Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19198 del 15/09/2020
Cassazione civile sez. I, 15/09/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 15/09/2020), n.19198
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15474/2019 proposto da:
L.V., rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO GIUSEPPE
MELIDEO, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di
Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO depositato il 09/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato l’8.1.2018 il ricorrente impugnava il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, sezione di Monza, con il quale era stata respinta la sua istanza volta ad ottenere la predetta tutela.
Con il decreto impugnato il Tribunale di Milano rigettava il ricorso.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione L.V. affidandosi a quattro motivi.
Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità del procedimento e la violazione della L. n. 46 del 2017, art. 3 e art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè l’audizione del richiedente la protezione sarebbe stata svolta dinanzi ad un G.O.P, delegato per l’istruttoria e la trattazione della causa dal componente togato del collegio nominato relatore, in spregio alle disposizioni che prevedono da un lato la trattazione dei ricorsi in materia di protezione internazionale dinanzi il Tribunale in composizione collegiale, e dall’altro il loro affidamento ad una sezione specializzata dell’ufficio della quale per espressa disposizione di legge il G.O.P. non può far parte.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non credibile la sua storia personale, senza considerare che egli aveva affermato di essersi sempre dedicato solo ad attività lecite e di aver sempre voluto tenersi lontano dal contesto degradato e violento che caratterizzerebbe il suo Paese di origine.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., nonchè l’apparenza della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, perchè il giudice di merito avrebbe erroneamente apprezzato la situazione interna della Nigeria, basandosi soltanto sulle risultanze del sito “(OMISSIS)”, ritenuto non adeguato e inattendibile.
Infine, con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, nonchè l’apparenza della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè il Tribunale avrebbe illegittimamente denegato anche il riconoscimento della protezione umanitaria, nonostante la condizione di vulnerabilità del richiedente.
In relazione alla prima censura il Collegio ritiene opportuno disporre il rinvio del ricorso a nuovo ruolo affinchè esso sia trattato in pubblica udienza, attesa la potenziale valenza nomofilattica della questione sollevata dal ricorrente.
P.Q.M.
la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo disponendone la trattazione in udienza pubblica.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020