Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19197 del 08/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 08/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 08/09/2010), n.19197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

S.M.C. Società Meridionale Carni srl, in persona del legale rapp.te

p.t., elettivamente dom.ta in Roma, piazza Annibaliano 18 presso lo

studio dell’avv. Carmen Telesca e rappresentata e difesa dall’avv.

Paolindgiusta Vincenzo mandato speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Basilicata n. 130/2/07, depositata il 20.11.2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal

Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Lette le conclusioni scritte dell’Avvocatura Generale dello Stato per

conto dell’Agenzia delle Entrate, della difesa della contribuente e

le successive memorie scritte depositate.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 130/2/07, depositata il 20.11.2007, con la quale sono state revocate e sentenze della CTR n. 5/3/04 e 6/3/04 depositate in data 19 marzo 2004 ed è stata dichiarata cessata la materia del contendere;

ritenuto che la contribuente si è costituita con controricorso;

ritenuto che la ricorrente ha lamentato con un’unica doglianza la motivazione insufficiente della sentenza impugnata circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, i motivi del ricorso per cassazione, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3), 4) devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità – giusta la previsione dell’art. 375 c.p.c., n. 5 – dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, ovvero quando invece il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come nella specie da un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008);

ritenuto che nella specie il necessario momento di sintesi è privo dei requisiti di cui innanzi, difettando inoltre sotto il profilo della autosufficienza, e che conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; ritenuto che a tale declaratoria segue la condanna della ricorrente alle spese liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 1.800,00 di cui Euro 100,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2010

 

 

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