Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19193 del 07/09/2010

Cassazione civile sez. I, 07/09/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 07/09/2010), n.19193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12573/2009 proposto da:

S.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 209,

presso lo studio dell’avvocato CESARE CARDONI, rappresentato e difeso

dall’avvocato CONTICELLI Guido, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA DI VITERBO – UFFICIO TERRITORIALE

DEL GOVERNO;

– intimati –

avverso l’ordinanza N. 10/08 R.A.A.S. del GIUDICE DI PACE di VITERBO,

depositata il 19/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: ” S.I. ricorre per cassazione contro il decreto del Giudice di pace di Viterbo del 19.5.2009 con il quale è stato respinto il suo ricorso contro il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Viterbo, formulando due motivi.

La Prefettura intimata non ha svolto difese.

Osserva:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7. Lamenta, in sostanza, che il Giudice di pace abbia respinto il suo ricorso – con il quale aveva sostenuto la nullità del decreto di espulsione perchè non tradotto nella lingua madre bensì in lingua inglese, senza che risultasse l’impossibilità di traduzione nella prima – sul semplice rilievo che egli aveva dichiarato di preferire la lingua veicolare inglese.

La censura appare manifestamente fondata alla luce del principio per il quale in tema di espulsione amministrativa dello straniero, l’obbligo dell’autorità procedente di tradurre la copia del relativo decreto nella lingua conosciuta dal destinatario del provvedimento è derogabile solo ove detta autorità attesti e specifichi le ragioni per le quali tale operazione sia impossibile e si imponga, pertanto, la traduzione in una delle lingue predeterminate dalla norma di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 (francese, inglese, spagnolo). In mancanza di tale attestazione, non assume alcun rilievo la circostanza che lo straniero abbia espresso la propria preferenza per una delle lingue veicolari, in quanto l’Amministrazione ha la possibilità di interpellare l’interessato su detta preferenza solo se il decreto rechi la menzione, e la ragione, della impossibilità di procedere alla traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero (Sez. 1^, Sentenza n. 14295 del 21/06/2006).

Il secondo motivo – con il quale si lamenta la mancata ammissione al patrocinio a spese dello Stato denunciandosi la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8 e D.Lgs. n. 113 del 2002, art. 142 – si conclude con il seguente quesito: se in un giudizio promosso avverso provvedimento di espulsione di cittadino (OMISSIS), di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per non aver il ricorrente autocertificato e/o allegato i presupposti per detta ammissione può essere accolta o respinta.

La censura appare inammissibile alla luce del principio per il quale nel giudizio di impugnazione del provvedimento di espulsione, avverso il provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato lo straniero non può far ricorso al procedimento di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99, espressamente previsto nel procedimento penale, ma a quello disciplinato dall’art. 170 del citato decreto (applicabile ai sensi dell’art. 84, a sua volta richiamato dall’art. 142). Secondo le previsioni di tale norma, pertanto, avverso il provvedimento di non ammissione al gratuito patrocinio, lo straniero può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, al capo dell’ufficio giudiziario (nella specie, ratione temporis, al Coordinatore dell’ufficio del giudice di pace competente nel giudizio di impugnazione del provvedimento espulsivo) (Sez. 1^, Sentenza n. 13833 del 27/05/2008).

p.2. – Il Collegio ritiene di non poter condividere le conclusioni della relazione, quanto al primo motivo, alla luce della giurisprudenza secondo la quale in tema di espulsione amministrativa dello straniero, l’obbligo dell’autorità procedente di tradurre la copia del relativo decreto nelle lingua conosciuta dallo straniero stesso è derogabile tutte le volte in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni per le quali tale operazione sia impossibile e si imponga la traduzione nelle lingue predeterminate dalla norma di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 (francese, inglese, spagnolo), atteso che tale attestazione è, nel contempo, condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullità, senza che il giudice di merito possa ritenersi autorizzato a sindacare le scelte della P.A. in termini di concrete possibilità di effettuare immediate traduzioni nella lingua dell’espellendo. In particolare, come chiarito dal D.P.R. n. 334 del 2004, art. 3, che detta norme regolamentari e di attuazione del citato D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, sempre che il giudice non accerti la sufficiente conoscenza da parte dello straniero della lingua italiana, l’attestazione da parte dell’autorità procedente della indisponibilità di personale idoneo alla traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero della sintesi del contenuto del decreto di espulsione è condizione sufficiente per la validità della traduzione in una delle predette tre lingue, per le quali l’interessato abbia indicato preferenza” (cfr. Cass. n. 25362/2006).

Nella concreta fattispecie il ricorrente da atto (a pag. 2 del ricorso) della effettiva esistenza dell’attestazione della indisponibilità di personale idoneo per la traduzione.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA