Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19197 del 21/09/2011

Cassazione civile sez. III, 21/09/2011, (ud. 27/06/2011, dep. 21/09/2011), n.19197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12114-2009 proposto da:

G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI CAMPO MARZIO 69, presso lo studio dell’avvocato

D’ALESSANDRO VINICIO, che lo rappresenta e difende giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PONTIFICIO ORATORIO DI SAN PAOLO GIUSEPPINI DEL MURIALDO

(OMISSIS) (Provincia Romana della Congregazoine di S. Giuseppe)

in persona della legale rappresentante p.t. P. L.A.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ERITREA 9, presso lo studio

dell’avvocato PICICHE’ GERARDO, che lo rappresenta e difende giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

PAOLO VI ROMA S.R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4210/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 21/10/2008, depositata il 23/12/2008,

R.G.N. 1466/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato VINICIO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato GERARDO PICICHE’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. G.G. impugna per cassazione, sulla base di due motivi, la sentenza della Corte d’appello di Roma, depositata il 23 dicembre 2008, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado, che aveva, a sua volta, rigettato la domanda, proposta dal predetto, quale conduttore di locali posti all’interno della sede dell’ente convenuto, per sentir dichiarare illecito e nullo il recesso dell’ente locatore e la risoluzione del contratto di locazione per colpa dell’ente. In particolare, la Corte territoriale ribadiva che correttamente la disdetta dell’ente era stata ritenuta valida ed efficace per la scadenza del contratto al 30 settembre 1997 e che, stante tale scadenza, la domanda circa la nullità ed illegittimità del recesso del locatore era stata correttamente respinta, in quanto il contratto era già venuto meno ed il G. era in mora nel rilascio mal momento in cui il locatore aveva ripreso possesso dei locali. L’Oratorio resiste con controricorso e deduce che il ricorso è inammissibile e, comunque, infondato. L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce errata e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della ricostruzione del rapporto, per non avere il giudice di appello tenuto conto della documentazione prodotta e ritenuto insussistente la contestazione da parte sua di detta ricostruzione.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 1597 e 1591 c.c. e L. n. 392 del 1978, artt. 30 e 34 e chiede alla Corte se:

2.2.a. la disdetta del 9.3.91 riferita al contratto del 1979 poteva ritenersi valida per un contratto di locazione ad uso diverso stipulato nel 1936 ed in ogni caso poteva essa disdetta avere efficacia anche prima della scadenza legale prevista da questo secondo contratto;

2.2.b. la Corte d’appello poteva ritenere applicabile la disdetta fatta nel 1991 (contratto del 1979) ad un altro contratto che partendo dal 1986 avrebbe dovuto concludersi nel 2004 essendo ancora in corso nel 1998, data dello spoglio violento; se il conduttore in mora ha diritto a pretendere che il rilascio del bene locato avvenga in conformità della legge (L. n. 392 del 1978, art. 30) ed in caso affermativo può esigere il risarcimento dei danni per il fatto che ciò non sia avvenuto.

3.1. I motivi si rivelano entrambi inammissibili per inidoneità dei quesiti di diritto formulati relativamente a ciascuno di essi.

Infatti, l’art. 366-bis cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, prevede le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, disponendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso se, in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a dieta giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza; mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo iter-argomentati vo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (Cass. n. 4556/09).

3.2. Orbene, nel caso in esame, rispetto al primo motivo, che deduce vizio motivazionale, non è stato formulato il momento di sintesi, che come da questa Corte precisato richiede un quid pluris rispetto alla mera illustrazione del motivo, imponendo un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002). L’individuazione dei denunziati vizi di motivazione risulta perciò impropriamente rimessa all’attività esegetica del motivo da parte di questa Corte (Cass. n. 9470(08). Si deve, infatti, ribadire che è inammissibile, alla stregua della seconda parte dell’art. 366 bis cod. proc. civ., il motivo di ricorso per cassazione con cui, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la parte si limiti a censurare l’apoditticità e carenza di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento alla valutazione d’inadeguatezza delle prove da parte del giudice del merito, in quanto la norma processuale impone la precisazione delle ragioni che rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione mediante lo specifico riferimento ai fatti rilevanti, alla documentazione prodotta, alla sua provenienza e all’incidenza rispetto alla decisione (Cass. n. 4589/09).

3.3. Invece, rispetto ai vari profili del secondo motivo, il quesito è completamente inidoneo, in quanto mancante di adeguati riferimenti in fatto e della specifica indicazione delle regole di diritto di cui si lamenta la viziata interpretazione o applicazione, di modo che non consente a questa Corte di verificare se le doglianze siano riferibili all’effettivo decisum della sentenza impugnata. Deve essere, al riguardo, ribadito che il quesito di diritto di cui all’indicata norma deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. n. 19769/08; 24339/08; 4044/09, nonchè S.U. 20360/07). Diversamente da quanto avviene nel caso di specie, il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, cosi da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuxris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata; ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366-bis, si risolva sostanzialmente in un’omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (Cass. n. 12712/10; 7197/09; S.U. n. 26020/08, che ha ritenuto inammissibili motivi ai cui quesiti di diritto sarebbe dovuta seguire una risposta affermativa che si risolveva in un’ovvia asserzione, priva della dignità di massima di diritto).

3. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nel rapporto processuale tra le parti costituite, e si liquidano in dispositivo. Nulla per le spese nei confronti dell’intimato che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti dell’ente resistente, che liquida in Euro 2.200=, di cui Euro 2.000= per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011

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