Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19193 del 21/09/2011

Cassazione civile sez. II, 21/09/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 21/09/2011), n.19193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 31945-2007 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VTA EUDO GIULIOLI

47/B/18, presso il sig. MAZZITELLI GIUSEPPE, rappresentato e difeso

dall’avvocato BARBARO CIRO, giusta procura a margine del ricorso;

– corrente –

contro

COMUNE DI PATERNOPOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3301/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

20.9.06, depositata il 31/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – L’ingegnere P.P. impugna la sentenza n. 3301 del 2006, depositata il 31 ottobre dello stesso anno, della Corte d’appello di Napoli, che rigettava il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Ariano Irpino n. 55 del 2003, che a sua volta aveva rigettato la sua domanda di pagamento di onorari professionali per attività svolte in favore del Comune di Paternopoli, nonchè quella di pagamento di una somma, determinata equitativamente, per indebito arricchimento.

2. – La Corte d’appello rigettava il motivo col quale l’odierno ricorrente aveva lamentato la dichiarazione di prescrizione del diritto oggetto dell’azione di indebito arricchimento. Osservava la Corte territoriale che, contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, non vi era stata alcuna rinuncia alla prescrizione da parte dell’ente nella sua comparsa conclusionale il 12 dicembre 2000, perchè il Comune “dopo il deposito della CTU, intese difendersi nel merito, evidentemente in via subordinata rispetto al mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione ritualmente proposta. Che questo sia stato l’intento del convenuto è evidente non solo in relazione a tutto il comportamento processuale, ma anche alla reiterazione della stessa eccezione di prescrizione operata nella comparsa conclusionale di replica”. Riteneva poi la Corte inammissibile, perchè generico, il profilo di gravame relativo alla mancata decorrenza del termine decennale. Osservava che l’aver genericamente richiamato la relazione del CTU che “ha collocato, con puntuali riferimenti agli atti amministrativi e a circostanze di fatto, l’ultimazione dell’opera e l’utilizzazione nell’anno 1995” non era sufficiente ad integrare quanto richiesto dall’art. 342 c.p.c..

3. – Il ricorrente formula due motivi. Col primo deduce insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, rilevando che erroneamente la Corte territoriale non aveva considerato che vi era stata espressa rinuncia alla eccezione di prescrizione, dovendosi ulteriormente considerare che la difesa nel merito, già intervenuta nella comparsa di costituzione, non può essere ritenuta una difesa in via subordinata atteso che la parte aveva espressamente manifestato la volontà di rinunciare all’eccezione di prescrizione. Col secondo motivo deduce violazione dell’art. 342 c.p.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.

Erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile il gravame per mancata specificità dei motivi. Infatti la CTU, rispondendo a uno specifico quesito posto dal giudice di primo grado, aveva collocato l’ultimazione dell’opera nell’anno 1991 e l’utilizzazione da parte dell’ente nell’anno 1995 e quindi erroneamente era stata dichiarata la prescrizione dell’azione di indebito arricchimento, posto che il giudizio era stato incardinato con atto di citazione notificato all’anno 1998.

4. Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

5. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso debba essere rigettato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

6. – Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità della costituzione del nuovo difensore avvenuta con memoria del 30 maggio 2011, essendo stata la relativa procura speciale rilasciata a margine dell’atto di costituzione e non nelle forme previste per il giudizio di cassazione (art. 83 cod. proc. civ. – vedi tra le altre Cass. 2010 n. 23816).

7. – Il Collegio ritiene che non emergono elementi decisori tali da giustificare una decisione in camera di consiglio.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria di trasmettere gli atti alla Seconda Sezione per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011

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