Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19196 del 08/09/2010
Cassazione civile sez. trib., 08/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 08/09/2010), n.19196
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i
cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
Caffemania S.r.l., in persona del legale rapp.te, elett.te dom.ta in
Roma via Crescenzio 91 presso lo studio dell’avv. Lucisano Claudio
che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine del controricorso
anche disgiuntamele con l’avv. Umberto Giardini del Foro di Torino.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Piemonte n. 48/10/07, depositata il 22.11.2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal
Consigliere Dott. Giovanni Carleo;
Lette le conclusioni scritte dell’Avvocatura Generale dello Stato per
conto dell’Agenzia delle Entrate, della difesa della contribuente e
le successive memorie scritte depositate.
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che l’Agenzia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 48/10/07, depositata il 22.11.2007, con la quale è stato respinto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado della CTP di Torino con cui era stato accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento relativo a ritenute d’acconto non versate dalla società quale sostituto di imposta per l’anno 2002; ritenuto che la contribuente si è costituita con controricorso; ritenuto che la ricorrente ha lamentato con la prima doglianza la contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quindi con una successiva doglianza, la quinta, ha lamentato l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
ritenuto che entrambi i motivi di doglianza, che vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi, meritano di essere condivisi; premesso che il giudizio verte su un avviso di accertamento relativo al recupero di ritenute d’acconto non versate dalla società, quale sostituto di imposta per l’anno 2002, in relazione al dipendente M.A.; ritenuto che la contraddittorietà della motivazione risulta di ovvia evidenza ove si consideri che, dapprima, la CTR espone testualmente che nel processo verbale di ispezione ” risultava che erano stati esaminati i prospetti paga esibiti dalla ditta per il periodo 1999-2004 e che dalle dichiarazioni rese dal lavoratore M. e da testimoni era emerso che la retribuzione era ben superiore a quella risultante dai libri paga” (pag 2) e quindi, successivamente, assume invece che ” dalle dichiarazioni allegate al processo verbale dell’Ispettorato del Lavoro risulta che negli anni 2002 e 2003 egli non ebbe a percepire compensi ultra busta”, (pag. 5); ritenuto che è parimenti riscontrabile l’omessa motivazione circa l’assunto, secondo cui dalle dichiarazioni allegate sarebbe emersa la mancata percezione dei compensi ultra busta negli anni 2002 e 2003, in quanto la commissione di appello omette di indicare la specifica risultanza probatoria da cui ha tratto la circostanza dedotta e di spiegare il percorso motivazionale che lo ha indotto a tale conclusione. E ciò, senza considerare che, in realtà, in nessuna delle dichiarazioni agli atti, opportunamente trascritte dall’Agenzia nel ricorso presentato, nel rispetto del principio di autosufficienza dei ricorsi per cassazione, si afferma la circostanza dedotta. Tutto ciò premesso e considerato, in conclusione, ritenuto che le censure esaminate meritano di essere condivise, assorbite le altre, e che il ricorso proposto deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti; ritenuto che, occorrendo un rinnovato esame della controversia, la causa debba essere rinviata ad altra Sezione della CTR Piemonte, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti con rinvio anche per le spese ad altra sezione della CTR Piemonte.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2010