Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19192 del 19/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19192 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 17947-2008 proposto da:
POSTE

ITALIANE

S.P.A.,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega in atti;

2013

ricorrente –

contro

1641

OLIVIERI ROBERTA ANGELA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1248/2007 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 19/08/2013

di CATANZARO, depositata il 29/06/2007 r.g.n. 328/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/05/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega verbale

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine rigetto.

GRANOZZI GAETANO;

RG n 17947/2008

Poste Italiane / Olivieri Roberta Angela

Svolgimento del processo
la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 29/6/2007, ha confermato la
sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di
lavoro part-time tra Poste Italiane e Olivieri Roberta Angela decorrente dal 9/11/98 fino al
31/1/1999 con condanna del datore di lavoro alla riammissione in servizio della lavoratrice ed al
pagamento delle retribuzioni a decorrere dal 8/5/2003.

considerato, inoltre, che il contratto era stato stipulato in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94,
(come integrato dall’accordo 25.9.97 e 27.4.98 in virtù dei quali era prevista la possibilità di
assunzione a termine fino al 30.5.98 e,trattandosi di contratto part-time sino al 31.12.98 per quanto
stabilito nell’addendum ( art 7 ) al CCNL citato) , per esigenze eccezionali connesse alla fase di
ristrutturazione dell’azienda, ha affermato che la causale era da ritenere ammessa solo per le
assunzioni disposte fino alla data del 31.12.1998 e per le quali il rapporto fosse cessato entro tale
data. Nella specie, pertanto, essendo il rapporto durato fino al 31/1/99 l’apposizione del termine era
illegittima.
Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione Poste Italiane formulando otto motivi .
L’Olivieri, intimata, non si è costituita .Poste Italiane ha depositato memoria ex art 378 cpc.
Motivi della decisione
I motivi dedotti da Poste Italiane s.p.a. possono essere così sintetizzati:
1.- il rapporto di lavoro tra la Olivieri e Poste Italiane avrebbe dovuto essere ritenuto risolto
per mutuo consenso, costituendo l’ampio lasso di tempo trascorso tra la cessazione del rapporto
(31/1/99) e l’offerta della prestazione (notifica del ricorso introduttivo del 24/9/04), indice di
disinteresse della lavoratrice a sostenere la nullità del termine, di modo che erroneamente il
giudice di merito aveva affermato che l’inerzia non costituiva comportamento idoneo a
rappresentare la carenza di interesse al ripristino del rapporto,né aveva ritenuto ammissibile e
rilevante la richiesta formulata da Poste Italiane volta all’accertamento dello svolgimento di altre
attività lavorative da parte della ricorrente (motivi I e 2);
2.- è infondata l’interpretazione della contrattazione collettiva cui era pervenuto il giudice di
merito che ha ritenuto di individuare nella data del 30/5/98 ( e in quella del 31/12/98 per i contratti
part-time ) il termine ultimo di validità ed efficacia temporale dell’accordo integrativo del 25/9/97.
Rileva che, comunque, l’interpretazione accolta dalla Corte territoriale era in assoluta violazione
delle norme di ermeneutica contrattuale avendo la Corte individuato nella data del 31/12/98 , non
già la data ultima consentita per la stipulazione dei contratti ,bensì il termine massimo di durata dei
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La Corte territoriale ,respinta l’eccezione di risoluzione del contratto per mutuo consenso,

contratti individuali ( violazione dell’art. 23 della legge 28.2.87 n. 56, degli artt. 1362 e segg. c.c. e
8 del c cnl 26. 11.94, no nché de gli a ccordi 25. 9.97, 16. 1.98 e 27. 4.98, 2 .7.98, de I 24. 5.99 e de I
18.1.2001, motivo 3)
3.- insufficienza della motivazione della sentenza impugnata avendo essa esposto in modo
inidoneo le ragioni circa il rapporto, asseritamente sussistente , tra il contratto collettivo, l’accordo
sindacale del 25/9/97 e i successivi accordi attuativi in relazione al supposto limite temporale a cui
sarebbero subordinate le assunzioni a termine effettuate dalla società (motivo 4);

violazione delle norme sulla messa in mora e sulla corri spettività delle prestazioni in base alle quali
i lavoratori avrebbero diritto a titolo risarcitorio alle retribuzioni solo dal momento dell’effettiva
ripresa del servizio. Rileva che erroneamente il giudice di merito aveva ritenuto costituire atto di
messa in mora la data di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione pur non
concretando offerta della prestazione di lavoro,nonché contraddittorietà di motivazione sul punto (
motivi 5 e 6) ;

6.- omessa motivazione circa lo svolgimento da parte della lavoratrice di altre attività
retribuite e sulla detraibilità dell’aliuncle perceptum da quanto dovuto dal datore a titolo di
risarcimento ,o comunque, circa il concorso colposo del lavoratore per aver omesso di ricercare un
nuovo lavoro (motivi 7 e 8).
Devono trovare accoglimento i motivi 3 e 4 restando assorbiti gli altri.
Questa Corte ha affermato, sulla scia di Cass. S.U. 2/3/2006 n. 4588, che “l’attribuzione alla
contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di
assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del
legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro
idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della
predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a
tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di
collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o
soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data
al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4- 8-2008 n. 21063,v.
anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta,
quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono
destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle
previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed
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5.- violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1219 e 2094 e 2099c.c.,

inserendosi nel sistema da questa delineato” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-82006 n. 18378).
In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua
inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass.
23/8/2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).
In particolare, come questa Corte ha più volte rilevato, “in materia di assunzioni a termine di
dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l.

parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla
trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione
degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 31 gennaio 1998 ( e poi in base
al secondo accordo attuativo fino al 30/4/98 ); ne consegue che deve escludersi la legittimità delle
assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo
derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo
indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1/10/2007 n.
20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18-3-2011 n. 6294, Cass. 31-3-2011 n. 7502).
Nella fattispecie in esame, in cui è intercorso tra le parti un contratto part-time, deve precisarsi
che nel giugno 1998 Poste Italiane e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un accordo in
tema di lavoro part-time con il c.d. addendum all’art. 7 del c.c.n.l. 26 novembre 1994,con il quale
dopo aver previsto la possibilità di assunzioni a termine e a part-time, le parti si erano date atto che
le assunzioni a tempo parziale disposte in virtù dell’accordo del 25 settembre 1997 sarebbero state
effettuate fino a tutto il 31 dicembre 1998, con la conseguente validità dei contratti stipulati entro
tale data.
La società ricorrente censura la soluzione adottata dalla Corte Territoriale che ha interpretato il
limite temporale contenuto nell’addendum (31 dicembre 1998) non già come data ultima consentita
per la stipulazione dei contratti a termine, bensì come termine massimo di durata dei contratti
individuali.
La censura è fondata. L’interpretazione del suddetto accordo operata dalla sentenza impugnata,
secondo cui lo stesso fisserebbe un termine di durata massima del contratto a termine e non già un
termine entro il quale è possibile procedere all’assunzione con contratto a termine part- time interpretazione peraltro non suffragata da adeguata motivazione sul punto -, si pone palesemente in
contrasto con i principi di enneneutica contrattuale di cui all’art. 1362 cod. civ. e segg., come
denunciato dalla ricorrente ;in particolare risulta violato il criterio del significato letterale delle

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26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le

espressioni usate il cui testo (si potrà procedere ad assunzioni di personale straordinario con
contratto a tempo determinato fino al 31/3/98) non lascia adito a dubbi.
Deve altresì sottolinearsi che la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha costantemente
interpretato i suddetti accordi attuativi nel senso che gli stessi pongono un termine alla possibilità
di stipulare contratti a termine,e non già un termine di durata degli stessi e che nulla, nel citato
addendum suggerisce una diversa naiura del termine dallo stesso fissato.
Ritenuto, per le considerazioni fin qui esposte, che tutte le ragioni per cui il contratto a termine

la sentenza impugnata deve essere cassata ; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
sussistono i presupposti di cui all’art. 384 cod. proc. civ., comma 2, per decidere la causa nel merito
e per l’effetto per rigettare la domanda dell’Olivieri .
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di causa dei giudizi di merito stante la particolarità
della questione trattata. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Accoglie il 3° ed il 4° motivo , assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti e decidendo nel merito rigetta la domanda.
Compensa le spese processuali dei giudizi di merito e condanna l’intimata Olivieri al pagamento
delle spese del presente giudizio liquidate in € 50,00 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi
professionali ,oltre accessori di legge.
Roma 9/5/2013
L’este ore
Enric

Atonio
R

.

A

orgese

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

dell’Olivieri è stato ritenuto illegittimo sono basate su errata interpretazione delle norme collettive

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