Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19199 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 07/07/2021), n.19199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIAGIO Virgilio – Presidente –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8395/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.A., rappresentata e difesa dall’avv.to Antonio

Corso, elett. dom. presso lo studio dell’avv.to Maria Sara Merlo in

Roma, via C. Passaglia 14;

– controricorrente –

CA.GE. Appalti s.r.l., in persona del L.R. pro tempore;

– intimata –

C.L., quale socio della Ca.Ge. s.r.l. a seguito di

liquidazione;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 433/07/13, depositata 11 ottobre 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2021

dal Consigliere Adet Toni Novik.

 

Fatto

RITENUTO

che:

– l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale della Campania n. 433/07/13, depositata l’1 ottobre 2013, che ne ha respinto l’appello avverso la sentenza resa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva accolto il ricorso proposto dalla società CA.GE srl e da C.A., nei confronti dell’avviso di accertamento emesso per la ripresa a tassazione di tributi Iva, IRES e Irap per l’anno 2005 per maggiori ricavi, determinati sulla base di studio di settore;

– nel confermare il giudizio espresso dal primo giudice, la CTR rilevava che neanche nella fase di appello l’ufficio aveva fornito “la prova della notifica dell’atto esibendo l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa”; dichiarava assorbita ogni altra questione proposta;

– resiste con controricorso C.A.;

– con successivo ricorso in rinnovazione, l’agenzia ha proceduto alla rinotificazione dell’atto anche nei confronti del socio unico/liquidatore C.L. al quale, in esito alla procedura di liquidazione e cancellazione della società, avvenuta in data anteriore alla notifica del gravame, era stata attribuita la somma di Euro 19.366,00 quale ammontare residuo del capitale sociale; il Carleo è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, l’agenzia eccepisce la “Nullità della sentenza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 36, comma 2, art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 10, n. 4”;

– in subordine, con il secondo motivo: “omessa motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 10, n. 5)”; sotto il principale profilo si deduce l’apparenza della motivazione per non aver, la CTR, confutato i rilievi dedotti con l’atto di appello con cui si era eccepito sia il vizio di extra petizione nel quale era incorso il primo giudice decidendo la causa in base ad una circostanza, cioè l’omessa produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata, questione questa non sollevata dalle parti con l’atto introduttivo del giudizio, sia che la notifica era stata eseguita ritualmente nei confronti di tutte le parti; sotto il profilo subordinato, si ribadisce che la sentenza sarebbe comunque censurabile per omessa motivazione sui rilievi sopra formulati;

– con il terzo motivo, l’agenzia deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 10, n. 4, – nullità della sentenza del procedimento”, per non essersi la CTR pronunciata sul motivo di gravame con cui si era eccepito che il giudice di primo grado aveva annullato l’accertamento per un vizio non dedotto dalla parte, così violando il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato;

– la censura svolta con il primo motivo è inammissibile. Per consolidato e condivisibile indirizzo di questa Corte, “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016; conf. Cass. n. 1756 del 2006, n. 16736 del 2007, n. 9105 del 2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento); mentre tale vizio resta escluso con riguardo alla valutazione delle circostanze in senso difforme da quello preteso dalla parte (Cass. 8 gennaio 2009, n. 161; Cass. Sez. U, 21 dicembre 2009, n. 26825);

– la sentenza impugnata non merita affatto cassazione per il dedotto vizio motivazionale, posto che la CTR ha indicato la ragione essenziale per la quale ha accolto il gravame del contribuente, “perchè l’ufficio non ha fornito la prova della notifica dell’atto esibendo l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa”. Si può dunque affermare che la motivazione della sentenza medesima superi la soglia del c.d. “minimo costituzionale”. Trattandosi di motivazione che esplicita le ragioni della decisione, eventuali profili di “insufficienza o erroneità” della motivazione non determinano nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

– il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati;

– l’agenzia nel ricorso ha riportato ai fini dell’autosufficienza i corrispondenti motivi di appello con cui si era censurata la sentenza di primo grado, dettagliando l’iter notificatorio seguito nei confronti delle parti e le ragioni di diritto per cui tutte le notifiche dovevano ritenersi correttamente eseguite; la laconica e generica affermazione con cui è stato giustificato il rigetto dell’appello “perchè l’ufficio non ha fornito la prova della notifica dell’atto esibendo l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa” (nemmeno specificando se si trattava della notifica nei confronti della società o della Capocotta o del Cqrleo), non consente di individuare il procedimento logico che lo ha indotto a disattendere i dati storici forniti dall’ufficio, incorrendo in tal modo in un evidente vizio di motivazione su fatti decisivi in senso normativo;

– in analogo vizio la sentenza impugnata è incorsa anche relativamente alla censura di extrapetizione formulata dall’agenzia che, ai fini dell’autosufficienza, ha riportato le ragioni poste dalla contribuente a base del ricorso di primo grado. La C.T.R. infatti ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di aver, il primo giudice, rilevato un vizio di notifica non dedotto dalla contribuente, la quale si era doluta della non corretta compilazione della relata di notifica e dell’errata qualifica della persona che aveva ricevuto l’atto, ma non del mancato perfezionamento della procedura notificatoria. In tema di contenzioso tributario, questa Corte ha più volte ribadito, che i motivi dell’opposizione al provvedimento impositivo si configurano come “causae petendi” della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che fondi la propria decisione su motivi non dedotti o – il che è lo stesso – dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la “ratio decidendi” (Cass.8387/1996; n. 20393/2007; n. 9020/2017);

– la sentenza va cassata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla CTR della Campania in diversa composizione per nuovo esame.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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