Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19196 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. I, 15/09/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 15/09/2020), n.19196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7441/2019 proposto da:

A.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Licia Giovanna

Gianfaldone;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 09/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/06/2020 dal Cons. Dott. DE MARZO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto depositato il 9 gennaio 2019, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso proposto da A.M., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento negativo della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha osservato: a) che non era necessario procedere a rinnovare il colloquio con il richiedente, dal momento che la difesa, con il ricorso, dopo avere richiamato la vicenda negli esatti termini che si ricavavano dal verbale di audizione, non aveva introdotto ulteriori temi di indagine, nè allegato fatti nuovi; b) che, secondo quanto riferito dal richiedente, egli era stato indotto a lasciare il Paese d’origine, in quanto destinatario di minacce, da parte dei sostenitori della (OMISSIS), ossia del partito che nel 2008 aveva vinto le elezioni politiche, superando nella competizione il (OMISSIS), ossia il partito del richiedente; c) che non appariva credibile il racconto del ricorrente, già per il fatto che quest’ultimo non aveva indicato i profili caratterizzanti dell’azione politica del (OMISSIS); d) inoltre, l’attività svolta nel paese di origine di 250 abitanti era indicata in termini marginali e generici (attraverso l’indicazione di una lega Sattadol, non rinvenuta nelle fonti, alla quale avrebbe partecipato); e) che non era credibile che, in occasione della prima aggressione, il richiedente non fosse stato in grado di indicare, rispetto ad una comunità ristretta, gli autori del gesto e che non avesse potuto contare su una rete di solidarietà; f) che neppure era credibile il richiedente, quando aveva riferito di non avere svolto alcun lavoro a (OMISSIS), dove si era trasferito a seguito dell’aggressione, vivendo solo delle somme che il padre poteva inviargli; g) che il certificato di residenza, anche a volerne ammettere la genuinità, appariva più in affidavit di buona condotta che un certificato anagrafico; h) che in ogni caso esso appariva palesemente contraffatto quanto all’emblema nazionale; i) che il ricorrente non aveva fatto alcun cenno alle alluvioni che avevano interessato le zone nelle quali egli sarebbe vissuto; i) che tra il 2011 e il 2012, il (OMISSIS) aveva attraversato più problemi di contrapposizione interna che contrapposizioni con il sopra ricordato opposto schieramento politico; I) che, in definitiva, non emergeva alcuna credibile situazione di persecuzione nè una diffusa situazione di violenza; m) che, quanto alla protezione umanitaria, non erano stati allegati fatti diversi da quelli posti a base delle richieste principali, nè elementi idonei a rivelare l’esistenza di particolari profili di vulnerabilità, nel contesto di una narrazione caratterizzata da opacità e da una richiesta di protezione avvenuta nel 2015, a distanza di tempo dall’arrivo in Italia nel 2013; n) che il ricorrente aveva mantenuto una buona rete parentale nel Paese d’origine e fino al momento della partenza aveva svolto un’attività economica.

Il Tribunale, infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, ha revocato l’ammissione al patrocinio dello Stato, provvisoriamente disposta dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati, ritenendo che il ricorrente avesse agito con mala fede e colpa grave, avendo prodotto documentazione palesemente contraffatta.

3. Avverso tale decreto nell’interesse dell’ A. è stato proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, in combinato disposto con l’art. 46, par. 3 della direttiva n. 32 del 2013 e con l’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1 e 2, art. 117 Cost., comma 1.

Si osserva che la mancata fissazione dell’udienza di comparizione, anche ai fini dell’audizione dell’interessato, nonostante la pacifica mancanza della videoregistrazione di cui del cit. D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, avesse vanificato la previsione dell’art. 35 bis sopra ricordato, precludendo una diretta percezione, da parte del giudice, delle dichiarazioni del richiedente, fondamentale per apprezzare la credibilità di quest’ultimo.

Si aggiunge che, in sede di audizione, il richiedente avrebbe potuto chiarire che il mancato reperimento, tra le fonti, della Lega Sattodol, ossia l’organizzazione politica studentesca alla quale il primo aveva riferito di appartenere, era dovuto a problemi di traslitterazione dalla lingua bengalese

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 11 e art. 14, lett. c), con riguardo alla ritenuta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

3. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, per non avere il Tribunale assolto all’onere di cooperazione istruttoria. Si richiamano, al riguardo, le indicazioni del sito (OMISSIS) e altre fonti dalle quali emerge l’inadeguata tutela assicurata nel Bangladesh ai diritti umani fondamentali

4. Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, rilevando: a) la grave instabilità del Paese di provenienza e l’esistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato concluso in Italia.

5. Con il quinto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, in relazione alla disposta revoca del patrocinio a spese dello Stato.

6. La Corte ritiene opportuno che il presente ricorso sia trattato in pubblica udienza, alla luce dei principi di diritto che devono essere applicati in riferimento al mancato accoglimento della richiesta di audizione del ricorrente (v., di recente, nello stesso senso, l’ordinanza interlocutoria della I sezione di questa Corte n. 12860, depositata il 26 giugno 2020).

P.Q.M.

Rimette la causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

 

 

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