Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19197 del 15/09/2020
Cassazione civile sez. I, 15/09/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 15/09/2020), n.19197
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10223/2019 proposto da:
O.G., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria
Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato Bozzoli Caterina, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del G.O.T. presso il TRIBUNALE di VENEZIA,
depositata il 07/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/06/2020 dal Consigliere Dott. Paola Vella.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, in persona del G.O.T., ha respinto la domanda di protezione sussidiaria o, in subordine, umanitaria proposta dalla cittadina nigeriana O.G., nata in (OMISSIS), la quale aveva riferito di essere fuggita dal proprio Paese, lasciando lì il figlio con la suocera, “per il timore di essere sacrificata, con la madre, all’idolo (OMISSIS), venerato nella sua zona, in segno di purificazione della comunità, macchiata dal suicido del padre”.
2. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui il Ministero intimato ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
3. La ricorrente si duole complessivamente del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria – stante il rischio di subire un danno grave, con riguardo sia al pericolo di venire la “sacrificata all’Oracolo insieme a sua madre solo per il fatto che suo padre si era impiccato”, sia alla sussistenza di una situazione di violenza generalizzata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) – e, in subordine, della protezione umanitaria, in considerazione della sua giovane età, della “regolare condotta tenuta in Italia” e del suo “percorso di integrazione”, stante la convivenza con un compagno che, sia pure con un lavoro precario, la mantiene economicamente, in attesa di trovare lei stessa un lavoro.
4. Il Collegio ritiene preliminarmente necessario acquisire d’ufficio il fascicolo del giudizio di merito, al fine di verificare l’ammissibilità del ricorso per cassazione, tenuto conto che, qualora l’originario ricorso fosse stato depositato prima del 18 agosto 2017 (data di applicazione del nuovo rito D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modifiche dalla L. n. 46/2017), l’ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione avrebbe dovuto essere impugnata dinanzi alla Corte d’appello D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 19, comma 9 (cfr. Cass. 2750/2020, Cass. Sez. U, 18121/2016 e Cass. 5666/1984).
P.Q.M.
Dispone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio presso la cancelleria del Tribunale di Venezia e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020