Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19198 del 08/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 08/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 08/09/2010), n.19198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

F.M., elettivamente dom.to in Roma, via A. Farnese 7

presso lo studio dell’avv. Cogliati Dezza Alessandro e dell’avv.

Claudio Berliri che lo rappresentano e difendono giusta mandato

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo n. 147/1/07, depositata in data 11.3.2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Lette le conclusioni scritte dell’Avvocatura Generale dello Stato per

conto dell’Agenzia delle Entrate, della difesa del contribuente e le

successive memorie scritte depositate;

Uditi il P.G. ed il difensore del contribuente.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n. 147/1/07, depositata in data 11.3.2008, con la quale è stato parzialmente accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza della CTP di L’Aquila la quale aveva rigettato un ricorso del contribuente avverso l’accertamento relativo a imposte Irpef ed Ilor per l’anno 1996; ritenuto che il F. resiste con controricorso;

ritenuto che il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività della notifica, sulla base del rilievo che la presentazione, da parte dell’Ufficio, di un’istanza di correzione dell’impugnata sentenza, non notificata, equivalendo a legale conoscenza della sentenza, avrebbe fatto decorrere il termine breve per l’impugnazione facendolo scadere il 22.6.2008 con conseguente tardività del ricorso notificato il 3 febbraio 2009;

ritenuto che il termine breve per impugnare una sentenza decorre di regola dalla notificazione ai sensi degli artt. 285 e 170 c.p.c., a meno che la proposizione della stessa o di altra impugnazione abbia determinato il decorso del termine per chi l’ha proposta e le altre parti, ai sensi del capo verso dell’art. 326 c.p.c. e che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la proposizione del ricorso per correzione della sentenza ed i relativi atti connessi al procedimento ex art. 286 e segg. cit. non possono costituire elementi idonei a far decorrere il termine breve per l’impugnazione della sentenza, non ricorrendo nella specie la notificazione di un atto come previsto dall’art. 326 cpv. c.p.c., che non può essere sostituita da forme di conoscenza legale equipollenti, come la presentazione dell’istanza per il procedimento di correzione della sentenza (cfr. Cass. n. 4945/1996, Cass. n. 8858/02, Sez. Un. n. 13431/06): ritenuto pertanto che deve essere disattesa l’eccezione in esame;

ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 è concluso dal seguente quesito: dica la Corte “se sia viziata di nullità per contraddizione tra motivazione e dispositivo la sentenza della CTR che, dopo aver dichiarato in motivazione di aderire alle conclusioni rese dal CTU … designato per esaminare i presupposti in base ai quali l’Ufficio aveva determinato il maggior reddito imponibile … abbia affermato nel dispositivo che l’importo così stimato identifica l’intero imponibile tassabile anzichè il maggior reddito accertato”;

ritenuto che, in esito alla perizia espletata, riguardante l’accertamento del maggior reddito da sommarsi all’imponibile dichiarato pari a L. 57.341.000, il C.T.U. aveva concluso che l’ammontare dei movimenti bancari rilevati dall’Ufficio risultasse privo di giustificazioni nella misura di L. 55.699.000 costituendo conseguentemente reddito imponibile da sommarsi a quello dichiarato;

ritenuto che la dichiarata adesione alle conclusioni del CTU, da parte della CTR, contrasta irragionevolmente con il dispositivo della sentenza che determina invece in complessive L. 55.699.000 l’imponibile relativo all’imposta 1996; considerato che non è consentito individuare la statuizione del giudice di secondo grado attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella sentenza e che si configura pertanto la nullità della sentenza impugnata, per la sua inidoneità a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale; tutto ciò premesso e considerato, ritenuto in conclusione che, meritando accoglimento il primo motivo di impugnazione, assorbito il secondo, il ricorso può essere accolto in quanto manifestamente fondato con la conseguente cassazione della sentenza impugnata nei limiti di tale motivo; ritenuto che, occorrendo un rinnovato esame della controversia, la causa deve essere rinviata ad altra Sezione della CTR Abruzzo, che provvedere anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto con rinvio anche per le spese ad altra sezione della CTR Abruzzo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2010

 

 

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