Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19193 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 17/05/2017, dep.02/08/2017),  n. 19193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27069-2011 proposto da:

P.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato NICOLA VERDERICO (avviso postale ex art. 135);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA, MINISTERO

ECONOMIA E FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 187/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

MESSINA, depositata l’11/08/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/05/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa DE RENZIS Luisa, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. P.M. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Palermo, in epigrafe indicata, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del rigetto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad un’istanza del contribuente (medico convenzionato con il SSN) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 1998 al 2000 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, il giudice d’appello, nel respingere il gravame del contribuente, ha affermato che le spese sostenute per acquisto di beni mobili e per consumi e le spese per prestazioni di lavoro dipendente, inerenti all’attività esercitata integravano l’esistenza di una autonoma organizzazione di beni, idoneo presupposto all’applicazione dell’IRAP.

2. Il ricorso è stato fissato dinanzi all’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. L’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 nonchè dell’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), è fondato e va accolto.

2. Il ricorrente sostiene che l’attività esercitata di medico di famiglia nell’ambito del S.S.N. di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992 è tale per cui la struttura organizzativa non può imprimere alcun potenziale economico ulteriore rispetto a quanto percepito dal medico secondo il regime convenzionale ed afferma che non sussistevano i presupposti impositivi.

3. In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'”autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Sez. U, n. 9451 del 10/05/2016; cfr. anche Sez. 5, n. 22468de1 04/11/2015).

4. Con riferimento all’attività del medico convenzionato con il SSN, questa Corte ha rimarcato che l’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con il D.P.R. n. 270 del 2000, prevede che “ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria ciascun medico deve avere la disponibilità di almeno uno studio professionale nel quale esercitare l’attività convenzionata” e che detto studio “deve essere dotato degli arredi ed attrezzature indispensabili per l’esercizio della medicina generale, di sala di attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, illuminazione e areazione idonea ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate e che detti ambienti possono essere adibiti, o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica, ovvero essere inseriti in un appartamento di civile abitazione, con locali appositamente dedicati.”. Da tale previsione consegue che, come questa Corte ha già affermato, per i medici di medicina generale convenzionati con il SSN la disponibilità di uno studio, dotato delle caratteristiche ed attrezzature indicate nella norma su menzionata, rientra nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, attesa l’obbligatorietà di tale disponibilità ai fini dell’instaurazione e mantenimento del rapporto dì convenzione onde tale elemento non integra, in sè considerato, il requisito dell’autonoma organizzazione (Cass. nn. 13405/2016, 10240/2010, 1158/2012).

E’ stato, inoltre, chiarito, sempre riguardo al caso del medico di base che, in materia di IRAP, l’avvalersi in modo non occasionale, da parte dello stesso, della collaborazione di terzi, non costituisce, di per sè, fattore decisivo per determinare il riconoscimento della “autonoma organizzazione”, dovendo il giudice del merito accertare in concreto se tale prestazione lavorativa rappresenti quel valore aggiunto idoneo ad accrescere la capacità produttiva del professionista (Sez. 6 – 5, n. 26982de1 19/12/2014; conf. Sez. 6 – 5, n. 3755de1 18/02/2014).

5. Con la decisione gravata, la C.T.R., non ha dato corretta applicazione a detti principi in quanto, con motivazione estremamente sintetica e generica, ha ritenuto di potere confermare la statuizione di primo grado, solo sulla scorta della ricorrenza di spese per l’acquisto di beni strumentali e per consumi, senza avere accertato se le stesse fossero risultate eccedenti dal minimo indispensabile per l’attività esercitata.

6. In conclusione il ricorso va accolto; la sentenza, non potendo la controversia essere decisa nel merito, va cassata e rinviata alla CTR della Sicilia in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

– accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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