Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19192 del 21/09/2011

Cassazione civile sez. II, 21/09/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 21/09/2011), n.19192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5714-2006 proposto da:

V.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANT’AGATONE

PAPA 50, presso lo studio dell’avvocato MELE CATERINA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROMEI FEDERICO giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.F.G., G.C., P.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3707/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

2/12/04, depositata il 24/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in data 6 febbraio 2006, notificato a D.F.G. e G.C., V.M. ha impugnato la sentenza n. 3707/04 della Corte di Appello di Napoli, mai notificata, chiedendone la cassazione.

Il ricorso è stato notificato ai coniugi D.F.G. e C.G.; non è andata invece a buon fine la notifica nei confronti di P.L., effettuata presso lo studio dell’avv. Michele Sandulli, trasferitosi altrove.

All’udienza camerale del 19 maggio 2008, è stata disposta la rinnovazione della notifica con termine di 60 giorni per l’espletamento dell’incombente.

Parte ricorrente chiedeva con istanza in data 9 luglio 2008 proroga del termine per l’incombente, dovendo provvedere alla notifica agli eredi del P., deceduto il (OMISSIS), una delle quali residente all’estero (Stati Uniti).

Il coordinatore della sottosezione con provvedimento in data 21 luglio 2008, comunicato alla parte ricorrente in data 28 luglio 2008 (mediante ritiro di copia), concedeva l’ulteriore termine di giorni 150.

Il ricorso è stato assegnato per un nuovo esame preliminare, all’esito del quale la procura Generale ha presentato conclusioni scritte per la declaratoria di inammissibilità per non aver parte ricorrente provveduto alla disposta integrazione, non risultando alcunchè dagli atti.

Le conclusioni sono state notificate alla parte ricorrente.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 331 c.p.c., comma 2 non risultando adempiuto l’adempimento disposto dalla Corte nella precedente udienza camerale.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011

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