Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19191 del 07/09/2010

Cassazione civile sez. I, 07/09/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 07/09/2010), n.19191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12894/2009 proposto da:

K.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE IPPOCRATE 92,

presso lo studio dell’avvocato ROSALBA GENOVESE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIULIANO MARIANO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

UTG DI FROSINONE;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 68/09 del GIUDICE DI PACE di FROSINONE,

depositata il 22/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che K.G., cittadino (OMISSIS), con ricorso del 28 maggio 2009, ha proposto ricorso per cassazione – deducendo quattro motivi di censura -, nei confronti del Prefetto di Frosinone, avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Frosinone del 22 maggio 2009, con il quale il Giudice adito ha respinto il ricorso del K. avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale, emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Frosinone in data 21 aprile 2009;

che il Prefetto di Frosinone, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che il Giudice a quo ha così motivato la predetta decisione di rigetto: a) “ritenuta la legittimità della copia conforme notificata al ricorrente (…) in data 21.4.09 unitamente all’ordine di lasciare il territorio nazionale del Questore di Frosinone, facendo riferimento la conformità ad un originale dell’Ufficio di Prefettura al quale l’Ufficio immigrazione della Questura è organicamente correlata e che, per la funzione svolta, dispone dell’originale dell’atto della cui copia conforme trattasi”; b)”ritenuto che nella fattispecie non vi è stata violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 7 e 8, trattandosi di provvedimento emesso in un procedimento che per intrinseca natura riveste carattere di celerità ed urgenza, e considerata la irrilevanza dell’essere dotato di dimora fissa”; c) “ritenuta la legittimità del provvedimento di espulsione, risultando agli atti che il permesso di soggiorno del K. era scaduto al momento della espulsione da più di sessanta giorni, ovvero il (OMISSIS), e che non vi è prova della pur assunta richiesta di rinnovo, non apparendo la documentazione prodotta in fotocopia idonea a comprovare l’avvenuta richiesta”; d) “ritenuto comunque il provvedimento fondato e congruamente motivato sulla dedotta circostanza dell’appartenenza del soggetto espulso ad una delle categorie di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 1, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. c), in quanto soggetto perseguito penalmente per ricettazione ed altro (come indicato nel decreto)”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con i quattro motivi – privi di rubrica, il ricorrente critica l’ordinanza impugnata, sostenendo che il Giudice a quo: a) “travisando i fatti di causa ha in sostanza omesso di fornire una adeguata e logica motivazione a sostegno dell’eccezione”, con la quale egli aveva denunciato la nullità del decreto di espulsione, in quanto l’attestato di conformità all’originale dello stesso decreto era stato apposto dal Commissariato di pubblica sicurezza di Cassino;

b) ha escluso – con motivazione insufficiente – la violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 7 ed 8, per omessa emissione dell’avvio del procedimento; c) affermando che il permesso di soggiorno era scaduto, ha motivato “solo apparentemente”, avendo egli prodotto “copia della ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciata dall’Ufficio postale di Rovigo”, e, in particolare non ha chiarito se tale documentazione era inidonea “perchè è stata prodotta in fotocopia o perchè (…) presenta vizi propri”; d) ha motivato in modo insufficiente sulla attuale e concreta pericolosità sociale del ricorrente;

che il ricorso è inammissibile;

che, quanto ai primi due motivi del ricorso, gli stessi sono inammissibili per totale mancanza del quesito di diritto, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., ed applicabile alla specie ratione temporis, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5;

che, infatti, tali motivi – ancorchè privi di rubrica, come già dianzi rilevato, e privi comunque di una specifica indicazione del vizio denunciato – prospettano vizi di violazione di legge (violazione delle norme che disciplinano l’efficacia probatoria delle copie degli atti pubblici; violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 7 ed 8 e successive modificazioni);

che, quanto al terzo motivo, lo stesso è parimenti inammissibile sia perchè non censura ambedue le rationes decidendi che sorreggono, sul punto, la decisione impugnata, sia perchè manca di autosufficienza;

che, in particolare – posto che il provvedimento impugnato ha respinto l’opposizione: a) perchè la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno era stata presentato oltre il termine di sessanta giorni dalla scadenza del permesso da rinnovare; b) perchè la documentazione prodotta non consentiva lì di ritenere che la richiesta di rinnovo fosse stata effettivamente presentata -, il ricorrente non ha specificamente censurato la ratio decidendi sub a), limitandosi a criticare soltanto quella sub b) con la valorizzazione della documentazione prodotta, con la conseguenza che, a prescindere dalla correttezza della ratio decidendi non censurata, la decisione impugnata è comunque sorretta da tale ratio, anche ove, per mera ipotesi, la critica alla ratio decidendi sub b) fosse ritenuta meritevole di accoglimento;

che inoltre, per completezza, il ricorrente non ha indicato il contenuto dei documenti – trascrivendoli prodotti a sostegno della dedotta richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;

che infine, quanto al quarto motivo, lo stesso è del pari inammissibile, perchè manca di autosufficienza, non avendo il ricorrente trascritto integralmente il decreto di espulsione, con la conseguenza che tale omissione rende plausibile la circostanza – evidenziata dallo stesso ricorrente con il terzo motivo – che il decreto di espulsione fosse stato emanato per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), con conseguente irrilevanza della eventuale ricorrenza (anche) dell’ipotesi di cui alla lett. c) dello stesso art. 13, comma 2;

che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010

 

 

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