Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19192 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19192 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: GORGONI MARILENA

ORDINANZA

sul ricorso 28820-2016 proposto da:
PEMPINELLO ANNACHIARA, elettivamente domiciliata in
ROMA, V.NOMENTANA 256, presso lo studio dell’avvocato
MANUELA VENEZIA, rappresentata e difesa dall’avvocato
RODRIGO AMOROSO giusta procura in calce al ricorso;

ricorrente

contro

REGIONE CAMPANIA,

in persona

del

suo

legale

2018

rappresentante Presidente p.t. della Giunta Regionale

1416

On. VINCENZO DE LUCA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA POLI 29, presso l’ufficio di rappresentanza
REGIONE CAMPANIA,

rappresentata e difesa dagli

avvocati GRAZIELLA MANDATO, CORRADO GRANDE giusta

1

Data pubblicazione: 19/07/2018

procura a margine del controricorso;
– controricorrente –

avverso

la

sentenza n.

4482/2015

della

CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del

10/05/2018

dal

Dott.

MARILENA GORGONI;

Consigliere

2

RG 28820/16
FATTI DI CAUSA
1. Gli eredi di Maria Pia Cammarota, Pasquale ed Anna Chiara Pempinello,
rispettivamente, coniuge e figlia, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di
Napoli la Asl Napoli 1, in persona del Commissario liquidatore, per sentirla
condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti

sanitaria consistente in un esame strumentale diagnostico terapeutico di
E.R.C.P. eseguito presso l’ospedale Cardarelli, senza preventivo consenso, che
aveva provocato una pancreatite emorragica acuta e, quindi, il decesso della
paziente.
1.1. Il Tribunale, con sentenza depositata il 15.09.2010, rigettava la
domanda, ritenuta non provata la dedotta responsabilità professionale né
l’omessa informazione, e disponeva la compensazione delle spese di giudizio.
2. Anna Chiara Pempinello, anche quale erede del padre deceduto nelle
more del giudizio di primo grado, proponeva appello avverso la sentenza di
prime cure innanzi alla Corte di appello di Napoli, la quale, con sentenza n.
4482/2015, depositata il 18/11/2015, confermava la decisione di prime cure.
3. Anna Chiara Pempinello propone ricorso in cassazione, censurando con
quattro motivi la sentenza della corte territoriale.
3.1. Resiste con controricorso la Regione Campania.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. In primo luogo va osservato che la ricorrente inizialmente elenca e
sintetizza cinque motivi di ricorso (pp. 1-4 del ricorso), poi ne sviluppa solo
quattro, posto che il terzo cumula i motivi inizialmente indicati come terzo e
quarto (pp. 36 e ss.).
5. Con il primo motivo, violazione dell’art. 132 c.p.c. n. 4 in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la ricorrente lamenta che la corte abbia
dapprima affermato che incombesse sui sanitari l’onere di provare di aver
effettuato le necessarie indagini propedeutiche e poi li abbia esonerati da
responsabilità per mancato accertamento di uno specifico inadempimento, con

3

a causa del decesso della congiunta, imputabile a responsabilità professionale

pY
“affermazioni in contraddizioni tra loro, tali da inficiare la validità stessa della
motivazione, di cui non è possibile seguire l’iter logico”.
6. Con il secondo motivo, rubricato violazione dell’art. 112 c.p.c. in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la ricorrente lamenta che la corte
abbia stravolto il motivo di gravame circa il fatto decisivo della controversia,
non rispondendo a quello effettivamente sollevato, e rendendo nulla la

7. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 116 c.p.c.
circa la valutazione della prova, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per
avere la sentenza ritenuto che i C.T.U. avessero concordemente ritenuto che vi
fossero indicazioni in ordine alla utilità dell’indagine, mentre la prima C.T.U. e
l’autopsia avevano reputato necessario ricorrere ad altre indagini meno
invasive. Con lo stesso motivo vengono altresì denunciate le violazioni degli
artt. 1176, 2729, 1218 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3,
c.p.c., e dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. In
particolare, la Corte avrebbe invertito la distribuzione dell’onere della prova ed
esonerato i medici da responsabilità, nonostante non avessero dimostrato
l’adempimento, sulla “base di una indimostrata presunzione per la quale altri
l’avrebbero potuta adempiere, e di un argomento logicamente errato (cd.
petitio principi).
8. Con il quarto e ultimo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli
artt. 2043, 2059 c.c. e degli artt. 2, 29, 30 e 32 Cost. in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 3 c.p.c., per essere stato negato il risarcimento del danno
patrimoniale e non patrimoniale agli eredi della paziente, cagionato loro in
modo diretto dal decesso della medesima, dovuto ad un intervento senz’altro
illecito, data la totale omissione del consenso informato.
9. Il primo motivo è infondato, oltre a presentare tutt’altro che irrilevanti e
secondari profili di inammissibilità.
9.1. Si pone, infatti, al di fuori dei limiti imposti al sindacato di legittimità,
vincolato al controllo della conformità a diritto della decisione, secondo il
parametro individuato dai tassativi vizi deducibili con il ricorso ex art. 360
c.p.c. Non è più censurabile, infatti, la manifesta illogicità della motivazione,
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sentenza sul punto per error in procedendo.

ancorché sorretta da argomentazioni viziate da evidenti errori nell’applicazione
delle regole della logica, oppure contraddittoria o viziata da insormontabili
incongruenze tra le sue diverse parti o l’inconciliabilità logica tra le
affermazioni in essa contenute. Tali vizi vanno denunciati in appello senza che,
ove riscontrabili nella sentenza di appello, possano essere censurati in
cassazione.

n. 5) disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012 applicabile alla sentenza impugnata in quanto pubblicata il 18.11.2015 – non
trova più accesso al sindacato di legittimità il vizio di mera insufficienza od
incompletezza logica dell’impianto motivazionale per inesatta valutazione delle
risultanze probatorie, qualora dalla sentenza sia evincibile una “regula juris”
che non risulti totalmente avulsa dalla relazione logica tra “premessa (in fatto)
– conseguenza (in diritto)” che deve giustificare il “decisum”.
9.2. Al di fuori dell’ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, il controllo del vizio di
legittimità oggi rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito
motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale”, richiesto dall’art. 111
Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza
della Corte in termini di mancanza della motivazione quale requisito essenziale
del provvedimento giurisdizionale, motivazione apparente, manifesta ed
irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa od incomprensibile.
9.3. Pertanto, ove non si contesti la inesistenza del requisito motivazionale
del provvedimento giurisdizionale, nei termini descritti, il vizio di motivazione
può essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un “fatto storico”
controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di
una diversa decisione.
9.4. Nel merito, va osservato quanto segue.
9.5. L’art. 1218 c.c., qui applicabile, esonera il creditore dell’obbligazione
che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall’onere di
provare la colpa del debitore, in ragione dell’opportunità di far gravare sulla
parte che si assume inadempiente, o non esattamente adempiente, l’onere di
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9.1. Occorre ricordare che, dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1,

fornire la prova “positiva” dell’avvenuto adempimento o dell’esattezzai
dell’adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova,
secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla
(Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533).
9.6. Provato tramite C.T.U. che il decesso di Maria Pia Cammarota fu
causato da una insufficienza multiorgano, in cui sfociò la pancreatite acuta

12 della sentenza), per escludere la responsabilità dei sanitari sarebbe stato
necessario provare, con onere a carico dei debitori della prestazione, non che
avessero eseguito correttamente la ERCP o assistito correttamente la paziente
a seguito dell’insorgere delle relative complicanze, bensì che fosse necessario o
almeno opportuno eseguirla in presenza di anamnesi dettagliata e dopo tutti gli
esami propedeutici (p. 8 della sentenza).
9.7. Con una motivazione immune da vizi logici e aderendo alla
giurisprudenza di questa Corte in tema di responsabilità sanitaria, la Corte
territoriale ha ritenuto provato, tramite la C.T.U. – che ha ritenuto la ERCP la
scelta elettiva – e le deposizioni testimoniali – da cui è emerso che Maria Pia
Cammarota da tempo si era sottoposta ad esami di laboratorio, le cui
risultanze deponevano per una probabile sofferenza cronica – che il ricovero di
Maria Pia Cammarota fosse stato determinato proprio dall’esigenza di eseguire
la ERCP, a seguito di valutazione di tutti gli esami e gli accertamenti eseguiti.
9.8. Non ricorre contraddizione tra l’affermazione che sui sanitari
incombesse l’onere di provare di aver effettuato le indagini preliminari e quella
secondo cui per l’affermazione di responsabilità occorre l’accertamento di uno
specifico inadempimento.
9.9. Per ritenere il sanitario responsabile del danno occorso è necessario
dimostrare che il danno sia legato da nesso di derivazione causale alla
condotta del medico – prova che incombe sul danneggiato – successivamente è
possibile rivolgersi verso la dimensione dell’illecito costituita dal suo elemento
soggettivo. A fronte dell’inadempimento allegato dal creditore della
prestazione, per andare esente da responsabilità al debitore si chiede di
provare che l’inadempimento non c’è stato o che il mancato o inesatto
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emorragica che conseguì agli atti medici che si resero necessari per la ERCP (p.

adempimento è stato determinato da un evento imprevedibile ed inevitabile
secondo l’ordinaria diligenza o che esso non è stato eziologicamente rilevante.
10. Ora, nel caso di specie, quando la Corte afferma che è necessario uno
specifico inadempimento — si ricordi costituito dall’aver eseguito l’esame
diagnostico senza che accertamenti preliminari ne dimostrassero la necessità o
l’opportunità — si riferisce alle asserite diverse risultanze di una C.T.U.

ricorrenza di un danno psichico a carico di Anna Chiara Pempinello. Oltre ad
essere estranea all’oggetto dell’indagine per cui era stata predisposta, tale
C.T.U. avrebbe al più reso un’opinione contrastante sull’opportunità di eseguire
un esame diagnostico e non sarebbe bastata a ritenere provato
l’inadempimento – o non provato l’adempimento – a fronte di un compendio
probatorio ritenuto più convincente da parte del giudicante, dal quale risultava,
invece, che la ERCP era per la sua sicurezza, per la sua versatilità, per la
possibilità di servire all’occorrenza anche a scopo terapeutico, scelta elettiva
nel caso di specie, posto che la paziente soffriva di un disturbo, la cui causa
non era stata individuata nonostante ripetuti esami ematici ed ecografici .
11. Il secondo motivo è inammissibile, perché le censure rivolte alla
sentenza sono eccentriche rispetto al vizio così come rubricato, impedendo alla
corte di controllarne la causalità e la fondatezza. Tutte le censure sono rivolte a
contestare la valutazione delle risultanze della C.T.U., dalle quali non sarebbe
emersa la prova dell’esatto adempimento della prestazione dovuta. Le
prospettazioni

incomprensibilmente

vengono

ricondotte

alla

non

corrispondenza tra chiesto e pronunciato e quindi alla violazione dell’art. 112
c.p.c.: violazione che sussiste quando il giudice attribuisca, o neghi, ad alcuno
dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno
virtualmente, nella domanda, oppure ponga a fondamento della decisione fatti
e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un
titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della
domanda (Cass. 17/01/2018, n. 906).
12. Con il terzo motivo la ricorrente deduce vizi relativi alla prova gravante
sui sanitari di aver esattamente adempiuto, denunciando, in maniera generica
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disposta non per accertare la condotta dei sanitari, ma per valutare la

e confusa, contraddizioni della relazione peritale, travisamento della prova, per
poi tornare sulla violazione dell’art. 116 c.p.c. ed alla violazione dell’art. 132
c.p.c. per motivazione mancante. Nel contenuto delle prospettazioni, in
aggiunta, ai vizi indicati in rubrica a p. 42, il ricorso rivolge critiche alla
sentenza anche per violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione
agli artt. 1218 e 2697 c.c.

individuare con agevolezza quale vizio o quali vizi il ricorrente intendesse
denunciare, costringendo questa Corte a dare, in sua vece, corpo e forma alle
sue doglianze (cfr. Cass. 28/09/2016, n. 19133).
13. Delle molteplici censure formulate, merita attenzione — anche perché è
l’unica che presenta profili di relativa autonomia nella formulazione – quella
relativa alla violazione dell’art. 2729 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.
3 c.p.c.
13.1. La Corte riconosce che la cartella clinica era incompleta di alcuni dati
e che non risultavano eseguiti, in occasione dell’intervento, gli accertamenti
propedeutici all’esame diagnostico eseguito, p. 14 della sentenza. Le carenze
della cartella clinica sono, ad avviso del giudice a quo, tuttavia, colmate da
altri elementi acquisiti in giudizio, alcuni dei quali atti a spiegare perché gli
esami eseguiti non fossero presenti nella cartella clinica (pp. 14-15).
13.2. Ora, è vero che la Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di
nomofilachia, può essere chiamata a controllare se la norma dell’art. 2729 c.c.,
oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia
stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che
effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (Cass. 4/08/2017, n.
n. 19485). Il giudice a quo non ha però mai fatto cenno al ricorso al
ragionamento presuntivo (lo riconosce lo stesso ricorrente a p. 39); tantomeno
le censure del ricorrente sono specificamente riferite a passaggi motivazionali
della sentenza relative al ragionamento presuntivo. Anzi, le prospettazioni sono
eccentriche rispetto alla sentenza e, spesso, anche rispetto al vizio denunciato,
come quando esse lamentano che l’obbligazione del medico non potesse essere
assolta da un altro (p. 38 e ancora p. 42 del ricorso). Vero è che tutte le
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12.1. Il motivo, nella sua prospettazione, non consente alla Corte di

asserzioni convergono verso la richiesta di un diverso esame del compendio
probatorio su cui il giudice a quo ha fondato la propria decisione,
proponendone uno diverso. In tema di valutazione delle prove, il principio del
libero convincimento, però, opera interamente sul piano dell’apprezzamento di
merito, insindacabile in sede di legittimità, sol che il giudicante abbia motivato
l’iter logico seguito (Cass. 12/10/2017, n. 23940).

profilo del travisamento della prova, sì deducibile in Cassazione, poiché non si
tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini
della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (Cass.
25/05/2015, n. 10749), ma il vizio avrebbe implicato la richiesta di esaminare
gli atti specificamente indicati al fine di accertare che l’informazione probatoria
riportata ed utilizzata dal giudice per fondare la decisione fosse diversa ed
inconciliabile con quella contenuta nell’atto e rappresentata nel ricorso o
addirittura non esistesse nell’atto. Insomma, l’informazione probatoria indicata
in sentenza e valutata dal giudice e, per giunta decisiva, avrebbe dovuto
mancare del tutto nell’atto, che avrebbe dovuto contenerne una diversa, onde
il ragionamento svolto dal giudice di merito senza l’informazione travisata
sarebbe risultato vanificato ed illogico.
14. L’ultimo motivo è infondato.
14.1. Posto il diverso fondamento delle azioni risarcitorie iure proprio e iure
hereditario, non essendo la seconda ricompresa nella generica domanda di
risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell’illecito che ha cagionato la morte
della propria congiunta (Cass. 08/03/2006, n. 4980), essa andava
espressamente formulata. La corte territoriale nega, sulla scorta di tale
principio pacifico, che la domanda di risarcimento del danno subito dalla
vittima per difetto di consenso informato potesse essere accolta. In aggiunta,
va considerato che il giudice di merito ha il compito, nell’ambito del potere di
interpretazione della domanda, di procedere a una sua qualificazione giuridica
al fine di non attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di
emettere una statuizione che non trovasse corrispondenza nella domanda.
Perciò il ricorrente non può dolersi delle conseguenze scaturenti dalla generica
9

13.3. Il motivo è inammissibile; tale risulta anche se riguardato sotto il

o addirittura carente formulazione delle sue richieste risarcitorie. Ciò rende
irrilevanti le allegazioni del ricorrente volte a dimostrare — il che ovviamente
non è dubbio — che il danno da mancato consenso sia risarcibile e che lo sia
astrattamente anche a favore dei congiunti della vittima.
15. Ne consegue il rigetto del ricorso.
16. Le spese del giudizio possono essere nuovamente compensate in

contestate.
17. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.

PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio in cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del predetto art. 13,
comma 1 bis.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza sezione civile della Corte
di Cassazione il 10.05.2018.

questa sede, per le medesime ragioni addotte dal giudice di appello e non

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