Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19194 del 07/09/2010

Cassazione civile sez. I, 07/09/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 07/09/2010), n.19194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15915/2009 proposto da:

H.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUNIGIANA 6,

presso lo studio dell’avvocato GREGORIO D’AGOSTINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato INTILISANO Pietro, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

e contro

PREFETTURA DI SIRACUSA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 373/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

6/03/09, depositata il 20/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1.- La Commissione Territoriale di Siracusa ha rigettato, con provvedimento in data 24.7.2007, notificato all’interessato il 26.6.2007, la domanda presentata da H. E. per il riconoscimento dello status di rifugiato.

H.E. ha impugnato il provvedimento di rigetto con atto di citazione notificato in data 1.2.2008 e, in riassunzione, in data 15.3.2008.

Il Tribunale di Siracusa ha, con provvedimento del 2.7.2008, rigettato il ricorso.

La Corte di appello di Catania, con sentenza del 20.3.2009, in riforma del provvedimento impugnato, ha dichiarato inammissibile il reclamo avanzato da H.E. perchè proposto oltre i termini di legge.

Contro la sentenza di appello H.E. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha resistito con controricorso, limitandosi a chiedere di essere ammesso alla discussione.

In diritto.

2.1.- Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, e formula il seguente quesito: Se ai fini della determinazione del termine di impugnazione di un provvedimento di rigetto di concessione dello status di rifugiato politico emesso prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 25 del 2008, trovano applicazione le disposizioni cui al D.Lgs. n. 25 del 2008 e conseguentemente se la sentenza impugnata che ha ritenuto inammissibile per violazione del termine cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, il ricorso notificato in data 1 febbraio 2008 e 15 marzo 2008 avverso un provvedimento di rigetto emesso in data 24 luglio 2007 sia viziato per erronea applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).

Il motivo appare manifestamente infondato perchè – come risulta dalla sentenza impugnata – il ricorso è stato iscritto a ruolo il 31.3.2008.

Correttamente la Corte di appello ha fatto riferimento alla data di iscrizione a ruolo, costituendo questa l’equivalente del deposito del ricorso nell’ipotesi in cui il giudizio sia stato promosso erroneamente con atto di citazione anzichè con ricorso, come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35. Si che la pendenza del procedimento va riferita ad epoca in cui tale ultimo provvedimento legislativo (pubblicato sulla G.U. del 16.2.2008) era già in vigore.

In ogni caso, correttamente la Corte di merito ha evidenziato che, applicandosi il termine di quindici giorni previsto dalla disciplina previgente, il ricorso era da considerare ugualmente inammissibile per tardività.

2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e formula il seguente quesito: Se il termine di 30 giorni cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, deve essere considerato quale termine ordinatorio, e dunque se il decreto impugnato sia viziato per violazione o erronea applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) nella parte in cui ritiene inammissibile il ricorso di primo grado per tardività per violazione del termine cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35.

Il motivo appare manifestamente infondato perchè è lo stesso D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, a richiedere la proposizione del ricorso entro trenta giorni a pena di inammissibilità.

2.3.- Con il terzo motivo il ricorrente fa istanza di rimessione alla Corte di Giustizia denunciando la non conformità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, con la direttiva 2005/85/CE del Consiglio dell’Unione Europea e formula la seguente domanda pregiudiziale: Se il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, che introduce un termine perentorio per la presentazione del ricorso avverso il rigetto dell’istanza amministrativa di asilo politico, si pone in contrasto con le previsioni dell’art. 39 della Direttiva 2005/85 ed in particolare del comma 6, che prevede solo una presunzione di rinuncia al mezzo di impugnazione e non un termine perentorio, atteso che in caso di presunzione di rinuncia all’impugnazione è sempre fornire la prova del contrario diversamente in caso di decorso del termine perentorio esso costituisce una sanzione processuale.

La questione appare manifestamente infondata perchè il ricorrente pone l’accento sulla parte dell’art. 39 della direttiva 2005/85/CE che prevede la mera possibilità di disciplina della presunzione di rinuncia o di ritiro del mezzo di impugnazione (comma 6 del cit.

art.) laddove è pertinente il richiamo al comma 2 del medesimo articolo secondo il quale Gli Stati membri prevedono i termini e le altre norme necessarie per l’esercizio, da parte del richiedente, del diritto ad un mezzo di impugnazione efficace di cui al paragrafo 1.

2.4.- Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 39 del 1990, art. 1 ter e formula il seguente quesito: Se il termine di 15 giorni cui alla L. n. 39 del 1990, art. 1 ter, comma 6, deve essere considerato quale termine ordinatorio, e dunque se il decreto impugnato sia viziato per violazione della L. n. 39 del 1990, art. 1 ter, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nella parte in cui ritiene inammissibile il ricorso di primo grado per tardività per violazione del termine cui alla L. n. 39 del 1990, art. 1 ter.

Il motivo è manifestamente infondato alla luce del dato testuale della norma (ora abrogata) secondo cui l’eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall’estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all’esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.

Trattasi di norma conforme al principio generale per il quale il provvedimento amministrativo impugnabile dinanzi all’A.G. entro un determinato termine, spirato inutilmente quest’ultimo, diventa definitivo.

2.5.- Con l’ultimo motivo il ricorrente fa istanza di rimessione alla Corte di Giustizia denunciando la non conformità della L. n. 39 del 1990, art. 1 ter, con la direttiva 2005/85/CE del Consiglio dell’Unione Europea e formula la seguente domanda pregiudiziale: Se la L. n. 39 del 1990, art. 1 ter, comma 6, che introduce un termine perentorio per la presentazione del ricorso avverso il rigetto dell’istanza amministrativa di asilo politico, si pone in contrasto con le previsioni dell’art. 39 della Direttiva 2005/85 ed in particolare del comma 6, che prevede solo una presunzione di rinuncia al mezzo di impugnazione e non un termine perentorio, atteso che in caso di presunzione di rinuncia all’impugnazione è sempre fornire la prova del contrario diversamente in caso di decorso del termine perentorio esso costituisce una sanzione processuale.

Il motivo è manifestamente infondato alla luce delle considerazioni svolte sub 2.3, posto che il ricorrente richiama una norma della direttiva che concerne la rinuncia o il ritiro, che presuppongono la già avvenuta proposizione dell’impugnazione, mentre è il comma 2, dell’art. 39 della direttiva che disciplina i termini per la proposizione dell’impugnazione”.

p.2. – Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono al rigetto del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA