Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19193 del 19/08/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 19193 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: DI CERBO VINCENZO
SENTENZA
sul ricorso 18027-2008 proposto da:
SAZIO ANTONIO, già elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato
PALAMARA ANTONINO, rappresentato e difeso
dall’avvocato IACOVINO VINCENZO, giusta delega in atti
e da ultimo domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA
2013
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
1647
contro
POSTE
ITALIANE
S.P.A.,
in persona
del
legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
Data pubblicazione: 19/08/2013
in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato
PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– controricorrente
avverso la sentenza n.
78/2008
–
della CORTE D’APPELLO
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/05/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
DI CERBO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega verbale
PESSI ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’inammissibilità.
di CAMPOBASSO, depositata il 02/04/2008 R.G.N. 99/07;
18027.08
Udienza
9 maggio 2013
Pres. A. Lamorgese
Rei V. Di Cerbo
Sentenza
Rilevato che:
la Corte d’appello di Campobasso, in parziale della sentenza di prime cure, ha rigettato la
domanda, proposta da Antonio Fazio nei confronti di Poste Italiane s.p.a., avente ad oggetto la
declaratoria di illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 29 aprile
2002 stipulato fra le parti;
per la cassazione di tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso; Poste Italiane s.p.a. ha
resistito con controricorso;
il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;
in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale concernente
la controversia in esame;
dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato,
oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto un
accordo transattivo concernente la controversia
de qua, dandosi atto dell’intervenuta
amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che — in caso di
fasi giudiziali ancora aperte — le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;
ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la
cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente
sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo; alla cessazione della materia del
contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto
l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in
cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione
alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato
l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);
in definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse;
3
La Corte
tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, che ha anche
regolato le spese processuali dei giudizi di merito, si ritiene conforme a giustizia compensare
integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa fra le parti le spese del giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 maggio 2013.