Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19192 del 07/09/2010

Cassazione civile sez. I, 07/09/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 07/09/2010), n.19192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12544/2009 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

MINUCCIANO 25, presso lo studio dell’avvocato BRIZIO Paola, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA – UTG DI ROMA;

– intimata –

avverso il decreto n. 1028/09 del GIUDICE DI PACE di ROMA del

25/02/09, depositato il 26/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: ” S.L. ricorre per cassazione – affidato ad un motivo concluso da quesito – contro il decreto del 25.2.2009 con il quale il Giudice di Pace di Roma ha rigettato il ricorso da lei proposto contro il decreto di espulsione D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, erroneamente emesso dalla Prefettura di Roma nei confronti di S.L., lamentando l’omessa identificazione.

La Prefettura intimata non ha svolto difese.

Osserva:

Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 737 e 738 c.p.c., e vizio di motivazione. Deduce che il Giudicante di prima istanza invece, ritenendo la causa sufficientemente istruita per pervenire alla decisione contro cui è ricorso, con motivazione del tutto insufficiente, concludeva per la legittimità del provvedimento opposto, assumendo che la discordanza dei dati identificativi della ricorrente si possa risolvere in un mero errore materiale in cui è incorsa la Prefettura di Roma nell’emettere il decreto di espulsione dell’11.09.2008, benchè avesse a sua disposizione il solo parametro di giudizio consistente nel decreto di espulsione impugnato e formula il seguente quesito ex art. 366 bis c.p.c.: Accerti la Corte – nel caso in cui, nel corso di un giudizio concernente la nullità di un decreto di espulsione emesso nei confronti di cittadino extracomunitario, in merito al quale venga lamentata la mancata corrispondenza tra i dati identificativi del destinatario del decreto e l’identità del ricorrente fornita con passaporto, se possa, in ragione di ciò, sic et simpliciter, il Giudice confermare la legittimità del provvedimento opposto sulla scorta del solo decreto opposto e prodotto in giudizio, omettendo di azionare i poteri istruttori riconosciutigli dall’art. 738 c.p.c., e senza dare conto in motivazione del procedimento logico giuridico attraverso il quale è giunto alla conclusione secondo cui la discordanza fra le due identità è dovuta a mero errore materiale commesso dall’Amministrazione procedente.

Il motivo appare manifestamente infondato perchè il Giudice del merito ha evidenziato che la stessa ricorrente, all’atto della notificazione del decreto di espulsione, ha sottoscritto la relata di notifica con il nome S.L.. Talchè appare evidente trattarsi di mero errore materiale nella compilazione del decreto, mentre nessun dubbio sull’identità dello straniero espulso è possibile sollevare”.

p.2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse di fondano e che conducono al rigetto del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010

 

 

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