Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19198 del 21/09/2011

Cassazione civile sez. III, 21/09/2011, (ud. 27/06/2011, dep. 21/09/2011), n.19198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12168-2009 proposto da:

PORTO DI LAVAGNA S.P.A. (OMISSIS) in persona dell’Amministratore

Delegato e legale rappresentante Dott. M.J.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 55,

presso lo studio dell’avvocato MARIANO ROSAMARIA, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati FAVARO’ AURELIO, DOTTI VITTORIO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.E.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA OVIDIO N. 20, presso lo studio dell’avvocato LICCARDO

LANDOLFI E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall’avvocato LANDOLFI

ROBERTO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 395/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, 1^

SEZIONE CIVILE, emessa il 31/10/2007, depositata il 03/04/2008,

R.G.N. 1032/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato ROSAMARIA MARIANO;

udito l’Avvocato ROBERTO LANDOLFI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La S.p.A. Porto di Lavagna, assuntrice del concordato fallimentare della fallita Cala dei Genovesi S.p.A., propone ricorso per cassazione, affidato a sette motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Chiavari, ha tra l’altro dichiarato che C.E.M. ha diritto alla detenzione del posto barca (OMISSIS) ne porto turistico di Lavagna.

La C. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la società deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo che la C. aveva prospettato l’esistenza di un diritto reale d’uso, mentre la Corte di appello ha riconosciuto l’esistenza di un diritto personale di godimento.

1.1.- Il primo motivo è infondato.

Il giudice di merito ha proceduto, come era suo potere-dovere, alla qualificazione della domanda, utilizzando i medesimi elementi di fatto prospettati dall’attrice. Non sussiste pertanto la lamentata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., peraltro dedotta con esclusivo riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 (e non n. 4).

2.- Con il secondo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la società contesta l’interpretazione, operata dal giudice di merito, dell’atto con il quale la DOGI s.r.l., dante causa della C., avrebbe ricevuto l’assegnazione del posto barca, formulando il seguente quesito di diritto: “Se il giudice, nell’interpretazione dell’atto di una società per azioni attributivo del diritto di godimento su di un cespite sociale, debba privilegiare l’opzione interpretativa che sia riconducibile alla, e compatibile con la, previsione statutaria relativa al sistema di attribuzione del godimento dei cespiti sociali (nella specie multiproprietà azionaria)”.

2.1.- Il secondo motivo, così come i seguenti, è inammissibile, quanto al vizio di motivazione, per la assoluta mancanza del momento di sintesi di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ..

2.2.- Il mezzo è pure inammissibile, quanto alla violazione di legge, per la genericità del quesito di diritto ex art. 366-bis cod. proc. civ., privo di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta.

Giova comunque sottolineare che privilegiare una certa opzione interpretativa vuoi dire propendere per essa allorquando non vi siano altri elementi di preferenza in favore dell’altra, il che non è la situazione contemplata dalla sentenza impugnata, nella quale non si esprime alcun dubbio circa la prevalenza della diversa opzione interpretativa effettivamente seguita dal giudice.

3.- Con il terzo motivo, ancora sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la società ricorrente reitera l’eccezione, accolta dal giudice di primo grado, circa l’estraneità all’oggetto sociale della Cala dei Genovesi degli atti allegati dalla C. quali titoli di acquisto del posto barca, ove interpretati nei sensi proposti dalla stessa C., formulando in conclusione il seguente quesito di diritto: “Se possa essere validamente opposta ai sensi dell’art. 2384-bis cod. civ. l’inefficacia dell’atto attributivo del diritto di godimento su di un cespite sociale con modalità estranee alle previsioni statutarie, da parte dell’avente causa della società concedente, stante la norma dello Statuto che prevede l’attribuzione di diritti sui cespiti sociali con il sistema della multiproprietà azionaria, ove risulti l’adempimento degli oneri di pubblicità mediante iscrizione della società nel Registro delle Imprese”.

3.1.- Anche il terzo motivo, quanto alla violazione di legge, è inammissibile per la genericità de quesito di diritto, privo di riferimento alla fattispecie concreta.

4.- Con il quarto motivo, ancora sotto i profili della violazione di legge e de vizio di motivazione, la società ricorrente reitera l’eccezione di nullità del titolo dedotto dalla C. per mancanza del corrispettivo.

4.1.- Il quarto motivo è inammissibile.

Si discute del titolo di acquisto della società DOGI, dante causa della C., come appare evidente (nonostante la voluta oscurità del mezzo) dai riferimenti all’atto per notaio Moro (il titolo di acquisto della C. è stato infatti stipulato dal notaio Roncoroni).

La domanda andava pertanto proposta nei confronti della medesima DOGI, parte del contratto di cui si assume la nullità.

5.- Con il quinto motivo, ancora sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la società ricorrente deduce la nullità del titolo, da essa qualificato come cessione di contratto, per mancanza di consenso del contraente ceduto.

5.1.- Il quinto motivo è inammissibile, considerato che il giudice di merito non configura l’acquisto della C. in termini di cessione del contratto bensì di trasferimento del diritto di carattere personale della DOGI. 6.- Con il sesto motivo, sempre sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la società ricorrente censura il rigetto della propria domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento del contratto dedotto dalla C..

6.1.- Il sesto motivo è inammissibile quanto alla violazione di legge. La ricorrente sembra riferirsi al contratto stipulato, nel 1981, tra la Cala dei Genovesi e la DOGI, lamentando l’omesso pagamento del corrispettivo da parte di quest’ultima (pag. 31 del ricorso). Poi, peraltro, assume che “la C. era perciò inadempiente in relazione al pagamento di ciò che – in tesi – costituiva il corrispettivo del diritto preteso”, così mostrando di riferirsi a contratto tra la DOGI e la C.. In definitiva non si capisce di quale contratto la ricorrente chieda la risoluzione, nè a chi sia imputabile l’inadempimento dedotto.

7.- Con il settimo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la società censura la sentenza impugnata quanto all’affermazione secondo cui il diritto personale acquistato dalla C. avrebbe una durata pari a quella della concessione demaniale, e cioè cinquanta anni, assumendo che tale statuizione sarebbe in contrasto con la disposizione dell’art. 1573 cod. civ., secondo cui la durata massima della locazione è di trenta anni.

7.1.- Anche il settimo motivo è inammissibile, considerato che il giudice di merito non definisce il contratto di acquisto del posto barca in termini di locazione e che dunque l’applicabilità al contratto dedotto dell’art. 1573 cod. civ. è frutto di una mera illazione della società ricorrente.

8.- Il ricorso va in conclusione rigettato. Appare equo, attesa la singolarità della fattispecie, compensare integralmente le spese del giudizio.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 27 giugno e il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011

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