Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19199 del 21/09/2011

Cassazione civile sez. III, 21/09/2011, (ud. 27/06/2011, dep. 21/09/2011), n.19199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13710-2009 proposto da:

BRICK SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore Ing. F.F., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell’avvocato DE PACE NATASCKE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GUAGLIANONE GIOVANNINO giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LOYALTY DI CRISOSTOMI GIANLUCA & C. S.A.S. (OMISSIS) in persona

dei soci accomandatari pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CORNELIO TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato ZINI

ADOLFO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MATERAZZI ROBERTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 281/2008 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

emessa il 26/6/2008, depositata il 20/01/2009, R.G.N. 37/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato GIOVANNINO GUAGLIANONE;

udito l’Avvocato ROBERTO MATERAZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Brick s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di risoluzione del contratto di locazione relativo ad immobile sito in Terni da essa proposta nei confronti della conduttrice Loyalty s.a.s.

di Crisostomi Gianluca & C. per omesso pagamento di canoni.

La società conduttrice resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il giudice di appello ha ritenuto giustificato l’inadempimento della conduttrice per inidoneità dell’immobile all’uso convenuto (attività di ristorazione), derivante da inefficienza dell’impianto fognario condominiale. Con il primo motivo la locatrice, sotto il profilo della violazione di legge, assume che il giudice di appello, per escludere l’applicazione dell’art. 1578 cod. civ. – in quanto, a suo avviso, il difetto deriverebbe da una ristrutturazione della fognatura avvenuta precedentemente alla locazione – avrebbe, contrariamente alla realtà fattuale ed a quanto dedotto dalla stessa conduttrice, escluso che il vizio sussistesse nell’agosto 2002 (data del contratto).

1.1.- Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo indicati e trascritti gli atti provenienti dalla conduttrice da cui risulterebbe pacifico che il vizio sussisteva alla data della locazione (il che si da” per scontato).

2.- Con il secondo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata quanto all’interpretazione dell’art. 1578 cod. civ., la cui rilevanza è stata esclusa in sentenza sia perchè l’idoneità della cosa sarebbe totalmente abolita e non solo ridotta, sia perchè la diffusione di cattivo odore nel locate sarebbe successiva alla stipulazione del contratto.

2.1.- Anche il secondo motivo è inammissibile per difetto ai autosufficienza, non essendo neanche in questo caso indicati e trascritti – quanto alla seconda ragione della dedotta irrilevanza dell’art. 1578 cod. civ., di per sè sufficiente a sorreggere la decisione – gli atti provenienti dalla conduttrice da cui risulterebbe pacifico che il vizio sussisteva alla data della locazione.

3.- I ricorso va conclusivamente rigettato, con la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.700, di cui Euro 1.500 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.700, di cui Euro 1.500 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 27 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011

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