Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19196 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19196 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: OLIVIERI STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso 26425-2016 proposto da:
FORD ITALIA SPA in persona del Procuratore generale
Avv. LAURA CATAPANO, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEL CORSO 4, presso lo studio dell’avvocato
MASSIMO MANFREDONIA, che la rappresenta e difende
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

2018
1422

CASA DELL’AUTO DI MARTA GIOVANNI & C SAS in persona
del socio accomandatario e legale rappresentante
SERGO MARTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PROPERZIO 5, presso lo studio dell’avvocato CARLO
CICALA, che la rappresenta e difende unitamente agli

1

Data pubblicazione: 19/07/2018

avvocati ALESSANDRO BAUDINO BESSONE, MARCO ANDREA
BAUDINO BESSONE giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 5381/2016 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 11/05/2018 dal Consigliere Dott.
STEFANO OLIVIERI;

2

D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/09/2016;

Fatti di causa

La Corte d’appello di Roma, adita in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa
Corte sez. terza in data 1.4.2014 n. 7535 – che, in accoglimento del terzo e quarto motivo
del ricorso proposto da CASA dell’Auto di Marta Sergio & C. s.a.s., aveva cassato, per
omessa valutazione unitarie.. e complessiva della condotte di inadempimento

d’appello in totale riforma della sentenza di prime cure aveva dichiarato risolto per fatto
e colpa di FORD Italiana s.p.a. il contratto di concessione di vendita in esclusiva
stipulato in data 30.9.1985 -, con sentenza non definitiva in data 13.9.2016 n. 5381,
all’esito del giudizio di ponderazione delle condotte violative delle obbligazioni
contrattuali commesse dalle parti, riteneva prevalente la gravità dei fatti imputati a
FORD Italia s.p.a. (già Ford Italiana s.p.a.), dichiarando risolto il contratto di
concessione per fatto e colpa della concedente e disponendo la rimessione della causa sul
ruolo per l’accertamento dell’ammontare del danno patrimoniale.
La sentenza non definitiva di appello è stata impugnata per cassazione da FORD Italia
s.p.a. con cinque motivi.
Resiste con controricorso CASA dell’Auto di Marta Giovanni & C. s.a.s.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 380 bis. l c.p.c.
Ragioni della decisione

Preliminarmente va disattesa la istanza, formulata dalla parte resistente nella memoria
ex art. 3800 bis.1 c.p.c., di riunione del presente procedimento -introdotto con ricorso
per cassazione proposto da FORD Italia s.p.a. avverso la sentenza non definitiva di
appello concernente l’an- alla causa, pendente avanti questa Corte al RG n. 9125/2018,
anch’ essa originata dal ricorso per cassazione proposto da FORD Italia s.p.a. avverso la
sentenza definitiva di appello sul “quantum” n. 5381/2016 resa dalla Corte d’appello di
Roma.

3
RG n. 26425/2016
ric. FORD Italia s.p.a. c/ CASA dell’Auto di Marta Giovanni & C.

reciprocamente accertate, la decisione n. 1598/2010 con la quale la medesima Corte

La necessità di trattazione unitaria non sussiste laddove si consideri che l’eventuale
accoglimento del ricorso e cassazione della sentenza sull’an determinerebbe la
automatica caducazione della decisione di merito sul quantum per difetto sopravvenuto
del necessario accertamento presupposto; mentre l’eventuale rigetto del ricorso, non
impedirebbe comunque la trattazione del ricorso successivamente proposto relativo al

Venendo all’esame dei motivi di ricorso il Collegio osserva quanto segue.

Primo motivo : violazione del principio di diritto enunciato nella sentenza della Corte
Suprema n. 7535/2014 — artt. 384 e 394 c.p.c. in relazione all’art. 360co1 n. 4 c.p.c.
Sostiene la ricorrente che i “fatti di inadempimento” imputati a FORD definitivamente
individuati nei precedenti gradi del giudizio di merito, erano limitati -alla stregua delle
allegazioni della società concessionaria desumibili dall’atto introduttivo del giudizio di
merito, nonché dall’atto di appello, dal ricorso per cassazione e dall’atto di citazione in
riassunzione nel giudizio di rinvio- esclusivamente alla “interruzione delle consegne
delle autovetture dei ricambi e dei pagamenti delle operazioni effettuate sulle auto in
garanzia”, con la conseguenza che l’avere la Corte d’appello posto in comparazione -ai
fini del giudizio di valutazione unitaria dei comportamenti violativi del contratto posti in
essere dalle parti- un fatto di inadempimento diverso (omessa adozione da parte di FORD
– degli atti necessari a reprimere e far cessare gli abusivi sconfinamenti nella zona di vendita di
CASA dell’Auto s.a.s., di altri concessionari limitrofi) e mai allegato dalla concessionaria nei

suoi atti difensivi, determinava un vulnus alla disposizione dell’art. 394 c.p.c. che non
consentiva alle parti di assumere conclusioni diverse da quelle rassegnate nel giudizio in
cui era emessa la sentenza cassata.

4
RG n. 26425/2016
ric. FORD Italia s.p.a. c/ CASA dell’Auto di Marta Giovanni & C.

quantum, concernente motivi di censura diversi.

Secondo motivo : nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 3945 c.p.c. , in
relazione all’art. 360co1 n. 4 c.p.c.
Si censura la sentenza di merito in sede di rinvio in quanto, violando i limiti propri del
giudizio “chiuso” di rinvio, il Giudice di appello avrebbe allargato illegittimamente il
tema di indagine probatorio a fatti che non avevano costituito oggetto di allegazione, non

CASA dell’Auto s.a.s, ma neppure erano stati dedotti a sostegno delle eccezioni dalla
stessa formulate negli altri giudizi riuniti

Terzo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1362, 1372, 1453, 1455,
1458 c. c., in relazione all’art. 360co1 n. 3 c.p.c.
Sostiene la ricorrente che, come è dato evincere dai motivi primo e secondo del ricorso
per cassazione proposto dalla società concessionaria, dichiarati “assorbiti” dalla sentenza
della Corte di legittimità che ha cassato con rinvio -accogliendo i motivi quarto e quintola circostanza di fatto, contestata a FORD, del mancato intervento nella repressione degli
abusi commessi da altri concessionari limitrofi che operavano le vendite nella zona di
esclusiva della concessionaria CASA dell’Auto s.a.s., era stata allegata dalla società
concessionaria soltanto in funzione di opposizione alla domanda di risoluzione proposta
da FORD, in quanto rivolta a sostenere la inapplicabilità (inefficacia od inopponibilità)
della clausola risolutiva espressa che, ai sensi dell’art. 5 paragr. 3 del Regolamento
(CEE) n. 123/85 della Commissione del 12 dicembre 1984 (relativo ali’ applicazione dell’
articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e
il servizio di assistenza alla clientela), non poteva essere azionata nei confronti della

concessionaria, in quanto la concedente (favorendo sostanzialmente i concessionari
limitrofi) aveva tenuto una condotta “discriminatoria” nei confronti di CASA dell’Auto
s.a.s..
Aggiunge la ricorrente che, non essendo prevista nel contratto di concessione in
esclusiva alcuna obbligazione di protezione gravante sulla concedente, la sentenza di
5
RG n. 26425/2016
ric. FORD Italia s.p.a. c/ CASA dell’Auto di Marta Giovanni & C.

Con
t.
Stefano livieri

solo ai fini della domanda di risoluzione per inadempimento del contratto proposta da

rinvio era incorsa nella violazione dell’art. 1321 c.c. e dell’art. 1362 c.c. avendo valutato
il Giudice di appello il comportamento delle parti alla stregua di un inadempimento
contrattuale, imputato a FORD, da ritenere del tutto inesistente.

Quarto motivo: omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 col n. 5 c.p.c.; nonché

Assume la ricorrente che essendo stati “dichiarati assorbiti” dalla Corte di legittimità i
motivi secondo e terzo del ricorso per cassazione di CASA dell’Auto s.a.s., nei quali si
faceva questione dei fatti discriminatori imputati a FORD al fine di rendere inopponibile
od inefficace la clausola risolutiva espressa prevista nel contratto di concessione di
vendita (il ricorso per cassazione proposto da CASA dell’Auto s.a.s. trova parziale
trascrizione a pag. 21-22 del ricorso), tali fatti non potevano più essere oggetto di esame
da parte del Giudice del rinvio ex art. 394 c.p.c., in quanto i relativi motivi di ricorso non
erano stati oggetto di esame, ma erano stati dichiarati “assorbiti”.
Quanto al vizio di motivazione, la ricorrente reitera la stessa critica formulata nei
precedenti motivi con i quali censura la mancata lettura da parte della Corte d’appello
degli atti difensivi di CASA dell’Auto s.a.s. dai quali emergeva che il fatto della mancata
attivazione di FORD a reprimere la scorretta condotta dei concessionari limitrofi, non
era stata dedotta come violazione delle condizioni contrattuali, ma come atto
discriminatorio preclusivo della facoltà della concedente di avvalersi della clausola
risolutiva espressa.

Quinto motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1455 e 1456 c.c. in relazione

all’art. 360 n. 3 c.p.c..
Sostiene la ricorrente che anche a volere ritenere che la Corte di legittimità,
dichiarando assorbiti i motivi secondo e terzo del ricorso per cassazione di CASA
dell’Auto s.a.s., avesse ritenuto inapplicabile la clausola risolutiva espressa (contenuta
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RG n. 26425/2016
ric. FORD Italia s.p.a. c/ CASA dell’Auto di Marta Giovanni & C.

Cons. st.
Stefano ivieri

violazione dell ‘art. 394 c.p.c. in relazione all’art. 360co1 n. 4 c.p.c.

nel contratto di concessione di vendita negli artt. 5b e 29: cfr. trascrizione pag. 25-26
ricorso) azionata da FORD, la Corte d’appello in sede di rinvio avrebbe dovuto,
comunque, tenere conto che la gravità dell’inadempimento era stata già predeterminata
dalle parti, e dunque il Giudice del rinvio era incorso nel vizio indicato venendo a negare
la gravità dell’inadempimento di CASA dell’Auto s.a.s. consistito nella vendita di
• quattro autovetture a rivenditori non autorizzati, sottovalutando l’interesse di FORD alla

dall’art. 5b del contratto.

I motivi di ricorso sottopongono all’esame della Corte la questione seguente che può
essere così sintetizzata:
La domanda di risoluzione per inadempimento proposta da CASA dell’Auto s.a.s.
contro FORD concerneva esclusivamente il fatto-inadempimento della interruzione
della vendita e delle consegne alla concessionaria di autovetture e di pezzi di
ricambio
CASA dell’Auto s.a.s. aveva resistito alla contrapposta domanda di risoluzione per
inadempimento formulata da FORD, contestando la inapplicabilità della clausola
risolutiva espressa contenuta nel contratto di concessione di vendita, in quanto
oggetto della violazione contrattuale era la vendita da parte della concessionaria di
quattro autovetture a soggetti non autorizzati, ma in relazione a tale tipo di
violazione ex contractu FORD aveva tenuto una condotta discriminatoria nei
confronti di CASA dell’Auto s.a.s. consentendo (recte non intervenendo a reprimere)
ad altri concessionari limitrofi di invadere la zona di esclusiva di CASA dell’Auto
s.a.s. e di vendere ventisei veicoli a soggetti non autorizzati, condotta discriminatoria
cui l’art. 5 pargr. 3 del regolamento CEE, allora vigente, ricollegava il divieto posto
alla concedente di far valere, appunto con la clausola risolutiva espressa, analoghi
fatti di inadempimento

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RG n. 26425/2016
ric. FORD Italia s.p.a. c/ CASA dell’Auto di Marta Giovanni & C.

Stefa

ns. est.
Olivieri

esatta osservanza della obbligazione imposta alla società concessionaria e prescritta

la sentenza di appello -poi cassata- aveva dichiarato risolto il contratto per
inadempimento imputabile a fatto e colpa di CASA dell’Auto s.a.s. : CASA
dell’Auto s.a.s. con il ricorso per cassazione aveva impugnato la decisione di
seconde cure deducendo con il secondo e terzo motivo (vizi per error juris ed error
facti) la questione della inefficacia della clausola risolutiva espressa in base alla
previsione del regolamento CEE, e con i motivi quarto e quinto (vizi per error juris

imputati a FORD
La Corte di legittimità, con la sentenza in data 1.4.2014 n. 7535, cassa la sentenza di
appello per omessa valutazione comparativa delle condotte, ritenendo fondati il
quarto e quinto motivo (dalla sentenza di legittimità risulta che CASA dell’Auto
s.a.s. aveva lamentato che non erano stati considerati i “fatti di inadempimento”
contestati a FORD a far data dall’anno 1994), e “dichiara assorbiti” i motivi
secondo e terzo (relativi al “fatto discriminatorio” dedotto in funzione di inefficacia
della clausola risolutiva espressa)
Il Giudice del rinvio -secondo l’assunto dalla società ricorrente-, anziché considerare
nel giudizio di comparazione i “fatti di inadempimento” (indicati nei motivi quarto e
quinto accolti), avrebbe illegittimamente utilizzato il “fatto discriminatorio” relativo
ai motivi di ricorso dichiarati assorbiti.
La questione da risolvere è quindi se -verificato che la “condotta discriminatoria” di
FORD era stata dedotta dalla concessionaria “esclusivamente” in funzione della
eccezione di inefficacia della clausola risolutiva espressa- tale fatto discriminatorio : a)
sia stato considerato dalla SC come “fatto di inadempimento”, ricompreso tra quelli
oggetto del quarto e quinto motivo, accolti; b) non sia stato ricompreso tra quei “fatti di
inadempimento”, e sia quindi ricompreso solo nei motivi secondo e terzo “assorbiti”.
In quest’ultimo caso, la ulteriore questione ditrisolvere concerne il vincolo posto al
Giudice del rinvio dalla sentenza di legittimità che cassa la decisione impugnata

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RG n. 26425/2016
ric. FORD Italia s.p.a. c/ CASA dell’Auto di Marta Giovanni & C.

C s est.
Ste an
livieri
‘)

ed error facti) la questione del mancato esame dei fatti di inadempimento accertati ed

dichiarando assorbiti taluni motivi per superfluità dell’esame sui presupposti di fatto che
supportavano quei motivi.

Tanto premesso con il primo ed il secondo e quarto motivo la ricorrente censura la
sentenza non definitiva di appello, per violazione del vincolo imposto ex art. 394 c.p.c.

a) della errata utilizzazione del “fatto discriminatorio” assunto illegittimamente
quale “fatto di inadempimento” da porre in comparazione valutativa, sebbene non
fosse stato dedotto come tale dalla società concessionaria
b) dell’illegittimo ampliamento del tema di indagine -cui doveva attenersi il Giudice
del rinvio- rispetto a quello affidatogli dalla pronuncia di cassazione con rinvio,
avuto riguardo ai diversi “fatti presupposti” che costituivano, rispettivamente il
fondamento dei motivi di ricorso accolti (fatti di “inadempimento” risalenti al
1994) ed il fondamento, invece, degli altri motivi dichiarati assorbiti (fatto
“discriminatorio”) e che, in quanto tali, non avrebbero potuto essere presi in
considerazione dal Giudice del rescissorio.

L’esame dei motivi come sopra illustrati, richiede di rivolgere previamente la indagine
alla individuazione dei “presupposti di fatto” costituenti l’antecedente logico-giuridico
della pronuncia di annullamento con rinvio (e per ciò anch’essi coperti dalla intangibilità
della pronuncia cassatoria, nel senso che dagli stessi il Giudice di merito non può
prescindere nel conformarsi alla statuizione della S.C.), dovendo tuttavia rilevarsi come
dalla sentenza di cassazione con rinvio n. 7535/2014 nulla è dato evincere in proposito,
attesa la particolare stringatezza con la quale è descritto il contenuto dei motivi di
ricorso, venendo in rilievo soltanto che con i motivi quarto (vizio di motivazione) e
quinto (violazione di norma di dritto) -ritenuti fondati ed in base ai quali è stato disposto
il rinvio prosecutorio- la ricorrente CASA dell’Auto s.a.s. denunciava la mancata
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RG n. 26425/2016
ric. FORD Italia s.p.a. c/ CASA dell’Auto di Marta Giovanni & C.

Co est.
Stefan
livieri

dalla sentenza di cassazione con rinvio, sul presupposto:

considerazione da parte del Giudice di merito “dei precedenti inadempimenti della
FORD” verificatisi “nel luglio 1994”.
Occorre rilevare, al proposito, che la sentenza di cassazione con rinvio esibisce un
contenuto misto, nel senso che la pronuncia di legittimità ha disposto la cassazione della
sentenza impugnata tanto per vizio di errore di fatto (art. 360co 1 n. 5 c.p.c.), quanto per

Appare opportuno, a questo punto, riepilogare brevemente lo statuto dei poteri
riservati al Giudice di merito, ai sensi dell’art. 394 c.p.c., cui la causa perviene dalla
Corte di cassazione che ha disposto il rinvio cd. prosecutorio, e che è stato ampiamente
indagato e definito dalla giurisprudenza di questa Corte secondo le seguenti linee guida:
premesso che, giusta il comma 2 dell’art. 394 c.p.c. in sede di giudizio di rinvio è
fatto divieto alle parti di formulare nuove conclusioni e, quindi, di proporre domande
ed eccezioni nuove o di prospettare nuove tesi difensive, atteso che l’oggetto di
siffatto giudizio è predeterminato e che il giudice di rinvio è tenuto, nel decidere la
causa, ad applicare, in virtù del vincolo derivante dall’art. 384 cod. proc. civ. il
principio di diritto – e cioè l’enunciazione della volontà della legge con riferimento
alla concreta fattispecie decisa nella sentenza impugnata – formulato dalla S.C.
(Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 5249 del 13/05/1995) e tale divieto si estende in via
generale al potere di allegazione di nuovi fatti ma anche di prospettazione di nuove
questioni in diritto (Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 9401 del 06/09/1995), non
essendo consentita alcuna immutazione del precedente thema decidendum (Corte
cass. Sez. 3, Sentenza n. 13952 del 13/07/2006)
Il principio di diritto fondamentale è che ove una sentenza della Corte di Cassazione
abbia fissato, ai sensi dell’art. 384, primo comma, cod. proc. civ. i criteri che devono
informare la risoluzione della controversia, tutte le questioni in proposito
precedentemente dedotte devono intendersi implicitamente decise quale presupposto
necessario e logicamente inderogabile della pronuncia espressa in diritto, con la
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RG n. 26425/2016
ric. FORD Italia s.p.a. c/ CASA dell’Auto di Marta Giovanni & C.

. est.
Stefano livieri

vizio di errore di diritto (art. 360co 1 n. 3 c.p.c.).

conseguenza che la sentenza che dispone il rinvio vincola il giudice al quale la causa
è rinviata non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche in relazione ai
necessari presupposti di fatto, da ritenersi accertati in via definitiva, nella precorsa
fase di merito, quali premesse logico – giuridiche della pronunzia di annullamento
(Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 10659 del 29/10/1997; id. Sez. 3, Sentenza n. 8252
del 20/08/1998; id. Sez. 3, Sentenza n. 11615 del 18/11/1998; id. Sez. 2, Sentenza n.

Sentenza n. 11939 del 22/05/2006), rimanendo preclusa finanche la rilevabilità ex
officio del giudicato interno non rilevata dalla Corte di legittimità (Corte cass. Sez. 3,

Sentenza n. 5800 del 28/06/1997) così come la rilevabilità delle questioni rilevabili
di ufficio, ma non considerate in sede di legittimità, che non possono essere più
esaminate nel successivo giudizio di rinvio ne’ nel corso del controllo di legittimità a
cui le parti sottopongano la sentenza del giudice di rinvio (Corte cass. Sez. 1,

Sentenza n. 5131 del 04/06/1996; id. Sez. 3, Sentenza n. 1437 del 09/02/2000; id.
Ser. 3, Sentenza n. 14075 del 01/10/2002; id. Sez. 2, Sentenza n. 12479 del
07/07/2004; id. Sez. 2, Sentenza n. 6292 del 31/03/2016), con la sola eccezione di
quelle ricollegabili al “jus superveniens” (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 9015 del
27/08/1999)
È stato ulteriormente precisato che, anche nel caso in cui nel giudizio di cassazione
la sentenza impugnata sia stata annullata per il vizio di violazione di legge, si deve
ritenere che il giudice di rinvio abbia il potere di procedere nuovamente
all’accertamento del fatto, nell’ambito delle conclusioni precedentemente assunte
dalle parti, valutando liberamente le prove già raccolte, come si desume dalle
circostanze: che l’art. 394 cod. proc. civ. in realtà non pone il divieto di immutare la
base di fatto presupposta dal principio di diritto enunciato nella sentenza
d’annullamento; che una simile conclusione è indiscutibile nell’ipotesi di efficacia del
principio di diritto in un nuovo giudizio, dopo l’estinzione di quello in corso; e,
infine, che nuovi accertamenti di fatto nel giudizio di rinvio sono implicitamente
presupposti dal nuovo testo dell’art. 384 sulla decisione della causa nel merito
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RG n. 26425/2016
ric. FORD Italia s.p.a. c/ CASA dell’Auto di Marta Giovanni 8c C.

Co est.
Stefan
vieri

1524 del 11/02/2000; id. Sez. 3, Sentenza n. 11650 del 03/08/2002; id. Sez. 3,

”qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto”(cfr. Corte cass. Sez. L,
Sentenza n. 2436 del 17/03/1999). Ciò si verifica in particolare quando la sentenza
di cassazione con rinvio reimposti secondo un diverso angolo visuale i termini
giuridici della controversia, così da richiedere l’accertamento dei fatti, intesi in senso
storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito
perché ritenuti erroneamente privi di rilievo, rendendosi in tal caso ammissibili

operando rispetto ad esse la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma, cod. proc.
civ. (Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 16180 del 26/06/2013; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza
n. 9768 del 18/04/2017). In ogni caso tale ulteriore sviluppo istruttorio del giudizio
di rinvio deve intendersi esclusivamente correlato eziologicamente alla pronuncia di
annullamento, essendo inibita alle parti ogni nuova attività, istruttoria od assertiva
“che non dipenda strettamente” dalle statuizioni della Corte (cfr. Corte cass. Sez. 1,
Sentenza n. 23380 del 16/12/2004), insorgendo un vero e proprio vincolo per il
Giudice del rinvio a svolgere le ulteriori indagini di fattoi laddove sia stato allo
stesso demandato dalla sentenza di cassazione della SC il compito di procedere ad
ulteriori accertamenti di fatto, non potendo a ciò sottrarvisi adducendo la tardività
delle relative istanze istruttorie (Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 3186 del 01/03/2012)
È stato quindi definitivamente recepito (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 6707 del
06/04/2004; id. Sez. 5, Sentenza n. 8381 del 05/04/2013; id. Sez. 3, Sentenza n.
2288/3 del 10/11/2015; id. Sez. 3 – , Sentenza n. 16660 del 06/07/2017) che i vincoli

alla attività del Giudice del rinvio debbono ricercarsi interamente all’interno del
dictum della sentenza di cassazione con rinvio ex art. 383 comma 1 c.p.c., venendo
tali poteri a dimensionarsi in modo differente secondo il tipo di vizio di legittimità
che ha determinato la necessità del rinvio prosecutorio, e dunque a seconda che la
sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per “violazione o falsa
applicazione di norme di diritto”, ovvero per “vizi di motivazione” in ordine a punti
decisivi della controversia, ovvero “per l’una e per l’altra ragione”: nella prima
ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384,
12
RG n. 26425/2016
ric. FORD Italia s.p.a. c/ CASA dell’Auto di Marta Giovanni & C.

Cons.
Stefan Olivieri

anche le nuove prove che servano a supportare tale nuovo accertamento, non

comma primo, cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di
cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti
acquisiti al processo (in tal caso limiti e l’oggetto del giudizio di rinvio sono fissati
esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal
giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale salvo solo il caso di giuridica inesistenza- o di constatato errore del principio di diritto

stregua di arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi della corte di legittimità:
Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 3458 del 06/03/2012); nella seconda ipotesi, il giudice non

solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri
fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da

emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e
decadenze già verificatesi (essendo peraltro tenuto ad osservare il divieto di fondare la
decisione sugli stessi elementi del provvedimento impugnato ritenuti illogici ed eliminando, a
seconda dei casi, le contraddizioni ed i difetti argomentativi riscontrati: Corte cass. Sez. L.
Sentenza n. 121)2 del 29/05/2014) ; nella terza ipotesi, la “potestas iudicandi” del

giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può
comportare la valutazione “ex novo” dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di
altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla
Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse.

Orbene la Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio, è stata restituita -atteso il
duplice accertamento dell’errore di fatto e dell’errore di diritto della sentenza cassata
compiuto dalla SC- negli stessi pieni poteri di valutazione dei fatti, in cui si trovava il
Giudice di merito anteriormente al giudizio rescindente, ricorrendo la terza delle diverse
ipotesi sopra ricordate: il Giudice del rinvio, infatti, viene investito “in toto” del riesame
delle questioni di merito, dal rinvio disposto su accoglimento del vizio di violazione di
legge unito al vizio di omessa motivazione, non incontrando alcuna preclusione in sede

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RG n. 26425/2016
ric. FORD Italia s.p.a. c/ CASA dell’Auto di Marta Giovanni & C.

Con
t.
Stefandi 01 v ieri

affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla

rescissoria nella attività di rilevazione dei fatti e di valutazione delle risultanze
istruttorie.
Avuto riguardo alla prospettazione del fatto processuale come in particolare
evidenziata dalla ricorrente FORD nel primo motivo di ricorso, si tratterebbe allora di
verificare se un fatto allegato dalla parte a fondamento di una eccezione di merito,

in giudizio ed appartenente al compendio probatorio, possa essere dal Giudice del rinvio
utilizzato e qualificato giuridicamente quale fatto costitutivo, non già della eccezione ma
della domanda di risoluzione per inadempimento formulata da quella stessa parte.
Tuttavia rileva il Collegio che la indicata questione in diritto viene ad assumere
carattere recessivo rispetto alla rilevata infondatezza della descritta prospettazione del
fatto processuale, atteso che dall’esame diretto degli atti di causa, cui questa Corte può
accedere in considerazione del tipo di vizio di legittimità dedotto (art. 360co 1 n. 4
c.p.c.), emerge in modo inequivoco, diversamente da quanto allegato dalla ricorrente,
che CASA dell’Auto s.a.s., fin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado aveva
contestato esplicitamente tra i “fatti di inadempimento” imputabili a FORD anche
“l’omissione del potere-dovere di controllo sull’operato delle altre concessionarie , al
fine di impedire che le stesse effettuassero vendite in violazione della zona di esclusiva
della società esponente , come da questa invece più volte accertato e comunicato alla
Ford italiana, senza ottenere risposta alcuna…”, instando per il risarcimento dei danni
determinati anche da tale inadempimento (cfr. atto di citazione notificato in data
30.11.1994, introduttivo della causa di merito a seguito di provvedimento cautelare, pag.
, 9-10); e nella comparsa di risposta con appello incidentale, la medesima concessionaria,
lamentandosi che il primo giudice non aveva considerato i “fatti di inadempimento”
commessi da FORD anteriormente al giugno 1994, aveva impugnato la sentenza del
Tribunale chiedendo che fosse ammessa la prova orale per interrogatorio formale e testi,
ritenuta superflua dal primo giudice, anche in ordine alla omissione da parte della
concedente dei dovuti controlli repressivi sulla rivendita a soggetti non autorizzati di
14
RG n. 26425/2016
ric. FORD Italia s.p.a. c/ CASA dell’Auto di Marta Giovanni & C.

C
t.
Stefa o Olivieri

oggetto di un motivo di ricorso per cassazione dichiarato assorbito, in quanto dimostrato

veicoli da parte dei concessionari limitrofi nella zona di esclusiva di Casa dell’Auto
s.a.s. (cfr. comparsa di risposta paragr. B -VII, e capitolo di prova n. 19).
In nessuno dei predetti atti difensivi viene formulata la eccezione di inefficacia della
clausola risolutiva espressa in relazione alla disposizione dell’art. 5 del regolamento
CEE n. 123/1985 che -come affermato dalla stessa parte resistente- era stata introdotta

controricorso a pag. 16-17), emergendo pertanto che la condotta “discriminatoria”
tenuta da FORD non era stata dedotta dalla concessionaria esclusivamente per contestare
la inefficacia della clausola risolutiva espressa, ma ben prima era stata già dedotta, nei
precedenti atti difensivi di CASA dell’Auto s.a.s., in funzione della esplicita
contestazione dei diversi “fatti di inadempimento” imputati alla società concedente.
Tale accertamento condotto alla stregua dell’esame del contenuto degli atti
processuali dei gradi di merito della società concessionaria rende priva di rilevanza la
questione se il Giudice del rescissorio potesse o meno considerare anche il “fatto
discriminatorio” (e più esattamente “l’applicazione che la Ford faceva delle disposizioni
contrattuali sopra richiamate (art. 5 e 29 del contratto di concessione di vendita ) era
discriminatorio e che quindi dette disposizioni contrattuali erano inefficaci ed inopponibili

in

quanto in contrasto con la citata disposizione dell’art. 5.3 del Regolamento CE 123/85… ” : cfr.
trascrizione riprodotta nel ricorso per cassazione di FORD e nel controricorso pag. 17-19) di cui ai

motivi secondo e terzo, del ricorso per cassazione proposto da CASA dell’Auto s.a.s.,
dichiarati assorbiti nella pronuncia di annullamento con rinvio, nella valutazione
comparativa delle reciproche condotte di inadempimento diretta alla individuazione del
fatto causalmente prevalente nella risoluzione del rapporto obbligatorio.

In conseguenza i motivi, primo, secondo e quarto del ricorso proposto da FORD
debbono ritenersi infondati.

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RG n. 26425/2016
ric. FORD Italia s.p.a. c/ CASA dell’Auto di Marta Giovanni & C.

Co,iì.t.
Stefano Olivieri

– con la comparsa conclusionale depositata in primo grado (cfr. trascritta in parte nel

La parte ricorrente ha ulteriormente censurato la sentenza non definitiva di appello del
Giudice del rinvio, con il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, per avere la Corte
territoriale valutato come inadempimento la condotta omissiva di FORD (non
intervenuta a reprimere gli atti di vendita delle altre concessionarie della rete distributiva
realizzati in pregiudizio dei diritti attribuiti a CASA dell’Auto s.a.s. dal contratto di

Osserva il Collegio che tutti i predetti motivi debbono essere dichiarati inammissibili.
Il terzo motivo di ricorso, nella parte in cui deduce l’asserito errore commesso dal

Giudice del rinvio nell’apprezzamento della volontà negoziale delle parti e nella
individuazione delle rispettive obbligazioni scaturenti dal contratto di concessione di
vendita, non assolve al requisito minimo di specificità richiesto dall’art. 366co1 n. 4 e n.
6 c.p.c., essendo del tutto omessa la individuazione del contenuto dell’atto negoziale e,
specificamente, delle prestazioni corrispettive dedotte in obbligazione: adempimento
indispensabile per consentire alla Corte di verificare se la concedente FORD avesse o
meno assunto anche l’impegno di attivarsi a tutela delle ragioni della concessionaria in
caso di violazione della zona di esclusiva da parte di altre società concessionarie inserite
nella stessa rete di distribuzione commerciale;
Il quarto motivo è anch’esso inammissibile, limitatamente alla censura ex art. 360co 1

n. 5 c.p.c., non rispondendo allo schema del vizio di legittimità come delineato dal DI n.
83/20102 conv. in legge n. 134/2012, in difetto di indicazione del “fatto storico
decisivo” che il Giudice di appello avrebbe omesso di rilevare e valutare;
Il quinto motivo è inammissibile, in quanto non coglie la “ratio decidendi”. Il Giudice

di appello non ha affatto negato la gravità dell’inadempimento della obbligazione prevista dall’art. 5b del contratto- che imponeva a CASA dell’Auto s.a.s. la vendita dei
veicoli esclusivamente a rivenditori autorizzati (obbligazione inadempiuta avendo la
concessionaria ceduto -quattro” veicoli ad autosaloni estranei al circuito distributivo FORD), tanto

è che tale inadempimento -proprio in quanto dotato del requisito della gravità integrante
16
RG n. 26425/2016
ric. FORD Italia s.p.a. c/ CASA dell’Auto di Marta Giovanni & C.

Cons. t.
Stefano O “vieri

, concessione di vendita) sebbene non costituente oggetto di obbligazione contrattuale.

il fatto costitutivo della domanda di risoluzione- è stato posto in valutazione comparativa
dalla Corte territoriale con i “fatti di inadempimento” attribuiti a FORD, essendo del
tutto irrilevante, poi, se tale gravità -astrattamente idonea alla risoluzione del contrattosia stata riconosciuta dal Giudice di rinvio in base alla considerazione della
“essenzialità” dell’interesse pregiudicato compiuta “ex ante” dalle parti con la
pattuizione della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., o invece sia stata compiuta

di “non scarsa importanza” indicato dall’art. 1455 c.c.
Piuttosto la Corte territoriale ha operato una comparazione dei fatti di inadempimento
contrapposti, tutti ritenuti di gravità tale da poter comportare lo scioglimento del
rapporto, venendo quindi, in conformità al vincolo del principio di diritto richiamato
dalla sentenza della SC (che aveva ribadito il principio affermato dal prevedente Corte cass. Sez.
3, Sentenza n. 18728 del 09/12/2003, secondo cui nei contratti a prestazioni corrispettive, al fine di
stabilire da quale parte stia l’inadempimento colpevole, è necessaria la valutazione unitaria e
comparativa delle dedotte reciproche inadempienze, per apprezzarne, con riguardo al loro rapporto
di successione causale e di proporzionalità, la rispettiva incidenza sull’equilibrio sinallagmatico del
contratto e per stabilire quale di esse sia stata preponderante ed idonea a legittimare il rifiuto della
controparte ad eseguire la propria obbligazione), a determinare la prevalenza causale della

condotta che aveva portato al definitivo abbandono dell’interesse delle parti alla
realizzazione, mediante la prosecuzione del rapporto, del risultato programmato.
Questione, quindi, ben diversa dalla ipotizzata negazione del requisito della gravità
dell’inadempimento.

In conseguenza il ricorso deve essere rigettato e la parte ricorrente condannata a alla
rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115, inserito
dall’art. 1 comma 17 della 1. n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
17
RG n. 26425/2016
ric. FORD Italia s.p.a. c/ CASA dell’Auto di Marta Giovanni & C.

Cons.
Stefano O *vieri

alla stregua di una valutazione di merito, in relazione al parametro dell’inadempimento

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello
stesso articolo 13 .
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del

forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1
comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso
articolo 13 .

giudizio di legittimità, che liquida in Euro 18.000,00 per compensi, oltre alle spese

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