca prova di non aver superato le soglie fissate dall’art. 1 in tutti e tre gli esercizi precedenti, il superamento di una sola soglia anche in uno solo dei tre esercizi rende soggetto al fallimento l’imprenditore stesso; anche se poi in concreto ha accertato che la (OMISSIS) risulta aver superato più di una soglia tanto nell’esercizio (OMISSIS) quanto nell’esercizio (OMISSIS).

3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole, sia sotto il profilo della violazione della L. Fall., art. 5 sia sotto quello del vizio di insufficiente motivazione, dell’accertamento del suo stato di insolvenza compiuto dal giudice di merito. Sostiene che nella specie vi era solo l’inadempimento ad una obbligazione, risultante peraltro da titolo giudizialmente contestato dinanzi alla Corte d’appello di Cagliari; che doveva considerarsi irrilevante la tardiva iscrizione nel Registro imprese dell’indirizzo della sede; che la polizza fideiussoria era valida ed operante sino alla pronuncia della Corte d’appello di Cagliari; che la società vantava crediti verso terzi sorretti anche da sentenze passate in giudicato.

3.1. Anche tali doglianze non meritano accoglimento. La corte di merito ha rettamente posto in evidenza, da un lato, il mancato pagamento di un debito rilevante e accertato da sentenza provvisoriamente esecutiva, pur gravata di appello per motivi peraltro non evidenziati in ricorso; dall’altro, la indisponibilità, in capo alla debitrice (peraltro sostanzialmente irreperibile da parte dei terzi al momento del deposito della istanza di fallimento), di beni sui quali i creditori potessero agevolmente soddisfarsi, diversi da crediti verso terzi della cui solvibilità nulla risulta. In tale contesto – che dunque non appare limitarsi al mero inadempimento di un debito -, la corte stessa non ha mancato di evidenziare le ragioni per le quali ritiene che la garanzia fideiussoria – in definitiva unico elemento sul quale i creditori potessero fare affidamento – fosse soggetta al rischio di contestazioni circa la durata della garanzia stessa, che potrebbero essere sollevate da parte del garante facendo leva su una apprezzabile contradditorietà nelle relative previsioni contenute nel testo della fideiussione. Le critiche espresse sul punto in ricorso si mostrano inammissibili, non solo per la mancata indicazione (in contrasto con quanto prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) del luogo del fascicolo in cui il documento è rinvenibile, ma anche perchè dirette a sollecitare un riesame -inammissibile in questa sede di legittimità – di valutazioni riservate al giudice di merito.

4. Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso in favore della controparte delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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