Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19196 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 07/07/2021), n.19196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorsi iscritti ai numeri 25669 del ruolo generale dell’anno

2014 lai e 6086 del ruolo generale dell’anno 2015, proposti da:

C.A.D.A. Chimica Applicata Depurazione Acque di G.F. &

C. Snc, in persona del socio amministratore A.F.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Sammartino in virtù di

procura speciale ricevuta in data 17.62016 dal notaio C. in

Castelvetrano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.

Giuseppe Piero Siviglia in Roma, via dell’Elettronica n. 20;

e da:

A.F., socia della società Chimica Applicata Depurazione

Acque di G.F. & C. Snc, rappresentata e difesa

dall’Avv. Salvatore Sammartino in virtù di procura speciale

ricevuta in data 17.6.2016 dal notaio C. in (OMISSIS),

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Piero

Siviglia in Roma, via dell’Elettronica n. 20;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

elettivamente si domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione delle sentenze della Commissione tributaria

regionale della Sicilia n. 784/25/2014, depositata in data 10 marzo

2014 e n. 783/25/2014, depositata in data 10 marzo 2014;

Sentita la relazione svolta dal consigliere Grazia Corradini nella

camera di consiglio dei 9 febbraio 2021.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 384/7/2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento accolse parzialmente il ricorso proposto dalla Snc C.A.D.A. – Chimica Applicata Depurazione Acque di G.F. & C. (di cui erano soci G.F. ed A.F.) contro l’avviso di accertamento emesso nei confronti della detta società di persone con cui, sulla base di una verifica eseguita dalla Guardia di Finanza era stato accertato per l’esercizio 2004 un maggior reddito ai fini IRAP ed IVA su omessi ricavi scaturiti da versamenti sui conti correnti intestati alla società e ritenuti ingiustificati e costi ritenuti indeducibili perchè privi di certezza ed inerenza.

Il primo giudice ritenne completamente ingiustificati i ricavi accertati dall’Ufficio (anche per la parte per cui, a seguito di chiarimenti forniti dalla società, non era intervenuto un parziale sgravio in autotutela da parte dell’Ufficio finanziario), a seguito della richiesta di archiviazione formulata dal PM quanto al reato di dichiarazione infedele, mentre invece confermò l’accertamento quanto alla ripresa dei costi non deducibili.

Investita dall’appello principale dell’Ufficio e dall’appello incidentale della contribuente per quanto di rispettiva soccombenza, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 784/25/2014, accolse l’appello dell’Ufficio e rigettò quello della contribuente ritenendo sostanzialmente che i versamenti in conto corrente costituissero una presunzione legale di ricavi che nella specie non era stata vinta dalla contribuente, mentre restava completamente irrilevante ai fini tributari la richiesta di archiviazione per il reato di dichiarazione infedele anche perchè il reato era venuto meno a seguito del provvedimento di autotutela parziale da parte dell’Ufficio che aveva ridotto il reddito accertato e che nel contempo la contribuente non avesse offerto alcuna prova in merito alla veridicità ed inerenza dei costi.

Con separata sentenza n. 783/25/2014, depositata nella stessa data, la stessa Commissione Tributaria Regionale della Sicilia adottò uguale pronuncia con riguardo all’appello proposto dalla socia A.F. contro la sentenza n. 383/7/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto separatamente dalla socia A.F. contro l’accertamento relativo ai redditi di partecipazione addebitati alla stessa ai fini IRPEF per la annualità di imposta 2004, in relazione ai maggiori redditi accertati nei confronti della Snc CADA.

Un terzo ricorso proposto dal socio G.F. contro analogo accertamento relativo ai redditi di partecipazione ai fini IRPEF, per la stessa annualità di imposta, fu deciso in primo grado con sentenza n. 499/07/2010 parzialmente favorevole al contribuente, ma la Commissione Tributaria regionale della Sicilia, investita dall’appello dell’Agenzia delle Entrate, con sentenza n. 2067/30/2015, depositata in data 20.5.2015, dichiarò la nullità del giudizio di primo grado e rimise gli atti alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento poichè, stante l’unitarietà in materia tributaria dell’accertamento che è alla base della rettifica della dichiarazione dei redditi di una società di persone e dei soci della stessa, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del procedimento anche d’ufficio.

Contro le sentenze d’appello emesse nei confronti della società e della socia A., non notificate, la società e la suddetta socia hanno proposto due separati ricorsi iscritti rispettivamente ai numeri 25669/2014 e 6086/2015, affidati a cinque motivi.

Ha resistito con controricorso la Agenzia delle Entrate.

Successivamente alla fissazione per la odierna adunanza camerale del ricorso n. 25669/2014 proposto dalla Snc CADE, tale società ha presentato una memoria con cui ha dedotto la nullità del giudizio per violazione del litisconsorzio necessario poichè nessuno dei tre procedimenti si era svolto con la contemporanea partecipazione della società di persone e dei due soci ed ha chiesto la riunione con il ricorso n. 6096/2015 proposto dalla soda A.F., ugualmente pendente in cassazione, al fine della loro trattazione congiunta e conseguente rimessione degli atti al primo giudice onde consentire la riunificazione anche con il giudizio promosso dal secondo socio G.F., il quale, come da certificazione della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Agrigento, pendeva in primo grado con il n 877/2017 RGR a seguito dell’annullamento della sentenza di primo grado da parte del giudice d’appello.

Il ricorso n. 6096/2015 è stato fissato per la odierna adunanza camerale ed è pervenuta rinuncia ai termini per la fissazione dell’udienza di entrambe le parti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con la memoria difensiva la società in nome collettivo Chimica Applicata Depurazione Acque di G.F. & C. ha dedotto la nullità dell’intero giudizio per difetto del contraddittorio nei confronti dei due soci della società in nome collettivo, i quali, stante la unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone, avrebbero dovuto essere litisconsorti necessari nel giudizio, con conseguente nullità dello stesso in assenza della partecipazione di tutti i soci.

2. La questione, che può essere dedotta in ogni stato e grado ed anche rilevata d’ufficio dal giudice, è fondata ed il suo esame comporta la riunione dei due ricorsi relativi alla società ed alla socia A. che pendono, entrambi, in questa sede.

3. E’ principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte – cui si ritiene di dare continuità in questa sede – quello per cui in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi (v., per tutte, Sezioni Unite n. 14815 del 2008; da ultimo, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25300 del 28/11/2014 Rv. 633451 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7789 del 20/04/2016 Rv. 639568 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018 Rv. 649377 – 01).

4. Ciò vale, poi, anche per l’accertamento di maggior imponibile IVA poichè nella specie l’Ufficio ha contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamento ai fini anche di altra imposta (nella specie, IRAP) e con separati accertamenti al recupero dell’IRPEF dovuta dai soci, fondati su elementi comuni, atteso che, in detta ipotesi, il profilo dell’accertamento concernente l’imponibile IVA, in assenza comunque di aspetti di esso specifici, non emersi in causa, non si sottrae al vincolo necessario del “simultaneus processus” per l’inscindibilità delle due situazioni, in quanto insuscettibile di autonoma definizione (v. Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 6303 del 14/03/2018 Rv. 647467 – 01; Cass. N. 26071 del 2015 Rv. 638421 – 01).

5. Ne consegue che l’accertato difetto del simultaneus processus nei gradi di merito, peraltro rilevabile anche d’ufficio da questo giudice, comporta la nullità delle due sentenze impugnate e dell’intero processo. Le sentenze impugnate devono essere in conseguente cassate con rimessione delle parti davanti al giudice di primo grado anche al fine della riunione con il ricorso, pendente davanti a quella Commissione, del socio G.. La peculiarità della situazione giustifica la compensazione delle spese di tutti i giudizi.

P.Q.M.

La Corte, riunisce al ricorso n. 25669/2014 RG quello n. 3085/2015 RG. Pronunciando sui ricorsi dichiara la nullità dell’intero giudizio e delle sentenze impugnate. Rimette le parti davanti alla Commissione tributaria Provinciale di Agrigento. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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