Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19196 del 19/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19196 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 15463-2011 proposto da:
CONSOLATO GENERALE DELLA REPUBBLICA DELLA TUNISIA DI
MILANO, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TRIONFALE 6551, presso lo studio dell’avvocato MARIA
GIOVANNA RUO, rappresentato e difeso dagli avvocati
2013
1804

DANIELA INSALACO, CIANCIARUSO NICOLA, giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

AYED

MOUNIRA

YDANNR61P49Z352L,

elettivamente

Data pubblicazione: 19/08/2013

4

domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio
dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa
dagli avvocati PARRAVICINI LILIA, CLEVA MARIA
GIOVANNA, giusta delega in atti;
– controricorrente –

di MILANO, depositata il 25/03/2011 r.g.n. 423/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/05/2013 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per
estinzione.

avverso la sentenza n. 221/2011 della CORTE D’APPELLO

I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Mounira Ayed proponeva ricorso nei confronti del Consolato della
Repubblica di Tunisia per l’accertamento della nullità del licenziamento

ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate nel corso del
rapporto di lavoro. Il Consolato proponeva regolamento preventivo di
giurisdizione, che veniva definito con sentenza n.15628/06 della Sezioni Unite
di questa Corte, le quali dichiaravano il difetto di giurisdizione del giudice
italiano quanto alle domande aventi ad oggetto l’impugnativa del licenziamento e
affermavano la giurisdizione del giudice italiano in ordine alle pretese retributive.
Il giudizio veniva riassunto e il procedimento di primo grado si concludeva
con la condanna del Consolato al pagamento della somma di euro 15.000,00,
oltre accessori. Tale sentenza veniva confermata dalla Corte di appello di
Milano, con sentenza pubblicata il 25 marzo 2011.
Seguiva il ricorso per cassazione proposto dal Consolato Generale della
Repubblica della Tunisia basato su otto motivi, cui resisteva con controricorso
Ayed Mounira.
In data 5 maggio 2013 le parti hanno depositato in cancelleria una
dichiarazione congiunta di rinuncia agli atti del giudizio con richiesta di
estinzione e compensazione delle spese, avendo le stesse conciliato
stragiudizialmente la vertenza.
La dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio di cassazione con richiesta di
estinzione risulta sottoscritta congiuntamente da entrambe le parti e dai
rispettivi difensori. L’atto di rinuncia é dunque valido e idoneo a produrre gli
effetti suoi propri, essendo stata rispettata la formalità della duplice
R.G. n. 15463/11
Udienza 16 maggio 2013
Consolato Generale della Repubblica della Tunisia c/Ayed Mounira

intimatole durante lo stato di gravidanza con decorrenza dal 1.9.2000 e per

sottoscrizione prescritta “ad substantiam” dall’art. 390 cod.proc.civ., secondo
comma.

giudizio ex artt. 390 e 391 cod.proc.civ., con compensazione delle spese, in
conformità alla richiesta espressamente formulata dalle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

Sussistono dunque i presupposti perché sia emessa sentenza di estinzione del

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