Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19194 del 21/09/2011
Cassazione civile sez. II, 21/09/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 21/09/2011), n.19194
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7215-2008 proposto da:
F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
GIUSEPPE MAZZINI 13, presso lo studio dell’avvocato PARLATORE ANDREA,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOTOLO MONICA,
giusta revoca e conferimento nuova procura speciale ad litem, per
atto notaio Marzia Krieg di Costigliole d’Asti in data 23.5.2011, n.
rep. 34081 in atti;
– ricorrente –
contro
B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA
PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato RABINO ENRICO, giusta
delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
C.M. (già titolare di Sintagma Editrice Marco Civra);
– intimato –
avverso la sentenza n. 68/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO del
7.6.06, depositata il 15/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
udito per il ricorrente l’Avvocato Monica Totolo che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – Parte ricorrente, F.S., impugna la sentenza n. 68 del 2007 della Corte d’appello di Torino, che accoglieva parzialmente l’appello proposto da B.G. avverso la sentenza del Tribunale di Tonno n. 5091 del 2003.
2. – C.M., titolare della editrice SINTAGMA, aveva chiesto un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo di Euro 4186,56 per la realizzazione e stampa di materiale elettorale nei confronti dell’architetto B.G.. Questi si opponeva chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, di essere manlevato da F.S., che chiamava in manleva con lo stesso atto di opposizione.
3. – Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte territoriale, adita dal B., riformava la sentenza, condannando F. a manlevare il B. dagli importi da questi dovuti al C..
4. – Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso col quale deduce la nullità e/o l’inesistenza dell’atto di appello nei suoi confronti perchè notificato al difensore del primo grado, per avvenuta sua cancellazione dall’albo in data anteriore alla notifica dell’atto di appello.
5. – Resiste con controricorso il B., il quale produce certificazione del Consiglio Ordine Avvocati di Asti dalla quale risulta che il dott. Ge.An. veniva iscritto all’albo dei Praticanti abilitati in data 24 marzo 1998 e ne era stato cancellato con Delib. 21 aprile 2004. La certificazione attesta inoltre che il predetto aveva presentato in data 27 aprile 2004 reclamo, dichiarato inammissibile con decisione del 27 gennaio 2005, notificata al ricorrente il 24 maggio 2006. Rileva il resistente che, avendo il difensore dell’attuale ricorrente, tre mesi prima della notifica dell’atto di appello (29 luglio 2004), proposto ricorso avverso la cancellazione dall’albo con effetto sospensivo del provvedimento ai sensi dell’art. 37, comma 5, della Legge Professionale, la notifica doveva considerarsi regolarmente eseguita. Parte intimata C. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
6. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso debba essere rigettato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
6. – Il Collegio ritiene che non emergono elementi decisori tali da giustificare una decisione in camera di consiglio.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria di trasmettere gli atti alla Seconda Sezione per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011