Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19191 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 11/04/2017, dep.02/08/2017),  n. 19191

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4907/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

D.S.M., rappresentata e difesa, per procura speciale a

margine del controricorso, dagli avv.ti Angelo Cima e Pietro

Colucci, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell’avv.

Ida Palange, in Roma alle via Fabio Massimo, n. 107;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Molise, n. 52/03/11, depositata in data 5 luglio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11

aprile 2017 dal Cons. Luciotti Lucio.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Regionale del Molise accoglieva l’appello proposto da D.S.M. avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dalla predetta contribuente avverso il diniego di rimborso dell’IVA relativa all’anno di imposta 2004 fondato dall’ufficio finanziario sulla indetraibilità dei costi sostenuti fin dall’anno 2002 per la ristrutturazione del capannone in cui la contribuente aveva esercitato l’attività di allevamento avicolo, in quanto di proprietà di terzi;

– che i giudici di appello hanno valorizzato la circostanza che la contribuente aveva dimostrato di essere titolare fin dal 1980 del diritto di superficie sul terreno in cui era stato realizzato il capannone, concessole dal coniuge proprietario con scrittura privata con sottoscrizioni autenticate e, quindi, avente data certa, e di aver sostenuto le spese per la ristrutturazione del capannone e di averlo da sempre utilizzato per l’espletamento dell’attività aziendale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che con il motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate ha dedotto la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, in combinato disposto dagli artt. 934,952,1372 e 2643 c.c., sostenendo che avevano errato i giudici di appello nel ritenere detraibile l’IVA relativa ai costi sostenuti dalla contribuente per la ristrutturazione di un capannone insistente su terreno di proprietà di terzi (nella specie, il coniuge), in assenza di un titolo che attribuisse a quella il godimento pieno ed esclusivo, avente data certa, come tale opponibile a terzi (e quindi anche all’amministrazione finanziaria), provandosi solo in tal modo il requisito dell’inerenza di. quei costi all’attività d’impresa;

– che il motivo, che pone la questione della prova dell’inerenza dei costi sostenuti dal contribuente per la ristrutturazione di un immobile (nella specie, un capannone) realizzato su terreno di proprietà di terzi, per i quali la contribuente chiede il rimborso, è infondato e va rigettato;

– che, invero, diversamente da quanto sostenuto dall’Agenzia ricorrente, non è il titolo, di proprietà o di godimento di bene altrui, regolarmente trascritto e, come tale, opponibile ai terzi, che rende necessariamente inerente una spesa connessa a quel bene, e, quindi, detraibile l’IVA corrispondente, nè è l’unico mezzo idoneo a provare la sussistenza di detto requisito, avendo questa Corte al riguardo sostenuto, che “in materia d’IVA, in virtù del principio fondamentale di neutralità, il contribuente può portare in detrazione l’imposta assolta sulle spese di ristrutturazione dell’immobile destinato all’esercizio dell’attività d’impresa, anche se non ne è proprietario, ma conduttore o comodatario, essendo irrilevanti la disciplina civilistica e gli accordi intercorsi tra le parti, salvo che i costi siano fittizi e sia, perciò, configurabile una fattispecie fraudolenta” (Cass. n. 6200 del 2015 e la giurisprudenza ivi citata; v., in tema di imposte sui redditi, Cass. n. 1788 del 2017);

– che già con sentenza n. 10943 del 2007 questa Corte, esaminando un caso analogo a quello qui vagliato, avente ad oggetto i costi di costruzione di un immobile asseritamente strumentale realizzato da una società commerciale sul terreno di proprietà di altra società in forza di un diritto di superficie sul predetto terreno, ha affermato che la circostanza che il diritto di superficie sia stato costituito con atto avente data certa anteriore alla richiesta di rimborso ed alla realizzazione del manufatto, non costituisce prova anche del requisito della inerenza di quei costi che il contribuente intende portare in detrazione, e che pertanto, “anche ammesso che si possa ritenere provato che il diritto di superficie sia stato costituito prima della richiesta di rimborso e della realizzazione del manufatto, non è detto che con ciò sia provato anche il requisito della inerenza”;

– che, in definitiva, quello cui deve aversi riguardo ai fini della detraibilità dell’IVA è la strumentalità dell’immobile, oggetto dei lavori di ristrutturazione o miglioramento, all’attività dell’impresa, a prescindere dalla proprietà del bene da parte del soggetto che esegue i lavori (Cass. n. 6200/2015 cit.), nel senso che deve risultare provato che le spese sono state sostenute “nell’esercizio dell’impresa, al fine della realizzazione del miglior esercizio dell’attività imprenditoriale e dell’aumento della redditività della stessa, e che, ovviamente, risultino dalla documentazione contabile” (Cass. n. 13327 del 2011, in materia di imposte dirette; cfr., in materia di IVA, Cass. n. 10079 del 2009, n. 3544 del 2010); principio, questo, che si pone in linea con le pronunce della Corte di giustizia che – come si legge in Cass. n. 6200/2015 cit. – “non ha mancato di ricordare che l’obbligo del fisco nazionale di rimborsare l’eccedenza – dell’IVA si riconnette al diritto del contribuente all’immediato diritto a detrazione (sentenza C-286/94 del 18/12/1997, Molenheide Bvba), secondo un sistema diretto ad esonerare interamente l’imprenditore dall’IVA dovuta o pagata nell’ambito delle sue attività economiche (sentenza C-110/98 del 21/03/2000, Gabalfrisa SL). La Corte di Lussemburgo ha ripetutamele ribadito che, ai fini di stabilire se sia detraibile, o meno un’attività di acquisto o di ristrutturazione di un bene da adibire all’esercizio dell’impresa, deve aversi riguardo all’intenzione del soggetto passivo di imposta, confermata da elementi obiettivi, di utilizzare un bene o un servizio per fini aziendali; il che consente di determinare se, nel momento in cui procede all’operazione a monte, detto soggetto passivo agisca come tale, e debba dunque poter beneficiare del diritto a detrazione dell’IVA dovuta o assolta per i detti beni e servizi (sentenze C- 97/90 dell’11/07/1991, Lennartz, e C400/98 del 08/06/00, Breitshol; conf. C-334/10 del 19/07/2012)”;

– che, nel caso di specie, la ricorrente non ha fatto questione di effettiva strumentalità dell’immobile ristrutturato dalla D.S. (ma non di proprietà della medesima) all’attività da questa svolta, negando l’inerenza dei costi all’uopo sostenuti solo per l’assenza di un titolo che legittimasse l’utilizzo di quell’immobile da parte della contribuente, con la conseguenza che il motivo, sulla base dei suesposti principi, non può che essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

 

rigetta il motivo di ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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