Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19196 del 21/09/2011
Cassazione civile sez. II, 21/09/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 21/09/2011), n.19196
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 619-2010 proposto da:
P.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA EMANUELE FILIBERTO 217, presso la dott.ssa PAPALIA
CATERINA, rappresentato e difeso dall’avvocato QUARANTA RAFFAELE,
giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI NAPOLI (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA 50/A, presso lo
studio dell’avvocato LAURENTI LUCIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato FERRARI FABIO MARIA, giusta mandato in calce al
controricorso;
– controricorrente –
e contro
RQUITALIA POLLS SPA (già Gest Line SpA);
– intimata –
avverso la sentenza n. 7560/2008 del GIUDICE DI PACE di MARANO DI
NAPOLI del 5.2.08, depositata il 25/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI, che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..
Fatto
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente impugna la sentenza 7560/2008 pubblicata il 25 ottobre 2008 con la quale il giudice a quo ha respinto un’azione espressamente qualificata come opposizione all’esecuzione. Resiste con controricorso la parte intimata.
Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle partì costituite. Il ricorso è inammissibile, risultando tardivamente proposta l’impugnazione.
Il provvedimento impugnato non è appellabile, ma è ricorribile in cassazione, restando applicabile, ratione temporis, la novella dell’art. 616 c.p.c. (introdotta dalla L. n. 52 del 2006, art. 14), entrata in vigore il 1 marzo 2006 (art. 22 della Legge citata). Il ricorso per cassazione, però, doveva essere proposto entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza, e cioè entro il 25 ottobre 2008, mentre il ricorso è datato 6 dicembre 2009 e le notifiche sono state richieste il 11 dicembre 2009. Trattandosi di opposizione all’esecuzione, non è applicabile la sospensione dei termini per il periodo feriale di cui alla L. n. 742 del 1969 (vedi Cass. 2006 n. 6103, Cass. 2007 n. 12250).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 400,00 (quattrocento) Euro per onorari e 200,00 (duecento) Euro per esborsi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011