Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19195 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19195 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: OLIVIERI STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso 25837-2016 proposto da:
PALOMBO DORA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
C. G. PALUZZI 3, presso lo studio dell’avvocato
GERARDO D’ANTUONO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PASQUALE COTICELLI giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCARL in persona
del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale

rappresentante

Dr.

FRANCESCO

LIBERATI,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RODI 32,
presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA FLAMMINII

1

Data pubblicazione: 19/07/2018

MINUTO, che la rappresenta e difende giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 4511/2016 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/07/2016;

consiglio del 11/05/2018 dal Consigliere Dott.
STEFANO OLIVIERI;

2

udita la relazione della causa svolta nella camera di

Fatti di causa
_

Palombo, la quale aveva prestato garanzia fidejussoria ed ipotecaria, quale
terza datrice, fino a concorrenza di lit. 120.000.000, a favore di Gianfranco
Bianchi per la restituzione del credito agevolato a quello erogato in base alla
legge n. 949/1952, atto di precetto in base al titolo esecutivo costituto dal
“contratto di finanziamento artigiano” stipulato dal Bianchi in data 27.12.1989
e reso in forma esecutiva in data 16.1.1990.
La opposizione proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c. dalla Palombo veniva
accolta dal Tribunale di Velletri, con sentenza in data 29.3.2010 n. 538, che
dichiarava inefficace il precetto in quanto il titolo esecutivo azionato era da
ritenersi estinto con il pagamento in data 27.12.1999 dell’ultima rata di
restituzione del mutuo.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza 14.7.2016 n. 4511, confermava la
statuizione in ordine alla inefficacia del titolo esecutivo azionato, ma accoglieva
la domanda riconvenzionale della banca -sulla quale il primo Giudice aveva
omesso di pronunciare- accertando l’inadempimento del Bianchi all’obbligo di
destinazione del finanziamento alla ristrutturazione della azienda artigiana,
avendo quello intrapreso una nuova e diversa attività commerciale, come
rilevato dalla ispezione eseguita nel 1998 dal personale della Cassa per il
‘ credito alle imprese artigiane (Artingiancassa) che aveva quindi revocato in
data 2.2.2000 il contributo agevolato concesso “in conto interessi”
recuperando il relativo importo, quantificato in lit. 24.342.625 (pari ad C
12.623,56), dall’istituto di credito mutuante BCC s.c. a r.I..
La Corte territoriale condannava pertanto la Palombo al pagamento della
relativa somma alla banca qualificando la domanda riconvenzionale come
azione di adempimento del contratto di mutuo, che spiegava efficacia anche in

3
RG n. 25837/2016
ric. Palombo Dora c/Banca di Credito Cooperativo di Roma scanl

..

Banca di Credito Cooperativo di Roma s.c. a r.l. (BCC) notificava a Dora

caso di revoca del contributo pubblico, venendo a sostituirsi al tasso agevolato
quello ordinario.
La sentenza di appello, notificata a mezzo PEC in data 13.9.2016, è stata
impugnata per cassazione dalla Palombo con quattro motivi.
Resiste con controricorso la banca.

Primo motivo : violazione artt. 1936, 1957, 2909 c.c. e 324 c.p.c.
Sostiene la ricorrente che la statuizione della sentenza del Tribunale,
secondo cui il precetto era inefficacia in quanto fondato su un titolo esecutivo
(contratto di finanziamento artigiano ex lege n. 949/1952) da ritenere estinto,
essendo state integralmente pagate le rate di mutuo alla data del 27.12.1999,
era passata in giudicato per mancata impugnazione con i motivi di gravame
dell’atto di appello della banca, sicchè la Corte territoriale non avrebbe potuto
pronunciare nel merito facendo “risorgere” il contratto.
In ogni caso la Corte d’appello aveva illegittimamente condannato il
fidejussore, in violazione dell’art. 1936 c.c. che non consentiva -stante la
relazione di accessorietà e dipendenza- la “reviviscenza” della obbligazione di
garanzia alla estinzione della obbligazione principale, non avvedendosi peraltro
che la banca era decaduta dalla escussione della garanzia per inosservanza del
termine di cui all’art. 1957 c.c..
Inammissibile la censura per violazione dell’art. 1957 c.c. in quanto del tutto
nuova, non essendo proponibile la eccezione di estinzione della garanzia per
decadenza dal termine semestrale per la prima volta in sede di legittimità,
osserva il Collegio che la censura volta a far valere la preclusione ex iudicato è
infondata.
E’ ben vero che il Giudice di merito nella descrizione del “thema decidendum”
ha esordito rilevando che la banca non aveva impugnato la sentenza di prime
cure con riferimento alla declaratoria di inefficacia del precetto, denunciando invece- soltanto la omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale proposta
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RG n. 25837/2016
tic. Palombo Dora c/Banca di Credito Cooperativo di Roma scanl

C4pst.
Stefano ivieri

Ragioni della decisione

nel giudizio di opposizione a precetto (e non a decreto ingiuntivo, come
erroneamente riportato nella sentenza di appello: in motivazione pag. 6).
Tuttavia il Giudice di appello, venendo ad esaminare il titolo costitutivo della
pretesa oggetto della domanda riconvenzionale, lo ha individuato proprio nel
rapporto contrattuale di mutuo -ritenuto definitivamente esaurito dal primo
giudice con il pagamento dell’ultima rata di mutuo, con conseguente

in fatto che il mutuatario Bianchi si fosse reso inadempiente alla obbligazione
di destinazione della somma finanziata alla ristrutturazione della azienda
artigiana fin dal 1995 (cancellazione della impresa artigiana dall’albo) come
peraltro accertato nel 1998 da sopralluogo effettuato dagli ispettori di
Artigiancassa (che aveva in conseguenza disposto in data 2.2.2000 la revoca
del contributo pubblico), e che la banca si era avvalsa della facoltà di modifica
unilaterale delle condizioni negoziali, prevista dalla clausola contenuta nell’art.
3 comma 4 del contratto, trasformando il contratto di mutuo a tasso agevolato
in un contratto di muto a tasso ordinario, optando in tal modo la scelta tra le
diverse soluzioni possibili in caso di revoca del contributo pubblico, e
rinunciando ad avvalersi del diritto potestativo di recesso ovvero di risoluzione
“ope iuris” del contratto in conseguenza dell’inadempimento del mutuatario.
La “ratio decidendi” della sentenza impugnata viene a fondarsi, pertanto, su
di una soluzione giuridica opposta a quella della vicenda estintiva del rapporto
di mutuo affermata dal primo giudice, ritenendo che il pagamento dell’ultima
rata di mutuo non abbia determinato la estinzione della obbligazione di
restituzione della somma prestata, essendo rimasto il mutuatario inadempiente
quanto al pagamento della quota per interessi -corrispondente al contributo
pubblico- che era stata versata alla banca e poi -a seguito di revoca della
agevolazione- ripetuta dalla Cassa per il credito delle imprese artigiane.
D’altronde la Corte di appello ha espressamente qualificato la domanda
riconvenzionale della banca come azione di adempimento “ex contractu”
(sentenza, in motivazione, pag. 7), con ciò intendendo riconoscere che, se
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RG n. 25837/2016
ric. Palombo Dora c/Banca di Credito Cooperativo di Roma scanl

Cons. t.
Stefano Olivieni

inesistenza del relativo titolo esecutivo-, argomentando che era incontestato

pure non era stato formulato un “autonomo” specifico motivo di gravame
avverso la statuizione della decisione di prime cure relativa alla declaratoria di
inefficacia del precetto per inesistenza del titolo esecutivo, tuttavia tale capo di
sentenza risultava implicitamente e “necessariamente” investito dalla
impugnazione relativa alla omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale,
che poneva a suo presupposto proprio la mancata efficacia estintiva del

Ed infatti soltanto nel caso in cui il pagamento non avesse sortito l’effetto
liberatorio del debitore, poteva ravvisarsi -in considerazione della relazione di
accessorietà- il perdurare della obbligazione del garante.
Ne segue che alcun giudicato interno può ritenersi formato sulla predetta
statuizione della decisione di primo grado.
Occorre momentaneamente sospendere l’esame del primo motivo (quanto
alla censura di violazione del principio di accessorietà della garanzia
fidejussoria, per violazione dell’art. 1936 c.c.), rivolto a contestare il merito
della sopra indicata “ratio decidendi” della sentenza di appello, per esaminare il
secondo motivo di ricorso che pone anch’esso una questione preliminare
denunciando la nullità della sentenza impugnata per vizio di “motivazione
apparente” ex art. 132co2 n. 4 c.p.c. ed art. 118 disp. att. c.p.c., nonché per
violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112
c.p.c.
Sostiene la ricorrente che vi sarebbe un insanabile contrasto (dunque
venendo a specificare il vizio di legittimità dedotto sub specie di “assoluta
contraddittorietà della motivazione”)

tra l’affermazione, contenuta in

motivazione, secondo cui trovava applicazione alla fattispecie la clausola
dell’art. 3, comma 4, del contratto, sicchè “nella ipotesi di cui al comma
precedente [ inadempimento dell’obbligo di destinazione delle somme mutuate
alla realizzazione dello scopo indicato in contratto] la Cassa potrà tuttavia
consentire che il finanziamento venga mantenuto in vita al tasso ordinario del
17% in ragione d’anno”, e la affermazione immediatamente seguente secondo
6
RG n. 25837/2016
ric. Palombo Dora c/Banca di Credito Cooperativo di Roma scarl

Cos. t
Stefan Olivieri

pagamento -solo parziale- degli interessi dovuti sulla somma capitale mutuata.

cui doveva accogliersi la domanda condanna del garante “al rimborso della
somme per contributi dichiarati non dovuti”, atteso che la clausola negoziale
applicata non faceva alcun riferimento ai contributi pubblici.
L’assunto difensivo è totalmente destituito di fondamento.
La questione deve essere risolta tenendo conto del particolare schema

forme di finanziamento agevolato alle attività produttive erogate dagli istituti di
credito, con contributo pubblico in conto capitale od in conto interessi. In tema
di imprese artigiane, la concessione di un credito cosiddetto “agevolato”
presuppone la nascita di un rapporto principale tra l’istituto finanziario
erogatore (nella specie, Cassa di risparmio) ed il privato, e di un rapporto
secondario, instaurato tra l’ente pubblico (nella specie, Artigiancassa) ed il
detto istituto finanziario, il primo rapporto integrando gli estremi del mutuo di
scopo, il secondo consistendo in una convenzione (cosiddetto

“contratto di

ausilio”), diretta a regolare l’obbligazione nei confronti dell’istituto finanziario,
con la quale l’ente pubblico si accolla una parte degli interessi

che

devono essere corrisposti dal privato all’istituto mutuante. Il collegamento tra
il rapporto di credito fondamentale originato dal mutuo di scopo ed il rapporto
di ausilio raffigurato dal contributo in conto interessi concesso dall’ente
pubblico è di natura accessoria, tanto da poter cessare, lasciando sopravvivere
il solo rapporto principale, quando l’istituto finanziario lo abbia regolato in
modo da convertire il contratto di credito agevolato in un contratto di credito
ordinario (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 13046 del 27/12/1997; id. Sez.
1, Sentenza n.

1400 del 19/02/1999; id. Sez. 1, Sentenza n. 25793 del

22/12/2015), mentre non è data la situazione reciproca, nel senso che il
“contratto di ausilio” non sopravvive alla estinzione o risoluzione del contratto
di finanziamento (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 1369 del 26/01/2016).
Tanto premesso appare del tutto evidente che la condanna alla restituzione
del contributo pubblico coincide integralmente con la condanna al pagamento
della quota interessi, spettante alla banca, oggetto della agevolazione concessa
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RG n. 25837/2016
ric. Palombo Dora c/Banca di Credito Cooperativo di Roma scanl

Con est.
Stefano ivieri

negoziale del mutuo di scopo, nell’ambito del quale vengono ricondotte le

al mutuatario e poi revocata, a causa dell’inadempimento, dalla Cassa per il
credito artigiano.
Ne segue che la sentenza impugnata va esente, tanto dal vizio di
extrapetizione, quanto dal vizio di contraddittorietà della motivazione, che
ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere
di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui

non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice
(Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 25984 del 22/12/2010).
La mancanza di corrispondenza tra l’importo oggetto della pronuncia di
condanna, calcolato sul complessivo ammontare degli interessi dovuti al tasso
agevolato e pari alla differenza, tra la quota di interessi -corrisposta alla
banca- dal mutuatario e quella -revocata- che era a carico dell’ente pubblico, e
l’importo complessivo degli interessi ove calcolati al tasso ordinario (indicato
nella clausola al 17%), non immuta poi l’oggetto della domanda, e non inficia
quindi la pronuncia per vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c., risolvendosi
semplicemente nella liquidazione di una minore somma dovuta dal mutuatario,
pur sempre “a titolo di interessi”, venendo a ritenersi soddisfatto, l’istituto
mutuante, con il pagamento di interessi inferiori a quelli che avrebbe potuto
pretendere a termini di clausola contrattuale.
Venendo quindi a riprendere l’esame del primo motivo (in relazione alla
contestata violazione del principio di accessorietà della garanzia), osserva il
Collegio che i rilievi mossi dalla ricorrente alla illegittima “reviviscenza” della
garanzia fidejussoria nonostante la pregressa estinzione del rapporto di mutuo
determinatasi con il pagamento dell’ultima rata in data 27.12.1999, senza che
l’istituto di credito avesse esercitato il diritto di recesso o avesse domandato la
risoluzione del contratto per inadempimento, debbono ritenersi infondati,
dovendo ritenersi conforme a diritto il dispositivo della sentenza impugnata,
pur dovendo provvedersi alla correzione degli argomenti motivazionali ai sensi
dell’art. 384 comma 4 c.p.c..
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RG n. 25837/2016
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Cortst.
Stefano ivieri

non sussiste motivazione contraddittoria allorchè, dalla lettura della sentenza,

Osserva il Collegio che l’applicazione della clausola negoziale, di cui all’art. 3
comma 4 del contratto di finanziamento, che accorda all’istituto mutuante la
scelta di recedere o di proseguire il rapporto finanziamento modificato con
applicazione del tasso di interesse ordinario in luogo di quello agevolato,
presuppone: a) che il rapporto di finanziamento sia in corso di esecuzione; b)
che l’ente pubblico abbia disposto la revoca del tasso agevolato recuperando il

Una volta venuto ad esaurimento il rapporto con il pagamento delle rate di
mutuo, la banca può sempre contestare (salvo comportamento concludente di
rinuncia all’azione), nei limiti della prescrizione ordinaria, l’inadempimento
scoperto o definitivamente accertato solo successivamente, e chiedere il
risarcimento del danno, ma non può più, evidentemente, riattivare un rapporto
contrattuale definitivamente esaurito chiedendo al contraente “ora per allora”
di adempiere a (nuove) prestazioni contrattuali.
La Corte d’appello, ritenendo applicabile la modifica del contenuto
contrattuale, in virtù dell’esercizio “ex post” dello “jus variandi”
unilateralmente attribuito -dalla clausola del contratto di finanziamentoall’istituto di credito, ha , di fatto, riattivato la esecuzione del rapporto
obbligatorio che -secondo la tesi sostenuta dalla ricorrente, ed accolta dal
primo giudice- doveva ritenersi ormai definitivamente cessato, ritenendo che la
facoltà contrattuale concessa all’istituto di credito veniva a risorgere in
conseguenza del provvedimento di revoca della concessione del contributo in
conto interessi, adottato dall’ente pubblico in data 2.2.2000 cui era seguito il
recupero del corrispondente importo restituito da BCC s.c. a r.I.. La sentenza
di appello in tal modo viene a ricondurre l’importo del contributo in conto
interessi (oggetto della convenzione di ausilio), nell’ambito delle obbligazioni
del contratto di mutuo, legittimando “una modifica ex post” delle originarie
condizioni di mutuo (con applicazione del tasso di interesse ordinario) con
conseguente “sopravvenuto” inadempimento del mutuatario alla obbligazione

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contributo in conto interessi versato alla banca.

di restituzione delle rate di mutuo per capitale ed interessi, non essendo stati
corrisposti integralmente gli interessi .
In relazione a tale ricostruzione giuridica della fattispecie viene certamente
ad assumere rilevo la contestazione mossa dalla ricorrente alla sentenza
impugnata, che lamenta la violazione del principio di “non reviviscenza” accanto al rapporto principale anche- della garanzia personale accessoria

Questa Corte ha, infatti, statuito che l’inesistenza, nell’ordinamento
civilistico, di un principio generale di reviviscenza delle garanzie reali o
personali nel caso di reviviscenza del credito assistito, comporta che
l’eventuale fideiussione, prestata a garanzia di un credito (nella specie, di un
istituto bancario nei confronti del correntista) originariamente estinto mediante
pagamento poi revocato a seguito della dichiarazione di fallimento del debitore,
non possa legittimamente rivivere parallelamente alla reviviscenza del credito,
dacché il principio di accessorietà della fideiussione (del quale sono espressione
le disposizioni di cui agli artt. 1939, 1941, 1945 cod. civ.) implica soltanto che,
con l’estinzione del rapporto principale, resti travolto anche quello accessorio,
ma non anche che, simmetricamente, alla reviviscenza del rapporto principale
si accompagni il ripristino della precedente garanzia, non potendo, all’uopo,
invocarsi il disposto dell’art. 2881 cod. civ., dettato, in via eccezionale, con
riferimento alla sola ipoteca (Corte cass.

Sez.

1, Sentenza n.

18156 del

20/12/2002). Più in generale è stato affermato che all’inesistenza, in seno
all’ordinamento civilistico, di un generale principio di reviviscenza delle
garanzie (reali o personali) allorchè esse siano prestate da terzi nel caso di
reviviscenza del credito assistito, consegue che, in tutte le ipotesi di
reviviscenza dell’obbligazione principale per sopravvenuta caducazione di una
sua causa estintiva, rivivono, con l’originaria obbligazione, anche le relative
garanzie se prestate dal debitore principale, mentre, per ciò che concerne le
garanzie prestate da terzi, quale (come nella specie) la garanzia fideiussoria
ordinaria, il fenomeno della reviviscenza va senz’altro escluso, non potendo,
10
RG n. 25837/2016
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prestata da soggetto terzo.

all’uopo, invocarsi il disposto dell’art. 2881 cod. civ., dettato, in via
eccezionale, con riferimento alla sola ipoteca (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n.
21585 del 15/11/2004).
Ritiene il Collegio che la questione, non sia stata correttamente impostata
dal Giudice di merito, e che i precedenti giurisprudenziali richiamati non
vengano in rilievo ai fini della disciplina della fattispecie concreta, come

non viene in questione la “reviviscenza” del contratto di mutuo -e del credito
dell’istituto mutuante alla prestazione per interessi- determinata da un fatto
sopravvenuto (revoca del contributo integrativo del tasso agevolato).
Se, infatti non è in discussione che la revoca del contributo pubblico è
intervenuta il 2.2.2000 (ed il contributo in conto interessi, liquidato in data
1.3.2000, è stato restituito dalla banca), dunque dopo che, in data
27.12.1999, era stata già corrisposta l’ultima rata del mutuo, senza che la
banca si fosse avvalsa delle facoltà di recesso ad essa riservate “ex contractu”,
è da ritenere altresì incontestato che -come posto in evidenza dalla sentenza
impugnata, in motivazione pag. 9- l’inadempimento della obbligazione di
destinazione della somma mutuata alla realizzazione dello scopo prefissato in
contratto (ristrutturazione della azienda artigiana) si è verificato -come
constatato dagli ispettori di Artigiancassa nel 1998- ed è stato puntualmente
contestato dalla banca al mutuatario Bianchi, in corso di esecuzione del
rapporto di finanziamento, con nota in data 12.1.1999 (con la quale si
chiedevano giustificazioni in ordine alla intervenuta cancellazione della azienda
dall’Albo delle imprese artigiane, ed alla occupazione dei locali destinati
all’esercizio della impresa artigiana da parte di altro soggetto) ed ancora con
nota in data 27.5.1999, con la quale si comunicava al Bianchi, in difetto di
riscontro alla precedente missiva, la determinazione della Cassa per il credito
artigiano di procedere alla revoca della concessione delle agevolazioni
creditizie.

11
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Co
Stefano 01 ieri

pacificamente accertata nel giudizio di merito, atteso che nel caso di specie

Orbene è nozione pacifica in dottrina e giurisprudenza che il “rapporto
esaurito” va riferito a quelle situazioni giuridiche che possono dirsi ormai
cessate in quanto consolidate ed intangibili, per effetto, sia di giudicato, sia di
atti amministrativi non più impugnabili, sia di atti negoziali rilevanti sul piano
sostanziale o processuale, cioè in tutti i casi in cui i diritti azionabili in base al
titolo siano venuti meno per prescrizione, decadenza, usucapione, rinunzia,

Sentenza n. 4657 del 21/05/1996).
E’ del pari indiscutibile che, poichè il mutuatario non si obbliga solo a
restituire la somma mutuata, con i relativi interessi, ma anche a realizzare
l’attività programmata, siffatto impegno assume rilievo causale nell’economia
del contratto (in tal senso occorrendo riconoscere una causa del mutuo di
scopo che si identifica con lo scopo pratico del negozio, con la sintesi, cioè,
degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare -c.d. causa
concreta- al di là del modello astratto utilizzato: Corte cass. Sez. 3, Sentenza
n. 23941 del 12/11/2009; vedi Corte cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 12069 del
16/05/2017. La netta distinzione tra il mutuo quale negozio tipico del codice
civile ed il mutuo di scopo è posta in chiara evidenza da Corte cass. Sez. 3,
Sentenza n. 25180 del 03/12/2007); ed essendo la “destinazione della somma
allo scopo pattuito”, dedotta in obbligazione, funzionale alla soddisfazione di un
interesse che è (anche) dell’Istituto di credito mutuante (atteso che soltanto
attraverso la realizzazione di tale risultato la banca si determina alla
erogazione del finanziamento: lo scopo di destinazione, infatti, viene a fondare
l’interesse indiretto della banca al conseguimento dell’utile costituito dalla
quota di interessi a carico di Cassa per il credito artigiano), la mancata
attuazione dello scopo, ossia la distrazione della somma ad una finalità diversa,
determina, da un lato, la mancanza della prestazione dovuta dal mutuatario che non può quindi ritenersi esaurita con la restituzione delle rate di mutuo-, e
dall’altro, la insoddisfazione dell’interesse -indiretto- del creditore (cfr. Corte
cass. Sez. 1, Sentenza n. 8564 del 08/04/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 943
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Con
t.
Stefano li vieri

transazione o negozio di accertamento “inter partes” (Corte cass. Sez. L,

del 24/01/2012; id. Sez. 1, Sentenza n. 1369 del 26/01/2016; id. Sez. 1

,

Ordinanza n. 24699 del 19/10/2017).
Ne segue che il conclamato inadempimento del mutuatario alla obbligazione
di scopo, fa insorgere, nei confronti del debitore che non ha eseguito la
prestazione (o ne ha dato una attuazione parziale od inesatta), la
responsabilità per il risarcimento del danno salvo prova della non imputabilità

contenuto della garanzia, evidenziata dalla sentenza impugnata (in motiv. pag.
8: “la Palombo si era obbligata nei confronti della banca “….per qualsiasi
obbligazione derivante dalla predetta operazione….a rimborsare.., le
somme…. che dovessero essere restituite in seguito ad annullamento o revoca
dei pagamenti stessi “…”), per l’attivazione della dipendente obbligazione
fidejussoria.
Il rapporto di mutuo in esame, pertanto, non prevede affatto una evoluzione
articolata secondo lo schema “estinzione-reviviscenza” per un fatto
sopravvenuto (revoca della agevolazione) che “converte”, con effetto
retroattivo, il pagamento della ultima rata del mutuo in data 27.12.1999, da
adempimento “satisfattivo” -con efficacia estintiva della obbligazione- in
adempimento “parziale” -ossia inadempimento- della obbligazione di
restituzione del capitale ed egli interessi, ma si sviluppa secondo un percorso
esecutivo che, in relazione alla funzione prefissata dal programma negoziale, si
trasforma da fisiologico in patologico, dando luogo ad una esecuzione inesatta
delle prestazioni dovute dal mutuatario: inadempimento che si verifica -come
visto- in modo definitivo, ben prima della scadenza naturale del contratto di
mutuo, e che espone il debitore, anche successivamente a tale scadenza, alla
perpetuazione del vincolo obbligatorio avente ad oggetto la prestazione
risa rcito ri a (perpetuatio obligationis).
Così ricostruita, la vicenda negoziale consente di relegare l’attività
provvedimentale della Cassa per il credito artigiano, che ha disposto la revoca
della agevolazione, in un momento successivo alla insorgenza della
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Costs est.
Stefano ivieri

(art. 1218 c.c.), che costituisce il presupposto, secondo l’ampia estensione del

responsabilità contrattuale del mutuatario, che attiene al piano delle
conseguenze dannose e che si colloca nella fase -cronologicamente successivadella verificazione della serie delle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli
derivate all’Istituto di credito mutuante a causa dell’inadempimento del
mutuatario. Ed infatti, non potendo riconoscersi effetto liberatorio al mero
pagamento delle rate di mutuo in difetto della destinazione delle somme

l’Istituto di credito mutuante, per far valere l’inadempimento ed ottenere il
risarcimento del danno, esercitando la relativa azione contrattuale soggetta
all’ordinario termine prescrizionale, non può ravvisarsi alcun “vulnus” alla
relazione di accessorietà-dipendenza tra la obbligazione principale e quella di
garanzia determinata dalla paventata reviviscenza della fidejussione e dal
rischio di trasferimento a carico del garante dell’onere -incompatibile con il
principio di accessorietà e di certezza delle situazioni giuridiche- di una
indefinita protrazione nel tempo, anche oltre la attuazione del rapporto
principale, dell’impegno assunto a favore del garantito, in quanto condizionata
alla eventuale ed imponderabile determinazione della Cassa per il credito
artigiano di disporre ex post la revoca della agevolazione e di richiedere alla
banca la restituzione della quota di interessi versata.
Non viene, peraltro, in rilievo nella fattispecie, né la decadenza ex art. 1957
c.c., che non ha costituito oggetto del “tantum devolutum” alla Corte d’appello,
dovendo pertanto essere dichiarata inammissibile per novità la relativa
eccezione dedotta con il primo motivo di ricorso per cassazione; né la verifica
della condotta tenuta dalla banca (che alle contestazioni di inadempimento non
ha fatto seguire l’immediato esercizio del diritto potestativo di recesso o delle
azioni derivanti dal contratto), ove per ipotesi concludente nel senso di inerzia
significativa di remissione del debito risarcitorio da inadempimento, atteso che
tale questione -neppure allegata dalle parti ricorrente e resistente- non è stata
oggetto di discussione nei gradi di merito (essendo stata ricollegata dal
Tribunale la estinzione del credito del mutuante esclusivamente al fatto
oggettivo del pagamento dell’ultima rata di mutuo).
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RG n. 25837/2016
ric. Palombo Dora c/Banca di Credito Cooperativo di Roma scanl

Con
t.
Stefano O “vieri

ricevute allo scopo pattuito, e, dunque, potendo agire contro il mutuatario,

In relazione alle svolte considerazione, così corretta ex art. 384 u.c. c.p.c.
la motivazione in diritto della sentenza impugnata, il primo motivo di ricorso
deve ritenersi infondato anche in relazione alla censura di errore di diritto
dedotta con riferimento alla violazione del “principio di non reviviscenza” delle
garanzie personali.
Con il terzo motivo (violazione degli artt. 1936 e 1941 c.c.) e con il quarto

ricorrente censura la sentenza di appello in quanto: a) avrebbe erroneamente
ritenuto legittima la escussione della garanzia personale per una obbligazione
per interessi al tasso maggiorato del 17%, ultronea e diversa da quella,
corrispondente alla obbligazione principale del mutuatario, in relazione alla
quale la garanzia era stata prestata; b) non avrebbe correttamente
interpretato le clausole e del contratto di finanziamento, e dell’atto di
fidejussione, nel senso che l’obbligo di rimborso dei pagamenti incassati dalla
banca ed “annullati o revocati”, doveva intendersi riferito esclusivamente ai
pagamenti eseguiti dal mutuatario e non anche da soggetti terzi e comunque
nei limiti del capitale e degli interessi oggetto del contratto di finanziamento.
Entrambi i motivi sono inammissibili.
I vizi denunciati implicano un esame delle clausole negoziali tanto del
contratto di mutuo, quanto dell’atto di fidejussione che, tuttavia, la parte
ricorrente omette del tutto di trascrivere, in violazione di quanto prescritto
dall’art. 366co1 n. 6 c.p.c..
Inoltre:
a) Il terzo motivo è inammissibile in quanto attraverso la denunzia dell’
“error juris”, viene invece a prospettare una rilevazione del contenuto
negoziale diversa da quella compiuta dal Giudice di merito, e tale errore
doveva essere allora censurato o attraverso il vizio di omessa esame di
fatto decisivo (art. 360co1 n. 5 c.p.c.) oppure in relazione alla violazione
dei criteri ermeneutici degli atti negoziali (cfr. Corte cass.

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RG n. 25837/2016
ric. Palombo Dora c/Banca di Credito Cooperativo di Roma scanl

Sez.

1,

motivo (violazione degli artt. 1362, 1363,1938 e 1941; art. 116 c.p.c.) la

Sentenza n. 22536 del 26/10/2007; id. Sez. L, Sentenza n. 10554 del
30/04/2010)
b) Il quarto motivo, è del pari inammissibile atteso che, qualora la parte
ricorrente intenda impugnare la sentenza per violazione od errata
applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss c.c., è suo
preciso onere dedurre tale vizio in modo specifico: ed infatti la parte che,

vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale,
non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt.
1362 e ss. cod. civ., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in
concreto assuma violati, ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito
si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera
contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella
sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere
accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla
trascrizione delle clausole individuative dell’effettiva volontà delle parti,
al fine di consentire alla Corte di verificare l’erronea applicazione della
disciplina normativa (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 22889 del
25/10/2006; id. Sez. L, Sentenza n. 25728 del 15/11/2013). Nessuna di
tali prescrizioni risulta osservata dalla ricorrente.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parte ricorrente
condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in
dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115, inserito
dall’art. 1 comma 17 della L n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.

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RG n. 25837/2016
ric. Palombo Dora c/Banca di Credito Cooperativo di Roma scanl

Cons t.
Stefano
vieri

con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un

rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle
spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi,
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in
Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

inserito dall’art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 11/05 /2018

Il

teposvugio

‘ tua

hirgesgm°

17
RG n. 25837/2016

gest.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115,

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