Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19191 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19191 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: GORGONI MARILENA

ORDINANZA

sul ricorso 21146-2016 proposto da:
FACCHINATO

CAIROLI

GIOVANNI,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 72, presso lo
studio dell’avvocato ALDO SIMONCINI, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIUSEPPE ANGIOLILLO giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

2018

SARDALEASING SPA , in persona del V. Presidente e

1415

legale rappresentante pro tempore dott. GABRIELE
SATTA, considerata domiciliata ex lege in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI PASSINO

1

Data pubblicazione: 19/07/2018

giusta procura in calce al controricorso;
PRIMA TIPOGRAFIA MOGORESE DI CLAUDIO PIA , in persona
del titolare, legale rappresentante pro tempore
CLAUDIO PIA, considerata domiciliata ex lege in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

MELONI, LUCIANO MANCA, ALESSANDRA MURA giusta procura
in calce al controricorso;
– controricorrenti nonchè contro

CAVALLI FERRUCCIO, BARBIERI ILEANA;
– intimati nonchè contro

ZURICH

INSURANCE COMPANY

SA,

in persona del

Procuratore speciale, dott. PIERFRANCO GABASIO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO
95, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PIERI
NERLI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato DANIELE CATTANEO giusta procura speciale
notarile;
– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 268/2016 della CORTE D’APPELLO
SEZ.DIST. DI SASSARI, depositata il 08/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio

del

10/05/2018

dal

MARILENA GORGONI;

2

Consigliere

Dott.

rappresentata e difesa dagli avvocati GIANFRANCO

RG N. 21146/2016
FATTI DI CAUSA
1.11 Tribunale di Sassari, con sentenza n. 1539/13, in parziale accoglimento
delle domande della Prima Tipografia Mogorese di Claudio Pia (P.T.M.),
dichiarava la nullità del contratto di compravendita, stipulato con Ferruccio
Cavalli il 23.12.2002, avente ad oggetto due macchinari per l’editoria,

P.T.M. il prezzo pagato alla Sardaleasing s.p.a. che aveva concesso in
godimento i suddetti macchinari e al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.:
somme che venivano ridotte nella misura del 50%, ritenuto ricorrente un
concorso di colpa del danneggiato, il quale non aveva inteso risolvere il
contratto, pur avendo accertato, già al momento della consegna e del
montaggio, la ricorrenza di vizi e di difetti dei macchinari; rigettava le
domande nei confronti della Sardaleasing s.p.a., riconosciutole il ruolo di mera
intermediaria finanziaria; rigettava altresì le domande nei confronti di Giovanni
Cairoli Facchinato —che aveva chiamato in garanzia la Zurich Insurance
company— autore di una perizia giurata sulla qualità dei macchinari, rivelatasi
falsa, ritenuto che la sua condotta non avesse inciso né sulla stipulazione del
contratto di compravendita né su quella del contratto di leasing; accoglieva la
domanda di revocatoria ordinaria nei confronti dei coniugi Cavalli e Barbieri per
la donazione di un immobile trasferito da Cavalli alla moglie.
2. Avverso la decisione di prime cure la P.T.M. proponeva appello presso la
Corte di appello di Sassari, la quale, con sentenza n. 1539/2013, depositata
1’8.06.2016, ne accoglieva parzialmente le domande: a) dichiarava nullo il
contratto di leasing stipulato dall’appellante con la Sardaleasing s.p.a.; b)
condannava la Sardaleasing s.p.a., in solido con Ferruccio Cavalli, a pagare alla
P.T.M. la somma di euro 91.302,38; c) condannava in solido Cairoli Giovanni
Facchinato e Ferruccio Cavalli a pagare all’appellante la somma di euro
202.176, 43; d) condannava in solido Ferruccio Cavalli e Cairoli Giovanni
Facchinato a rimborsare alla Sardaleasing la somma da essa eventualmente
dovuta alla P.T.M. in conseguenza della nullità del contratto; e) condannava
Ferruccio Cavalli e Giovanni Cairoli Facchinato alla rifusione delle spese
3

accertatane la incommerciabilità; condannava Ferruccio Cavalli a restituire alla

processuali per entrambi i gradi di giudizio e per le spese della C.T.U.; f)
rigettava la domanda di Giovanni Cairoli Facchinato nei confronti della Zurich
Insurance Company s.a.; g) condannava Giovanni Cairoli Facchinato alla
rifusione delle spese processuali sostenute dalla Zurich Insurance Company
sa
3.Giovanni Cairoli Facchinato propone ricorso in cassazione avverso la

3.1.

Risponde con controricorso la Prima Tipografia Mogorese di Claudio

Pia, la quale resiste sui motivi nn. 2-5, non avendo interesse a resistere al
primo.

RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo — rubricato “violazione di legge processuale e in
particolare degli artt. 167 e 112 c.p.c. laddove la Corte ha accolto un’eccezione
formulata dal terzo chiamato, la Zurich Insurance s.p.a., (non esaminata in
primo grado) che, per la genericità con cui era stata proposta, avrebbe dovuto
considerarsi non proposta” — il ricorrente deduce che il giudice a quo avrebbe
accolto d’ufficio un’eccezione – quella relativa alla esclusione di copertura
assicurativa in caso di responsabilità professionale dolosa – non esaminata dal
giudice di primo grado e non provata.
5. Con il secondo motivo, ricondotto alle categorie logiche dell’art. 360,
comma 1, n. 5, n. 4 e n. 3 c.p.c., il ricorrente lamenta l’omesso esame in
ordine al dolo attribuitogli in merito alla falsità della perizia. Egli deduce che
dalla propria falsa e quindi dolosa dichiarazione di aver visionato i macchinari
in Milano, quando gli stessi erano già stati installati a Mogoro, non poteva
automaticamente farsi discendere la dolosa falsità della dichiarazione quanto
alla loro immunità da vizi.
6. Con il terzo motivo egli lamenta la violazione dell’art. 1227 c.c. per
avere la corte territoriale ritenuto insussistente il concorso di colpa della
P.T.M., la quale, pur consapevole dei vizi dei macchinari, aveva dichiarato
falsamente alla Sardaleasing che i beni erano a norma.

4

sentenza della corte territoriale, articolato in quattro motivi.

7. Con il quarto motivo il ricorrente ravvisa la violazione, ai sensi dell’art.
360, comma 1, n. 3, c.p.c, del combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 c.c.
quanto alla liquidazione del danno. Il giudice a quo, nella misura in cui ha
condannato la Sardaleasing alla restituzione dei canoni versati dalla P.T.M. e
poi obbligato il ricorrente a rimborsarle la medesima somma e lo ha
condannato a risarcire la P.T.M. di una somma pari al prezzo pagato per i

consentendo alla P.T.M. di ottenere due volte quanto da essa corrisposto per i
macchinari: una volta sotto forma di restituzione da parte della Sardaleasing
ed una seconda volta a titolo di risarcimento dal ricorrente.
8. Il primo motivo è inammissibile.
8.1. Esso, pur essendo carente in rubrica della indicazione della categoria
logica corrispondente al vizio denunciato, risulta astrattamente riconducibile al
n. 4 dell’art. 360 c.p.c., quale ipotetico error in procedendo. Il ricorrente, per
suo tramite, denuncia che la corte territoriale avrebbe disatteso tanto il
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, pronunciandosi d’ufficio
su eccezioni riservate alle parti, quanto la regola che pone a carico del
convenuto l’onere di proporre tutte le sue difese nella comparsa di risposta. Nel
caso di specie, onde escludere la copertura assicurativa, risulta essere stato
eccepito che la fattispecie dedotta in giudizio non rientrava tra quelle garantite
ai sensi delle condizioni generali di contratto e che le fattispecie di
responsabilità dolose non godevano di copertura assicurativa (p. 14 del
ricorso). La sentenza a tal riguardo (p. 13) dichiara di accogliere l’eccezione
formulata dalla società assicuratrice, la quale ha contestato l’operatività della
copertura per i danni derivanti da dolo dell’assicurato: dolo provato dal fatto
che il ricorrente aveva volontariamente attestato una qualità dei macchinari
senza averli visionati.
8.2. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, invero, l’attività di
ragionamento e di apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del
contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini
della formazione del convincimento del giudice, non è censurabile in
cassazione. In aggiunta, al giudice di appello è precluso esaminare domande
5

macchinari, avrebbe violato il principio dell’integrale riparazione del danno,

ed eccezioni non accolte nella sentenza appellata e non riproposte in appello,
ma rientra nei suoi poteri l’esame – come nel caso di specie – di una eccezione
disattesa dal giudice di primo grado e riproposta in appello nonché l’esame
degli elementi di prova su cui si era basata la censura inerente alla ricorrenza
del dolo: elementi che, acquisiti al giudizio, ma pretermessi dal primo giudice,
egli ritenga, invece, rilevanti ai fini dell’esatta definizione della controversia

assicurativa nel caso di specie era stata pretermessa dal giudice di primo grado
che aveva rigettato le istanze risarcitorie nei confronti dell’attuale ricorrente.
La stessa eccezione però, non avendo il ricorrente provato il contrario neppure
riproducendo, per il principio di autosufficienza del ricorso (Cass. 14/10/2010,
n. 21226; Cass. 19/03/2007 n. 6361), il contenuto della comparsa di
costituzione da cui, a suo dire, emergerebbe la mancata proposizione
dell’eccezione – con conseguente violazione dell’onere di dedurre in essa, ai
sensi dell’art. 167 c.p.c., tutte le eccezioni – risulta riproposta in sede di
appello e positivamente dimostrata quanto ai fatti su cui si fonda (p. 13 della
sentenza).
9. Il secondo motivo è inammissibile, essendo ricondotto a tre diverse
categorie logiche dell’art. 360, comma 1, c.p.c., non sovrapponibili perché
contrastanti l’una con l’altra; e vieppiù risultando genericamente dedotto,
posto che il ricorrente, chiedendo la cassazione della sentenza
alternativamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 o n. 4 o n. 3, adduce a
fondamento della istanza di cassazione motivi aspecifici costringendo questa
Corte a dare, in sua vece, corpo e forma alle sue doglianze (cfr. Cass.
28/09/2016, n. 19133).
9.1. Il motivo è inammissibile anche per altre rilevanti ragioni: a) perché la
valutazione delle prove è attività rimessa al giudice di merito sindacabile in
cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione (Cass. 21/06/2016 n.
12845); b) perché il ricorrente non può censurare la sentenza impugnata al
solo scopo di chiedere una diversa, a sé favorevole, valutazione delle prove
sulle quali si è formato il prudente apprezzamento del giudice; c) perché il
giudice di merito può fondare il proprio convincimento anche sulla C.T.U.; d)
6

(Cass. 27/11/1999, n. 13270). L’eccezione di inoperatività della copertura

perché per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la

/i

motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di
consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è
necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa
già dinanzi al giudice a quo e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i
punti salienti, onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di

dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella
prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità
(Cass. 07/02/2018, n. 2894; Cass. 13/09/2017, n. 21215).
9.2. Il ricorrente, infatti, pur riconoscendo di non aver esaminato i beni,
pretende che non se ne deduca automaticamente di averne dolosamente
taciuto la difettosità. Egli adduce a tal riguardo di avere allegato una difformità
delle macchine periziate rispetto a quelle oggetto di causa. La corte, in verità,
ha esaminato anche tale allegazione, seppure generica, e l’ha superata con
l’esame ben motivato di quanto emerso dalla relazione del C.T.U. (al quale
risulta essere stato posto uno specifico quesito in merito), per la quale non
emergevano dettagli, segni o indizi dello smarrimento o della manomissione di
parti: ipotesi peraltro ritenuta di difficile realizzazione con argomentazione
convincente ed immune da vizi logici che la corte ha fatto propria.
10. Il terzo motivo è fondato.
10.1. La decisione della Corte di appello in ordine all’insussistenza di una
responsabilità ex art. 1227, comma 1, c.c. della P.T.M. per aver falsamente
dichiarato che i macchinari erano esenti da vizi va valutata sulla scorta dei
seguenti principi: a) c’è un concorso di colpa del danneggiato nella causazione
del danno solo se la sua condotta – in questo caso la danneggiata si era
esposta al rischio per avere falsamente certificato alla Sardaleasing
l’inesistenza di difetti dei macchinari – costituisce concreta concausa
dell’evento dannoso; b) è escluso, dalla dottrina e dalla giurisprudenza più
recenti, che l’art. 1227, comma 1, c.c. costituisca espressione di un principio di
autoresponsabilità (Cass. 03-12-2002, n. 17152), avendo la norma la funzione
di regolare, ai fini della causalità di fatto, l’efficienza causale del fatto colposo
7

rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi

del danneggiato, con conseguenze sulla determinazione dell’entità del 9(
risarcimento.

).

10.2. Ora, la Corte, fondando la propria statuizione sull’interpretazione
secondo buona fede delle dichiarazioni dell’acquirente circa lo stato e la qualità
dei beni e su talune disposizioni testimoniali atte a supportarla (p. 19 della
sentenza), non dimostra di aver fatto rigorosa applicazione del contenuto

questa corte che in fattispecie pressoché analoghe – in cui l’utilizzatore non
aveva fatto risultare dal verbale di consegna che la vettura oggetto del
contratto era sprovvista del libretto di circolazione e quindi inidonea alla
circolazione – ha ritenuto che “il rischio del modo in cui la consegna della cosa
è compiuta dal fornitore al cliente va posto a carico e perciò anche
eventualmente ripartito tra il concedente e l’utilizzatore, se ambedue abbiano
concorso a dare causa al danno che ne è risultato, secondo la regola dettata
dall’art. 1227 c.c., per cui mentre il debitore – nel caso il concedente, rispetto
alla obbligazione assunta di concedere in uso la cosa verso un canone risponde del mancato o difettoso adempimento se questo è dipeso da causa a
lui imputabile, il creditore – nel caso di specie l’utilizzatore – non ha diritto a
che gli sia risarcito il danno che ha concorso a cagionare” (Cass. 29/04/2004,
n. 8218; Cass. 05/07/2004, n. 12279).
10.3. In aggiunta, va osservato che il debitore, dichiarando il falso quanto
alla condizione dei beni, aveva creato consapevolmente una possibile causa di
pregiudizio, la quale, benché non sia stata tale da interrompere il nesso
causale, doveva essere almeno valutata, al fine di inferirne l’efficienza causale
sulla causazione del danno: Cass. 26.5.2014, n. 11698 (adeguatamente
richiamata dal ricorrente: p. 20).
10.4. Mette conto considerare altresì che, non essendo in discussione
l’interpretazione della dichiarazione dell’utilizzatore, bensì il suo eventuale
apporto causale alla produzione del danno — la sentenza di prime cure aveva
ritenuto ricorrente un concorso del danneggiato nella misura del 50% — risulta
improprio l’impiego del canone della buona fede per concludere in termini di
irrilevanza causale della dichiarazione alla causazione del danno. Ammesso che
8

causalistico dell’art. 1227, comma 1, c.c., discostandosi dalla giurisprudenza di

la Corte volesse ricostruire l’intento del danneggiato — “avuto riguardo alla
volontà dello stesso di concludere l’affare nella convinzione di poter comunque
rimuovere i vizi”, si legge a p. 12 della sentenza — proprio il canone della
buona fede avrebbe imposto di valutare gli effetti della sua comunque falsa
dichiarazione sull’affidamento incolpevole ingenerato nel destinatario. Senza
avventurarsi su un terreno che si palesa con tutta evidenza inconferente, basti

corrisponda al suo interno volere e che la buona fede non è certo il parametro
su cui poter far leva per far prevalere le proprie soggettive intenzioni.
10.5. Il ricorrente, dunque, lamenta con ragione che la Corte territoriale
non abbia tenuto conto, dell’efficienza causale del comportamento della P.T.M.
ai fini della determinazione dell’entità delle conseguenze dannose verificatesi.
11. Quanto alla asserita violazione del principio dell’integrale riparazione
del danno dedotto con la formulazione del motivo numero quattro, va tenuto
conto della diversità dei titoli e dei destinatari su cui si fondano gli obblighi
posti a suo carico: ex art. 2033 c.c. ed ex art. 2043 c.c. La nullità del
contratto ha determinato la nascita di obblighi restitutori e di obblighi
risarcitori. I primi riguardano la restituzione da parte della Sardaleasing e del
venditore dei canoni (indebitamente) percepiti. I secondi trovano fonte nel
riconoscimento di una responsabilità aquiliana a carico del ricorrente.
11.1. Fatta tale premessa che non è censurata dal ricorrente, del tutto
infondate sono le conseguenze che egli pretende di trarne quanto alla
violazione del principio dell’integrale riparazione del danno: violazione
consistente nella locupletazione consentita al danneggiato che sulla scorta di
due diversi titoli – e non di una condanna solidale – otterrebbe due volte
quanto da egli speso per l’acquisto dei macchinari (p. 22 del ricorso).
11.2. La corte di appello ha posto a carico del ricorrente, condebitore in
solido, il risarcimento della somma che la Sardaleasing “dovesse pagare” a
titolo di rimborso dei canoni di leasing ricevuti, ricorrendo al meccanismo della
domanda condizionata — cfr. p. 13 della sentenza, ove si legge che la
condanna a favore della Sardaleasing per la somma che essa dovesse versare
ex art. 2033 c.c. “esclude la necessità di procedere ad un nuovo accertamento
9

osservare che il dichiarante si assume il rischio che la sua dichiarazione non

di merito e consente la pronuncia di una condanna condizionata” (cfr. Cass.
19/06/2009, n. 16621; Cass. 19/06/2008, n. 16621; Cass. 21/09/2007, n.
19525) — . Vuol dire che il ricorrente sarà obbligato per un titolo solo
subordinatamente al mancato pagamento per il titolo diverso, inteso quale
evento futuro e incerto al quale l’efficacia della sentenza su cui si fonda
l’accertamento del titolo è condizionata, fermo restando il limite

11.3. Il motivo è dunque infondato.
12. Il ricorso è parzialmente accolto quanto al terzo motivo. La sentenza va
cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Sassari, in diversa
composizione, che provvederà al riesame della fattispecie in sede di appello,
sulla base del principio di diritto sopra enunciato, regolando anche la
liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso. Accoglie il
terzo motivo in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Sassari in diversa
composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza sezione civile della Corte
di Cassazione il 10/05/2018.

dell’obbligazione risarcitoria così come fissato.

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