Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19199 del 02/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 20/04/2017, dep.02/08/2017),  n. 19199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. Bruschetta Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 17720/2010 R.G. proposto da:

SOTER di M.S. & C. s.a.s. in liquidazione,

rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Lucisano, con domicilio

eletto in Roma, via Crescenzio 91, presso lo studio del difensore;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

Equitalia Nomos S.p.A.;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 29/36/09, depositata l’11 maggio 2009;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 aprile 2017

dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso e l’avv. dello Stato GENTILI Paolo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria regionale del Piemonte (Ctr) ha confermato la sentenza di primo grado, di rigetto del ricorso del contribuente contro diniego di condono e contro cartelle di pagamento per recupero delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate per gli anni 2000 e 2001 relative a Irap e Iva, e che aveva condannato inoltre il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Contro la sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione sua base di tredici motivi, cui l’Agenzia delle Entrate reagisce con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I primi dodici motivi di ricorso, tutti dedotti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, condividono una medesima ragione di inammissibilità, derivante dal fatto che il quesito di diritto posto a conclusione dell’esposizione della pluralità dei motivi, richiesto a pena di inammissibilità del motivo stesso ex art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, è formulato sempre in termini generici e astratti, ossia senza riferimenti alla fattispecie concreta (Cass. n 8016/2009; n. 4829/2016), risolvendosi inammissibilmente in una generica richiesta indirizzata alla Corte, senza mai investire la ratio decidendi, proponendo una alternativa di segno opposto (Cass. n. 4044/2009; 1751/2000).

Essi inoltre, presentano ulteriori profili di inammissibilità e di infondatezza, a partire dal primo motivo di ricorso, il quale pone la questione se il condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, comma 1, si perfeziona con il pagamento dell’unica rata o della prima rata, di modo che l’omesso o ritardato versamento delle rate successive legittimerebbe l’applicazione delle sanzioni solo sulla rata non versata (secondo la tesi della contribuente) oppure se il mancato pagamento dell’importo dovuto, sia esso dipendente dall’omesso o tardivo versamento della prima (o dell’unica rata) o delle rate successive, escluda il perfezionamento delle condizioni necessarie per beneficiare dell’agevolazione (secondo la tesi dell’Agenzia delle entrate, fatta propria dalla sentenza impugnata).

Il motivo, oltre che inammissibile, è infondato: “Il condono fiscale della L. n. 289 del 2002, ex art. 9-bis, che costituisce una forma di condono clemenziale, è condizionato all’integrale versamento di quanto dovuto, sicchè il pagamento parziale delle somme indicate nella dichiarazione integrativa ne comporta il mancato perfezionamento e non fa venir meno l’illiceità della condotta, neppure limitatamente alle somme parzialmente corrisposte, ma, al contrario, porta ad emersione il definitivo ed originario inadempimento dell’obbligazione tributaria, legittimando la pretesa sanzionatoria dell’Amministrazione finanziaria commisurata all’intero importo dell’imposta non versata nei termini di legge (Cass., n. 26683/2016)”.

Il secondo motivo riflette la pretesa della contribuente a che fossero conteggiate somme versate all’Erario, ma non indicate nella dichiarazione. La Ctr ha ritenuto irrilevanti le eccezioni, ritenendo che si trattasse di versamenti riguardanti altro periodo di imposta e altra fattispecie per la quale non fu presentata istanza di condono.

In verità, fra i versamenti eccepiti dalla ricorrente alcuni riguardavano l’anno 2000, a cui si riferiva l’istanza di condono; nondimeno il fatto rimane privo di conseguenza, perchè, al riguardo, la sentenza andava semmai censurata per vizio di motivazione, mentre il motivo è stato dedotto solo sotto il profilo della violazione di legge.

Il terzo motivo di ricorso deduce, sempre sotto il profilo della violazione di legge, la illegittimità della cartella di pagamento, in quanto non preceduta dalla comunicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 60, comma 5.

Il motivo, oltre che inammissibile, è infondato. La decisione data sul punto dalla Ctr, che ha ritenuto irrilevante l’omissione è conforme agli insegnamenti di questa Suprema corte: “In tema di IVA e nell’ipotesi di liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis e delle conseguenti sanzioni il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17 art. 17, prevedendo l’irrogazione immediata (mediante iscrizione a ruolo e senza previa contestazione) delle sanzioni in misura del trenta per cento dell’importo non versato, ha implicitamente abrogato del D.P.R. n. 633 citato, art. 60, art. 17, nella parte in cui prevedeva che, prima di iscrivere a ruolo l’imposta non versata, l’ufficio invitasse preventivamente il contribuente al pagamento delle somme dovute, entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso, con l’applicazione della soprattassa pari al 60% della somma non versata, avendo tale invito l’unica funzione di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie della omissione di versamento e non di costituire un atto prodromico e necessario ai fini dell’iscrizione a ruolo, ed essendo tale funzione venuta meno con l’entrata in vigore dell’art. 17 cit. che ha fissato la sanzione in misura comunque inferiore a quella cui poteva accedersi in adesione all’invito” (Cass. n. 26440/2010; n. 20631/2014).

Il quarto motivo ipotizza infondatamente una distinzione fra il termine per la notificazione della cartella di pagamento (il cui rispetto la ricorrente non contesta) e il termine per la preliminare attività di liquidazione.

Tale distinzione, infatti, non sussiste: l’agente della riscossione deve rendere note ai contribuenti le iscrizioni a ruolo che li riguardano mediante notifica nel termine della cartella di pagamento.

Il quinto motivo riflette la pretesa della contribuente a che fosse riconosciuta la continuazione in tema di sanzioni, istituto che la ricorrente ritiene applicabile quale che sia la natura della violazione, e quindi anche nel caso, come quello in esame, di omesso versamento.

Il motivo, oltre che inammissibile, è infondato. Anche in questo caso la valutazione della Ctr è in totale sintonia con gli insegnamenti della Suprema corte: “Le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all’istituto della continuazione disciplinato dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 2, perchè questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l’omissione del pagamento è una violazione che attiene all’imposta già liquidata, per la quale il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento” (Cass. 1540/2017; conf. Cass. 10357/2015).

Il sesto e il settimo motivo riflettono la tesi della ricorrente secondo cui sarebbe nulla la notificazione della cartella di pagamento avvenuta a mezzo del servizio postale, qualora non sia stata compilata la relata di notifica (sesto motivo) e “per carenza della qualifica di messo notificatore)”.

I motivi, oltre che inammissibili, sono entrambi infondati: “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (Cass. n. 6395/2014).

L’ottavo motivo censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la valutazione della Ctr per avere ritenuto che il provvedimento di diniego del condono fu sottoscritto da soggetto munito di qualifica idonea, in quanto affermazione non supportata da alcuna produzione.

Il motivo è doppiamente inammissibile, perchè l’errore a cui esso è riferito riguarda l’accertamento del fatto e non l’interpretazione e l’applicazione della norma.

Il nono motivo ripropone la tesi della essenzialità della relazione di notificazione della cartella di pagamento. Anche tale motivo, oltre che inammissibile, è infondato, in quanto, appunto, ipotizza la essenzialità di un requisito che invece tale non è, come sopra chiarito.

Il decimo motivo riflette la tesi secondo cui sarebbe nulla la cartella di pagamento per mancata indicazione dell’organo a cui proporre ricorso e per la mancata indicazione del responsabile del procedimento.

Il motivo, oltre che inammissibile, è infondato. Anche ìn questo caso la sentenza è in linea con gli insegnamenti della Suprema corte: “L’omessa indicazione nella cartella esattoriale del nome del responsabile del procedimento (nel regime anteriore all’entrata in vigore del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4 ter, conv. con L. 28 febbraio 2008, n. 31), non determina il vizio di illegittimità della cartella, trattandosi di provvedimento a contenuto vincolato e secondo il principio generale in tema di annullamento degli atti amministrativi applicabile in materia, di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-octies, comma 2, in quanto della L. n. 212 del 2000, art. 7, sullo Statuto del contribuente, è norma “minus quam perfecta” e priva di sanzione, di guisa che la ricostruzione del suo regime non può essere operata che facendo ricorso ai precetti generali (Cass. n. 3754 del 2013)”.

“La mancanza, nell’avviso di accertamento tributario, o negli altri atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie, della indicazione dell’organo al quale il ricorso deve essere proposto – indicazione prescritta dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16, comma 2 (applicabile ratione temporis), e poi, in generale, dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4 – non determina la nullità dell’atto stesso, salvo che ne derivi una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario (Cass. n. 7558/2003)”.

L’undicesimo motivo censura la sentenza per avere rigettato le eccezioni della contribuente circa la mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, “in maniera apodittica (…) senza spiegare la motivazione”.

Il motivo, dedotto come violazione di legge, è inammissibile perchè la censura riguarda un vizio di motivazione.

Il dodicesimo motivo censura la sentenza d’appello per non aver colto l’errore che inficiava la sentenza di primo grado, che, nell’operare la liquidazione delle spese di lite, aveva indicato un importo unico, senza distinguere fra spese, diritti e onorari.

Il motivo è inammissibile. La parte denuncia la liquidazione cumulativa, ma in modo formale, mentre avrebbe dovuto indicare il concreto aggravio economico subito rispetto a quanto sarebbe risultato sulla base dell’applicazione delle tariffe (Cass. 20128 del 2015; Cass. 15363 del 2016).

L’ultimo motivi deduce, sempre sotto il profilo della violazione di legge, la mancata compensazione delle spese di lite da parte del giudice d’appello.

Esso è doppiamente inammissibile, perchè in questo caso il quesito di diritto risulta del tutto omesso e anche in relazione alla natura della censura proposta, che non deduce una violazione di legge, ma il mancato esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, che non è neanche tenuto a dare ragione del mancato uso di tale facoltà (Cass. n. 851/1977).

In conclusione il ricorso va interamente rigettato.

PQM

 

dichiara inammissibili tutti i motivi di ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della contro ricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00, per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA