Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19199 del 08/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 08/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 08/09/2010), n.19199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

F.M., elettivamente dom.to in Roma, via A.Farnese 7

presso lo studio dell’avv. Cogliati Dezza Alessandro e dell’avv.

Claudio Berliri che lo rappresentano e difendono giusta mandato

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo n. 148/1/07, depositata in data 11.3.2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Lette le conclusioni scritte dell’Avvocatura Generale dello Stato per

conto dell’Agenzia delle Entrate, della difesa del contribuente e le

successive memorie scritte depositate;

Uditi il P.G. ed il difensore del contribuente.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n. 148/1/07, depositata in data 11.3.2008, con la quale è stato parzialmente accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza della CTP di L’Aquila la quale aveva rigettato un ricorso del contribuente avverso l’accertamento relativo a imposte Irpef ed Ilor per l’anno 1995;

ritenuto che il F. resiste con controricorso ed ha proposto a sua volta ricorso incidentale;

ritenuto che vanno riuniti il ricorso principale, proposto dall’Agenzia e quello incidentale proposto dal contribuente in quanto proposti avverso la medesima sentenza;

ritenuto che il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività della notifica, sulla base del rilievo che la presentazione, da parte dell’Ufficio, di un’istanza di correzione dell’impugnata sentenza, non notificata, equivalendo a legale conoscenza della sentenza, avrebbe fatto decorrere il termine breve per l’impugnazione facendolo scadere il 22.6.2008 con conseguente tardività del ricorso notificato il 3 febbraio 2009;

ritenuto che il termine breve per impugnare una sentenza decorre di regola dalla notificazione ai sensi degli artt. 285 e 170 c.p.c., a meno che la proposizione della stessa o di altra impugnazione abbia determinato il decorso del termine per chi l’ha proposta e le altre parti, ai sensi del capoverso dell’art. 326 c.p.c. e che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la proposizione del ricorso per correzione della sentenza ed i relativi atti connessi al procedimento ex art. 286 e segg. cit. non possono costituire elementi idonei a far decorrere il termine breve per l’impugnazione della sentenza, non ricorrendo nella specie la notificazione di un atto come previsto dall’art. 326 cpv. c.p.c., che non può essere sostituita da forme di conoscenza legale equipollenti, come la presentazione dell’istanza per il procedimento di correzione della sentenza (cfr. Cass. n. 4945/1996, Cass. n. 8858/02, Sez. Un. n. 13431/06):

ritenuto pertanto che deve essere disattesa l’eccezione in esame;

ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 è concluso dal seguente quesito: dica la Corte “se sia viziata di nullità per contraddizione tra motivazione e dispositivo la sentenza della CTR che, dopo aver dichiarato in motivazione di aderire alle conclusioni rese dal CTU … designato per esaminare i presupposti in base ai quali l’Ufficio aveva determinato il maggior reddito imponi bile … abbia affermato nel dispositivo che l’importo così stimato identifica l’intero imponibile tassabile anzichè il maggior reddito accertato”;

ritenuto che, in esito alla perizia espletata, riguardante l’accertamento del maggior reddito da sommarsi all’imponibile dichiarato pari a L. 57.448.000, il C.T.U. aveva concluso che l’ammontare dei movimenti bancari rilevati dall’Ufficio risultasse privo di giustificazioni nella misura di L. 167.350.000 costituendo conseguentemente reddito imponibile da sommarsi a quello dichiarato;

ritenuto che la dichiarata adesione alle conclusioni del CTU, da parte della CTR, contrasta irragionevolmente con il dispositivo della sentenza che determina invece in complessive L. 167.350.000 l’imponibile relativo all’imposta 1995; considerato che non è consentito individuare la statuizione del giudice di secondo grado attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella sentenza e che pertanto che si configura la nullità della sentenza impugnata, per la sua inidoneità a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale;

ritenuto invece manifestamente infondato il ricorso incidentale articolato in un unico motivo, basato sull’asserita motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo, concluso con il seguente momento di sintesi: dica la Corte “se possa ritenersi viziata da motivazione insufficiente o contraddittoria la sentenza di appello che ha ritenuto frutto di evasione fiscale l’importo di L. 107.700.000 transitato sui conti correnti del contribuente, importo le cui giustificazioni sono state ritenute possibili dal CTU …”;

ritenuto infatti che la censura non coglie nel segno trascurando che la CTR, facendo proprie le considerazioni del CTU e condividendole, ha escluso che l’operazione contestata dalla Guardia di Finanza potesse essere stata svolta secondo le modalità indicate dal contribuente, trattandosi di modalità possibili soltanto in astratto ma assolutamente non riscontrate, documentalmente, in termini di rassicurante certezza; ritenuta conseguentemente l’insussistenza del vizio di motivazione dedotto, configurabile solo quando nel ragionamento del giudice di merito esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione;

ritenuto, in conclusione, che meritando accoglimento il primo motivo di impugnazione, assorbito il secondo, il ricorso principale può essere accolto in quanto manifestamente fondato mentre deve essere invece rigettato il ricorso incidentale in quanto manifestamente infondato, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata nei limiti del motivo e del ricorso accolto; ritenuto che, occorrendo un rinnovato esame della controversia, la causa debba essere rinviata ad altra Sezione della CTR Abruzzo, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo e del ricorso accolti con rinvio anche per le spese ad altra sezione della CTR Abruzzo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2010

 

 

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