Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19199 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 17/07/2019), n.19199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

Dott. TADDEI Bianca Margerita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11998-2013 proposto da:

SICAT SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MARIA SONIA VULCANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12/2011 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 10/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/04/2019 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

Fatto

RILEVATO

Che:

La S.I.C.A.T. Srl ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Piemonte, sezione 38, che ha accolto l’appello dell’ufficio avverso la sentenza della CTP di Torino n. 1/19/2009 che aveva accolto il ricorso della società avverso il ruolo IVA-IRAP 2004. L’Agenzia ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

la Direzione Provinciale (OMISSIS) di Torino dell’Agenzia delle Entrate ha fatto pervenire a questa Corte, il 18.09.2018, la nota n. (OMISSIS) con la quale si attesta che la società ha presentato domanda di definizione della controversia, a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, e provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione – chiedendo che si dichiari l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, a norma del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 46, comma 3;

l’adesione della contribuente alla procedura di definizione agevolata del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, conv., con modif., dalla L. n. 96 del 2017, ed il pagamento del dovuto da parte dello stesso permette di riscontrare l’effettiva definizione della lite, consentendo, pertanto, al giudice di dichiarare d’ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo, come già affermato da questa Corte con la decisione n. 31021 del 2018,che questo collegio condivide e fa propria;

il ricorso alla procedura di definizione agevolata non può che comportare l’estinzione del giudizio pendente per effetto del pagamento di quanto a tale titolo dovuto, avendo questa regola portata generale, tanto da essere espressamente prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, secondo cui: “il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio, a spese compensate, per avvenuta definizione del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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