Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19191 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 07/07/2021), n.19191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25464-2014 proposto da:

CONSORZIO BONIFICA INTEGRALE BACINI MERIDIONALI COSENTINO,

elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 287,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IORIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE FALCONE;

– ricorrente –

contro

G.F.;

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 357/2014 della COMM.TRIB.REG. CALABRIA,

depositata il 27/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Consorzio di Bonifica integrale dei bacini dello Ionio Cosentino ricorre avverso la sentenza n. 357/3/14 della CTR della Calabria che, respingendo l’appello del Consorzio stesso, ha confermato la sentenza n. 1047/1/11 della CTP di Cosenza di annullamento della cartella esattoriale emessa a carico di G.F. a titolo di contributi consortili su terreni di proprietà della Stessa ricompresi nel perimetro di bonifica e manutenzione.

La commissione tributaria regionale, in particolare, nel rigettare l’appello del consorzio, ha evidenziato che la legge regionale 11/2003 (e successive modifiche), riproducendo la normativa statale, ha recepito il principio secondo cui la qualità di “consorziati-contribuenti” da parte dei proprietari di immobili posti all’interno del comprensorio di bonifica è acquisita “con la iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza” che “è reso pubblico con la trascrizione, ai sensi del R.D. n. 215 del 1933, art. 58)” (art. 17); costituendo “I contributi consortili”, oneri reali sugli immobili”, a norma dell’art. 26, comma 6. La CTR ha anche affermato che nel caso in esame non è in contestazione l’inclusione degli immobili di proprietà di parte appellata nel comprensorio di bonifica, ma piuttosto la esistenza delle opere realizzate dal consorzio e la loro idoneità a produrre concreti e diretti benefici attuali o futuri a favore dei predetti immobili, non avendo il consorzio, sul quale incombe il relativo onere probatorio, dimostrato l’esistenza della obbligazione contributiva a carico dell’appellato, “in ragione della produzione documentale prodotta generica ed inadatta a fornire i parametri del necessario specifico incremento di valore dell’immobile soggetto a contributo ed il diretto rapporto causale di detto incremento con le opere di bonifica (e con la loro manutenzione)”. La parte intimata non ha svolto difese al pari dell’agente della riscossione Equitalia Sud gpa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Consorzio articola due motivi di ricorso:

a) Violazione e/o falsa applicazione di legge (L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, comma 1, lett. a in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) consistita nell’avere la CTR disapplicato, e sostanzialmente abrogato, una norma della Regione Calabria nella parte in cui prevede che il contributo richiesto per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali è dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario”.

b) Violazione e/o falsa applicazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7,L. n. 2248 del 1865, art. 5, all. E in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) consistita nell’avere la CTR disapplicato illegittimamente il D.P.Giunta della Regione Calabria n. 27 del 2010, art. 3 senza che si potesse configurare neanche in astratto una ipotesi di disapplicazione e senza comunque che venisse indicata la violazione di una specifica norma di legge.

Il ricorso non è fondato.

I motivi di ricorso, riguardanti la normativa regionale applicabile al caso in esame, devono essere valutati congiuntamente.

Nelle more della fissazione del ricorso, la Corte Costituzionale con la sentenza 188/2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, comma 1, lett. a), “nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio””, ma ha precisato che la successiva L.R. Calabria n. 13 del 2017 ha posto rimedio a tale vulnus per il futuro, in quanto all’art. 1 ha novellato della L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, il comma 1 statuendo “senza più distinguere tra quota a) e quota b) – che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell’ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell’incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall’attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi del successivo art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall’immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell’opera e dell’attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore” (così Cass. 26395/2019).

Se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisivo ai fini della determinazione dell’an del contributo, determinante ai fini del quantum è l’accertamento della legittimità e congruità del Piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio (in tal senso Cass. 11722/2010).

Nella specie la CTR ha accertato che il Consorzio non solo non aveva provato il beneficio fondiario ma aveva fondato la sua difesa sul fatto che i contributi erano richiesti per i “fini istituzionali” del Consorzio e che gli stessi erano dovuti a prescindere dal beneficio fondiario.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Nulla per le spese, in assenza di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte:

-rigetta il ricorso.

-Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile tenutasi, con modalità da remoto, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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