Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19197 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19197 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

cro n-

ORDINANZA

Rep.

sul ricorso 6895-2015 proposto da:
Ud.

BRESSAN ADELINA, elettivamente domiciliata in ROMA,
CC

VIA TORTONA 4, presso lo studio dell’avvocato SILVIA
STIVALI, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO
MENTI giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

ALLIANZ SPA in persona del procuratore Dr. PINO
2018

ANTONIO CONTE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

1513

PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO
SPADAFORA, che la rappresenta

e

difende unitamente

all’avvocato ANTONIO SPADAFORA giusta procura speciale
in calce al controricorso;

1

18/05/2018

Data pubblicazione: 19/07/2018

- controricorrente nonchè contro

DAL LAGO CLAUDIO, ZANON ROSANGELA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 405/2013 del TRIBUNALE di

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/05/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;

2

VICENZA, depositata il 14/03/2013;

Fatti di causa

In relazione alla domanda risarcitoria per i danni subiti da sinistro stradale, proposta da
Adelina Bressan nei confronti di Claudio Dal Lago e di Rosangela Zanon,
rispettivamente proprietario e conducente del veicolo ritenuto responsabile del sinistro,
nonchè di ALLIANZ s.p.a. che assicurava la RCA del predetto veicolo, il Tribunale

responsabilità dei conducenti delle vetture coinvolte nel sinistro, condannava i convenuti
al risarcimento dei danni patrimoniale e non patrimoniali subiti dalla Bressan ed
accertati dalla c.t.u. medico-legale nel grado del 30% di invalidità biologica permanente
che liquidava -in misura corrispondente alla quota del 50% di responsabilità accertata-,
secondo i criteri delle Tabelle di Milano aggiornate alla data della “aestimatio” e
riconoscendo il coefficiente massimo di aumento per la personalizzazione del valore
punto, in E 122.030,00 (invalidità permanente), E 42.250,00 (inabilità temporanea);
35.388,70 (danno non patrimoniale comprensivo della sofferenza morale e fisica e del
pregiudizio alla cenestesi lavorativa), oltre interessi e rivalutazione monetaria. Non
riconosceva invece il danno da lucro cessante per perdita della capacita lavorativa della
pensionata-casalinga, ritenendo esclusa la prova di una diminuita capacità reddituale
della danneggiata.
L’appello proposto dalla Bressan avverso la sentenza di primo grado in punto di
accertamento della esclusiva o prevalente responsabilità della Zanon e di liquidazione
del danno patrimoniale da lucro cessante, veniva dichiarato inammissibile dalla Corte
d’appello di Venezia con ordinanza in data 9.1.2015 resa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c..
Adelina Bressan ha impugnato per cassazione, ai sensi dell’art. 348 ter comma 3 c.p.c.,
la sentenza di prime cure, con ricorsi ritualmente notificati alle parti intimate, deducendo
quattro motivi.
Resiste con controricorso ALLIANZ s.p.a.
Non hanno svolto difese gli altri intimati.
3
RG n. 6895/2015
ric. Bressan Adelina c/ALLIANZ s.p.a. + 2

Cons. st.
Stefan Olivieri

Ordinario di Vicenza, con sentenza in data 14.3.2013 n. 405, ritenuta la pari

Le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 380 bis.1 c.p.c.
Ragioni della decisione

Il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata.
La eccezione di inammissibilità -recte improcedibilità- del ricorso formulata da
ALLIANZ s.p.a., per omessa indicazione ed allegazione al ricorso dei documenti

censura infatti vengono a criticare le argomentazioni in diritto svolte dalla sentenza
impugnata e dunque prescindono dalla consultazione e verifica del contenuto di atti e
documenti del processo di merito che non appaiono necessari a supportare le censure.
Il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 348 ter comma 3 c.p.c., può
accedere all’esame della Corte, avendo la ricorrente assolto all’onere, della trascrizione
(ricorso pag. 3-4) dei motivi di gravame dedotti con l’atto di appello dichiarato
inammissibile dalla Corte distrettuale ex art. 348 bis comma 1 c.p.c., adempimento
prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, comma 1, n. 3), c.p.c. e ritenuto
indispensabile per consentire a questa Corte il controllo in ordine alla insussistenza di
un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già
prospettate al giudice del gravame (cfr. Corte cass. Sez. 6 3, Ordinanza n. 8942 del

17/04/2014; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10722 del 15/05/2014; id. Sez. 6 3, Ordinanza n. 6140

del 26/03/2015; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18623 del 22/09/2016; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n.

26936 del 23/12/2016).

Venendo all’esame dei motivi di ricorso osserva il Collegio quanto segue.
Primo motivo : violazione art. 2054 comma 2 c.c..

Sostiene la ricorrente che il principio di diritto, affermato dal Tribunale, secondo cui la
responsabilità ex art. 2054 c.c. è configurabile anche in assenza di collisione tra i veicoli,
purchè l’evento sia riconducibile eziologicamente alla circolazione stradale anche del
veicolo non direttamente coinvolto nello scontro, nel caso in cui lo stesso abbia
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ric. Bressan Adelina c/ALLIANZ s.p.a. + 2

Cons.
Stefano livieri

prodotti in giudizio e sui quali vengono fondati i motivi di ricorso, è priva di pregio. Le

determinato turbativa alla circolazione, doveva condurre, non all’accertamento della pari
responsabilità dei conducenti delle autovetture nella produzione del danno, ai sensi
dell’art. 2054 comma 2 c.c., ma alla affermazione della esclusiva o prevalente
responsabilità della Zanon che si era immessa su strada pubblica da area privata senza
dare la dovuta precedenza, ai sensi dell’art. 2054 comma 1 c.c..

escussi erano emersi fatti che attestavano inequivocamente la esclusiva riconducibilità
dell’evento dannoso alla colposa condotta di guida della Zanon.
Inammissibile deve ritenersi la censura formulata sub specie di “errore di diritto” ma
volta a veicolare, attraverso la richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, una
critica interamente rivolta all’ “errore di fatto” -con invasione dell’ambito discrezionale
valutativo riservato ex art. 116 c.p.c. al Giudice di merito- insindacabile avanti questa
Corte, salva l’ipotesi -che non ricorre nel caso di specie- della omessa considerazione da
parte del Giudice di un “fatto storico decisivo” contemplata dall’art. 360co 1 n. 5 c.p.c.,
nel testo modificato dall’art. 54 del DL n. 83/2012 conv. in legge n. 134/2012, e nei
limiti definiti dalla interpretazione della norma processuale fornita da questa Corte (cfr.
Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id.

Sez. U, Sentenza n. 19881 del

22/09/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016).

Per il resto il motivo deve ritenersi infondato.
La ricostruzione della dinamica del sinistro compiuta in base alle risultanze istruttorie
ha consentito di accertare che il veicolo condotto dalla Bressan era andato a collidere
con altro veicolo che sopraggiungeva in senso opposto, dopo aver sbandato a causa della
turbativa costituita dalla vettura condotta dalla Zanon che si stava immettendo sulla
strada da un’area di sosta privata.
Tanto premesso il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto
secondo cui la presunzione di pari responsabilità di colpa, prevista in caso di scontro di
veicoli dall’art. 2054 comma 2 c.c., è applicabile estensivamente anche ai veicoli
coinvolti nell’incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in
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ric. Bressan Adelina c/ALLIANZ s.p.a. + 2

Inoltre il Giudice di merito non aveva considerato che dalle deposizioni dei testi

concreto, l’effettivo contributo causale nella produzione dell’evento dannoso (cfr. Corte
cass. Sez. 3, Sentenza n. 3131 del 04/04/1996; id. Sez. 3, Sentenza n. 10751 del 23/07/2002; id.
Sez. 3, Sentenza n. 3704 del 09/03/2012).

Il principio di diritto -diversamente da quanto assunto dalla difesa della ricorrente- si
riferisce espressamente alla applicazione estensiva della presunzione di pari gradazione

pertanto, in questione la diversa disposizione del comma 1 della medesima norma,
prevalendo la esigenza di una applicazione della analoga disciplina della prova del grado
di colpa nella valutazione delle condotte di tutti i soggetti responsabili che hanno
concorso causalmente all’evento-scontro tra veicoli.
Nella specie il Tribunale ha accertato previamente la incidenza causale della
condotta di guida della Zanon nella determinazione dello scontro tra il veicolo condotto
dalla Bressane e l’altra autovettura proveniente in senso opposto, rilevando altresì come
analogo contributo causale doveva riconoscersi alla condotta di guida della Bressan non
adeguata alle circostanze del caso -essendo bagnato e scivoloso il fondo stradale a causa
della pioggia- e che aveva determinato il mancato controllo del veicolo e la tempestiva
adozione delle misure di emergenza tra cui “specialmente l’arresto tempestivo del
veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo
prevedibile”, come prescritto dall’art. 141, comma 2, Codice Strada (Dlgs n. 285/1992 e
succ. mod.). Il Giudice di merito ha quindi ritenuto, in assenza di altri parametri di
valutazione in concreto del grado di colpa ascrivibile ai singoli conducenti, di applicare
la presunzione di pari responsabilità prevista dal comma 2 dell’art. 2054 c.c.,
conformandosi in tal modo agli arresti giurisprudenziali di questa Corte, sopra
richiamati.
Né vale in contrario il richiamo operato dalla ricorrente alla giurisprudenza penale di
questa Corte che ha statuito, in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, che il
conducente di un veicolo non può essere chiamato a rispondere delle conseguenze lesive
di uno scontro per non avere posto in essere una manovra di emergenza, qualora si sia
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RG n. 6895/2015
ric. Bressan Adelina c/ALLIANZ s.p.a. + 2

Co
est.
Stefano livieri

della responsabilità per colpa, prevista dal comma 2 dell’art. 2054 c.c., non venendo,

venuto a trovare in una situazione di pericolo dovuta all’altrui condotta di guida illecita,
non utilmente ed agevolmente percepibile, tenuto conto dei tempi di avvistamento, della
repentinità della condotta del soggetto antagonista, dei concreti spazi di manovra, dei
necessari tempi di reazione psicofisica (cfr. Corte cass. Sez. 4, Sentenza n. 1031 del
30/10/2002 Ud. (dep. 14/01/2003 ), id. Sez. 4, Sentenza n. 29442 del 24/06/2008
Ud. (dep. 16/07/2008 ) ), solo che si osservi come il principio di diritto enunciato

luogo tali da non rendere utilmente ed agevolmente percepibile il pericolo (tenuto conto
dei tempi di avvistamento, della repentinità o meno della condotta del soggetto
antagonista, degli spazi di manovra, dei necessari tempi di reazione psico-fisica) e da
impedire una efficace e tempestiva manovra di emergenza, escludendo quindi del tutto
gli stessi profili di responsabilità invece individuati nella condotta di guida della Bressan
dal Tribunale.
Ne segue che la sentenza impugnata va esente dal vizio di legittimità denunciato.

Secondo motivo : violazione degli artt. 141-145 Codice della Strada

La ricorrente censura, con riferimento alle norme del Codice della Strada che dettano
gli obblighi di condotta da tenere nella circolazione dei veicoli, l’apprezzamento in fatto
compiuto dal Tribunale in ordine alle condotte tenute dai conducenti dei veicoli coinvolti
nel sinistro.
La censura è inammissibile in quanto attraverso l’errore di diritto si viene a reiterare la
richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttore, secondo la differente prospettazione
di merito favorevole della ricorrente, nonché la inammissibile revisione
dell’accertamento compiuto dal Tribunale.

Terzo motivo : violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

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RG n. 6895/201 5
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Stefan

est.
livieri

presupponga la prova -del tutto assente nel caso di specie- di circostanze di tempo e

La ricorrente censura la statuizione della sentenza impugnata che ha ritenuto sfornita di
prova la domanda risarcitoria volta ad ottenere la liquidazione del danno da lucro
cessante per “perdita della capacità lavorativa specifica”, non avendo considerato il
Tribunale che dalla prova orale era emerso che la Bressan si occupava delle faccende
domestiche per sé ed i suoi familiari e si occupava anche del lavoro nei campi, attività
cui non si era potuta dedicare durante la convalescenza e la riabilitazione, e permanendo

Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la “ratio decidendi”.
Debbono richiamarsi, in proposito, i principi di diritto, enunciati da questa Corte, in
materia di risarcimento del danno subito dalla casalinga, secondo i quali :
se viene accertata una “perdita o riduzione della capacità lavorativa (generica)”,
possono applicarsi -avuto riguardo al grado percentuale di invalidità permanente
accertato in sede medico legale- le presunzioni intese a provare la esistenza di un
“danno patrimoniale” -emergente e da lucro cessante- (cfr. Corte cass. Sez. 3,
Sentenza n. 16392 del 13/07/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 25726 del 05/12/2014)

determinato dall’impedimento o dalla riduzione della attività di lavoro domestico
che il soggetto svolgeva -anche- a suo favore (se invece il lavoro domestico era svolto
a titolo gratuito o in adempimento dei doveri di solidarietà familiare, a vantaggio di soggetti
terzi, i danneggiati sono esclusivamente questi ultimi: Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 4657

del 03/03/2005), trattandosi di attività suscettiva di valutazione economica (cfr.
Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 2639 del 09/02/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 24471 del
18/11/2014), che trova fondamento negli artt. 4, 36 e 37 Cost. (cfr. Corte cass. Sez.
3, Sentenza n. 15580 del 11/12/2000; id. Sez. 3, Sentenza n. 20324 del 20/10/2005), e che

potrà ricevere adeguato ristoro attraverso il criterio di liquidazione equitativa del
danno, tenuto conto dei parametri forniti dal calcolo del reddito figurativo
desunto dal contratto collettivo delle COLF (contratto collettivo di lavoro) ovvero del
criterio legale del triplo della pensione sociale

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ric. Bressan Adelina c/ALLIANZ s.p.a. + 2

Co
Stefaro

est.
ivieri

attuali algie agli arti inferiori che le impedivano di svolgere tali occupazioni.

se, invece, viene accertato secondo i criteri propri della medicina legale un
“danno da cenestesi lavorativa” -nel senso che l’attività domestica potrà essere
espletata anche in futuro, ma in condizioni di usura maggiore o con maggiore
gravosità-, senza che la invalidità si comunichi anche alla capacità lavorativa del
soggetto (da intendersi come persistenza, nonostante i postumi invalidanti, della attitudine
del soggetto a svolgere un determinato lavoro produttivo di un determinato reddito), allora

alla salute, dovrà essere risarcito quale “danno biologico” e compensato attraverso
la ulteriore congrua personalizzazione del valore-punto tabellare.

Nella specie il Tribunale non si è limitato ad affermare, con la statuizione censurata e
che non appare in linea con i principi indicati, che il danno patrimoniale da lucro
cessante non doveva essere liquidato per genericità delle prove fornite dalla danneggiata
e per difetto di accertamento di una riduzione reddituale durante la malattia, in quanto la
Bressan era pensionata, ma ha precedentemente rilevato che era stata esclusa dal CTU
una lesione della “capacità lavorativa specifica”, avendo invece accertato l’ausiliario
che “le menomazioni comportano un maggiore affaticamento e difficoltà nello
svolgimento del lavoro domestico…, tenuto conto del presumibile livello sofferenza di
grado medio/ medio grave”, e che tale danno, da ricomprendere nella categoria del
danno biologico, veniva ad essere compensato attraverso la personalizzazione del “punto
di invalidità” previsto dalle Tabelle milanesi di liquidazione del danno biologico e non
patrimoniale, che doveva essere pertanto aumentato con l’applicazione del coefficiente
massimo del 29%.

La censura risulta dunque decentrata rispetto alla indicata “ratio decidendi” in quanto
rivolta a colpire soltanto un aspetto parziale degli argomenti svolti nella motivazione
della sentenza impugnata, senza incidere sull’elemento dirimente del mancato

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RG n. 6895/2015
ric. Bressan Adelina c/ALLIANZ s.p.a. + 2

Con
t.
Stefar O1ivieri

un tale pregiudizio, che si colloca interamente nell’ambito della lesione del diritto

accertamento all’esito delle indagini medico legali di una riduzione della capacità della
Bressan di continuare ad attendere ai lavori domestici.

Quarto motivo: violazione art. 91 c.p.c.

La ricorrente si lamenta della liquidazione delle spese di lite compiuta dal Tribunale

dovuto liquidarle per intero a favore della danneggiata, ove avesse correttamente ritenuto
la esclusiva responsabilità della Zanon nella causazione del sinistro.
Il motivo non integra i requisiti prescritti dall’art. 3656 col c.p.c. atteso che la
censura, non attiene alla attività di giudizio svolta dal Giudice di merito nella
applicazione del criterio di attribuzione delle spese di lite, ma risulta formulata in modo
meramente condizionato e dipendente dall’accoglimento dei precedenti motivi di ricorso
per cassazione, ritenuti inammissibili od infondati .

In conseguenza il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata alla rifusione
delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo
P.Q.M.

rigetta il ricorso
Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art.
1 comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

10
RG n. 6895/2015
ric. Bressan Adelina c/ALLIANZ s.p.a. + 2

Con st
Stefano
vieri

che le aveva compensate per la metà tra la Bressan e gli altri convenuti, mentre avrebbe

unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso

articolo 13 .

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