Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19197 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 07/07/2021), n.19197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. est. Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28625/2014 R.G. proposto da:

I.L., (C.F.: (OMISSIS)), nella qualità di ex socia di ”

T. C. & Figli s.r.l. in liquidazione” (C.F.: (OMISSIS))

cancellata dal registro delle imprese in data 9 novembre 2012,

rappresentata e difesa dall’Avv. Lucio Modesto Maria Rossi ed

elettivamente domiciliata presso l’Avv. Angelo Petrone (con studio

in Roma, via E.Q. Visconti n. 20);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. (Prof.) Enrico Fronticelli

Baldelli e con domicilio eletto presso il detto Avvocato (in Roma,

viale Regina Margherita n. 294);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la

Campania n. 3695/01/2014, pronunciata il 3 marzo 2014 e depositata

il 7 aprile 2014;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 febbraio 2021

dal Consigliere Fabio Antezza.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. I.L., nella qualità di ex socia di ” T. C. & Figli s.r.l. in liquidazione” (cancellata dal registro delle imprese il 9 novembre 2012), ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di accoglimento degli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) e da EQUITALIA avverso la sentenza n. 584/29/2012, con la quale la CTP di Napoli accolse l’impugnazione di estratto di ruolo e della relativa cartella (per IVA ed imposte dirette), proposta dalla citata società in liquidazione.

2. Nella pendenza dei termini per impugnazione (il 9 novembre 2012) ” T. C. & Figli s.r.l. in liquidazione” fu cancellata dal registro delle imprese, il successivo mese d’aprile del 2013 l’A.E. ed EQUITALIA proposero distinti appelli avverso la sentenza della CTR, con atti notificati presso il procuratore costituito in primo grado, e la citata società si costituì in appello con il medesimo difensore. Nelle controdeduzioni in appello, per quanto ancora rileva in questa sede, il difensore dichiarò di costituirsi, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso di primo grado, “per la società T. C. & Figli s.r.l. in via (OMISSIS), C.F.: (OMISSIS), fino alla data di cancellazione dal registro delle imprese” (al detto atto fu allegata copia della visura camerale storica della società).

3. La CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, accolse gli appelli ritenendo corretto il procedimento notificatorio della cartella di pagamento (di cui all’estratto di ruolo).

4. Come detto, avverso la sentenza di secondo grado I.L., nella qualità di ex socia di ” T. C. & Figli s.r.l. in liquidazione”, ricorre, con tre motivi, mentre l’A.E. ed EQUITALIA si difendono ciascuna con proprio controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il solo motivo n. 3 di ricorso merita accoglimento, nei termini di seguito specificati.

2. I motivi nn. 1 e 2 del ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

2.1. Con il motivo n. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, si deducono “illegittimità della sentenza – inammissibilità dell’appello proposto nei confronti di società estinta – violazione degli artt. 75,110,112 e 132 c.p.c., art. 2495 c.c.”.

In sostanza, con la doglianza in oggetto si censura la statuizione impugnata per non aver rilevato l’inammissibilità degli appelli in quanto proposti (dall’A.E. e da EQUITALIA) nei confronti di una parte processuale non più esistente (” T. C. & Figli s.r.l. in liquidazione”) perchè estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese nelle more del termine per appellare.

Con il motivo n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, si deduce “nullità del processo di appello e della relativa sentenza – omessa interruzione del processo – violazione artt. 101,299 e 300 c.p.c., D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 40″.

Al di là della tecnica utilizzata nella formulazione della rubrica, con la doglianza si prospetta la nullità della sentenza in ragione dell’error in procedendo consistente, a detta del ricorrente, nella mancata sospensione del processo d’appello nonostante la comunicazione dell’evento interruttivo (l’estinzione della società a seguito di cancellazione nelle more del termine per appellare) fosse stata operata in sede di controdeduzioni in appello da parte del difensore della società estinta (” T. C. & Figli s.r.l. in liquidazione”).

2.2. I motivi in esame non meritano accoglimento.

2.2.1. La censura di cui al motivo n. 1, in particolare, è infondata in applicazione di principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (recentemente ribadito da Cass. sez. 6-5, 20/05/2020, n. 9213, in motivazione).

Cass. Sez. U, 04/07/2014, n. 15295, Rv. 631467-01, difatti, superando precedenti indirizzi di segno diverso, ha ripristinato il principio dell’ultrattività del mandato. Da esso, in caso del verificarsi di un evento interruttivo nei riguardi della parte, che il difensore della stessa non abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti, discende la validità della notificazione dell’impugnazione effettuata presso il difensore della parte colpita dall’evento, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, seconda parte, senza che neppure rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. da parte del notificante.

In applicazione del principio stabilito dalle citate Sezioni Unite è stato già da tempo chiarito che la cancellazione della società dal registro delle imprese priva la stessa, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, della capacità di stare in giudizio. Tuttavia, ove l’evento estintivo non sia stato dichiarato nè notificato dal procuratore della società medesima, ai sensi dell’art. 300 c.p.c., per il principio dell’ultrattività del mandato, il suddetto difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, sicchè è ritualmente proposta l’impugnazione notificata alla (pur estinta) società, presso il difensore costituito nei gradi di merito (si vedano, ex plurimis: Cass. sez. 5, 23/11/2018, n. 30341, Rv. 651560-01; Cass. sez. 3, 24/03/2015, n. 5855, Rv. 634869-01; Cass. sez. 5, 17/12/2014, n. 26495, Rv. 634009-01).

Come altresì già evidenziato da questa Corte (Cass. n. 9213 del 2020, cit.), infine, l’approdo interpretativo di cui innanzi non può dirsi contraddetto da Cass. sez. 4, 04/08/2017, n. 19580, Rv. 645591-01, in quanto pronunciata in relazione ad un giudizio di rinvio, ex art. 392 c.p.c., e, dunque, in un caso in cui l’atto di riassunzione, volto all’introduzione di detto giudizio, va per espressa previsione normativa notificato non già secondo la regola generale stabilita dall’art. 330 c.p.c., comma 1, seconda parte, bensì mediante notificazione alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e ss. c.p.c., quantunque l’eventuale notificazione al difensore e non personalmente alla parte sia affetta da mera nullità suscettibile di sanatoria (come chiarito da Cass. sez. 6-5, 05/12/2017, n. 29032, Rv. 646434-01). In senso contrario, invece, si pone Cass. sez. 4, 21/12/2017, n. 30698, Rv. 646512-01, che, però, omette di tener conto della citata pronuncia delle Sezioni Unite n. 15295 del 2014 (come già evidenziato da Cass. n. 9213 del 2020, cit.).

Ciò detto, non v’è dubbio quindi che gli appellanti (A.E. ed EQUITALIA), nel quadro di applicazione del principio di ultrattività del mandato, possano (come nella specie) indirizzare le proprie impugnazioni al procuratore di parte costituita nel grado precedente, pur quando l’evento interruttivo siasi verificato, senza emergere formalmente nell’ambito del processo ex art. 300 c.p.c., non solo prima ma anche dopo la pubblicazione della sentenza (fatti salvi casi particolari, nella specie non rilevanti, di automatica interruzione – in ipotesi ex art. 43 L. Fall. -).

Con riferimento al caso concreto, dunque, consegue che essendosi l’evento interruttivo verificato nelle more del termine per impugnare, in assenza di dichiarazione formale ovvero di notifica ex art. 300 c.p.c., l’A.E. ed EQUITALIA hanno ritualmente provveduto alla notifica dell’atto d’appello nei confronti del difensore della società cancellata, la cui cancellazione non era stata fatta constare formalmente.

Il quadro interpretativo di cui innanzi, difatti, opera anche nel processo tributario, in ragione del rinvio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, ed in considerazione dell’art. 49 del medesimo D.Lgs. che, circa le disposizioni generali applicabili alle impugnazioni, prevede l’applicazione delle disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del c.p.c. (che disciplina le impugnazioni in generale), fatto salvo quanto disposto dallo stesso decreto n. 546 del 1992. Sicchè, nella specie, ex art. 330 c.p.c., la notificazione è stata correttamente eseguita presso il procuratore costituito.

2.2.2. Il motivo n. 2 di ricorso è parimenti infondato.

Per quanto emerge dalle citate Sezioni Unite n. 15295 del 2014 (in particolare pag. 21 e ss.), sono tassative le forme di cui all’art. 300 c.p.c., sicchè, non si produce l’effetto interruttivo se non con dichiarazione in udienza o mediante notificazione alle altre parti; dichiarazione che non deve intendersi alla stregua di una mera dichiarazione di scienza ma quale esteriorizzazione di una determinazione volitiva in fattispecie complessa.

Ne consegue che nel caso di specie non si è prodotto l’effetto interruttivo mancando una dichiarazione in udienza ovvero la notificazione alle altre parti. Ad esse, difatti, non può equipararsi una mera indicazione nelle controdeduzioni in appello (che, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex artt. 54 e 23 peraltro, non sono notificate bensì depositate) con allegazione della visura camerale storica della società; altrimenti opinando, peraltro, si finirebbe con l’attribuire alla dichiarazione di cui all’art. 300 c.p.c. il valore di mera dichiarazione di scienza.

Nella specie, infine, non è applicabile il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 40 in tema di interruzione del processo tributario, neanche in virtù del rinvio di cui al successivo art. 61 circa le norme applicabili al procedimento d’appello.

Il citato art. 40, difatti, disciplina l’ipotesi di evento interruttivo verificatosi dopo la proposizione del ricorso, e, comunque, anche in questo caso l’indicazione in sede di controdeduzioni in appello non rileverebbe perchè la norma in oggetto richiede la dichiarazione dell’evento o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l’evento si riferisce. In questa circostanza, per quanto argomentato dalle citate Sezioni Unite n. 15295 del 2014, non si potrebbe infine neanche ritenere sussistente un’ipotesi di interruzione automatica, in appello, in applicazione dell’art. 299 c.p.c. (per l’interruzione automatica nel diverso – caso di evento interruttivo successivo alla proposizione dell’appello ma antecedente al decorso del termine per costituirsi in appello, e sempre che la detta costituzione non sia avvenuta, si veda Cass. sez. 5, 26/09/2018, n. 22944, Rv. 650178-01).

3. Con il motivo n. 3 di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce “illegittimità della sentenza – violazione art. 140 c.p.c.”.

La CTR, a detta del ricorrente (peraltro omettendo l’esame di specifiche eccezioni sollevate dalla contribuente) avrebbe violato norme di diritto inerenti la notificazione ex art. 140 della cartella di pagamento, con riferimento alla rilevanza sia dell’affissione presso la porta dell’abitazione dell’avviso del deposito presso la casa comunale sia della mancanza di prova della relativa raccomandata con avviso di ricevimento.

3.1. Il motivo di ricorso è fondato nei termini e limiti di seguito evidenziati.

Con la doglianza in. esame, al di là della tecnica utilizzata nella formulazione della rubrica, in sostanza si deduce che erroneamente la CTR avrebbe ritenuto correttamente eseguito il procedimento notificatorio della cartella di pagamento ex art. 140 c.p.c., con riferimento al rappresentante della società, nonostante la mancata affissione dell’avviso di deposito presso la casa comunale e la mancata prova dell’avviso di ricevimento della raccomandata notiziante dell’avvenuto deposito. La censura, quindi, si dirige verso la parte motiva della sentenza impugnata che ritiene corretto il procedimento notificatorio, nei confronti del legale rappresentante, per “compiuta giacenza”.

3.1.1. Fondato è il profilo inerente la mancata prova della raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è difatti quello disciplinato dall’art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotto in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata avente la funzione di dare atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale. Il detto avviso, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a riceverlo, è quindi parte integrante della relazione di notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (ex plurimis, Cass. sez. 5, 11/11/2020, n. 253511, Rv. 659503-01).

3.1.2. Il profilo inerente la dedotta mancata affissione è invece inammissibile, per difetto di interesse, in quanto emerge l’avvenuta affissione dalla stessa relata trascritta in ricorso ai fini del requisito della specificità (in termini di “autosufficienza”).

Peraltro, la prova della raccomandata di cui innanzi (da fornirsi nei termini evidenziato nei paragrafi precedenti) renderebbe irrilevante l’eventuale mancata affissione. La nullità della notificazione dell’atto impositivo, che consegue alla mancata affissione dell’avviso di deposito presso la casa comunale, è difatti sanata, per raggiungimento dello scopo, dal ricevimento della raccomandata con la quale viene data notizia del deposito (sul punto si veda Cass. sez. 5, 30/12/2016, n. 27479, Rv. 642390-01, la quale, riferendosi ad ipotesi di notificazione D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26,D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 140 c.p.c., prosegue evidenziando che la detta raccomandata, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell’atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo al regolamento postale, con la conseguenza che sarebbe sufficiente che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale, non dovendo invece risultare da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario).

4. In conclusione, il solo motivo n. 3 di ricorso merita accoglimento, nei termini e limiti innanzi evidenziati, con conseguenti cassazione della sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, e rinvio alla Commissione tributaria regionale per la Campania, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente processo di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il motivo n. 3 di ricorso, rigetta i motivi nn. 1 e 2, cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale per la Campania, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente processo di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA