Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19190 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 28/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 28/09/2016), n.19190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12181-2015 proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI (OMISSIS) – “(OMISSIS)”, P.I. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 50, presso lo studio dell’avvocato

LUIGI NAPOLITANO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GHERARDO MARONE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.N., C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

e contro

P.V.J., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 15844/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA depositata il 10/07/2014 R.G.N. 18880/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Don. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito l’Avvocato NAPOLITANO LUIGI;

udito l’Avvocato CARLO LEPORE per delega verbale Avvocato LEPORE M.

CLAUDIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso o in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con distinti ricorsi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, i litisconsorti indicati in epigrafe esponevano di essere stati assunti, in qualità di lettori di madrelingua, dalla Università degli Studi (OMISSIS) di (OMISSIS), con contratti di diritto privato a tempo determinato, stipulati ai sensi del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28 e più volte rinnovati sino alla sottoscrizione dell’ultimo contratto relativo all’anno (OMISSIS). Precisavano che il Pretore di Napoli, con la sentenza n. 2466 del 1998, passata in giudicato, aveva convertito il rapporto in contratto a tempo indeterminato decorrente dalla prima assunzione, sicchè, in esecuzione della sentenza, l’Università aveva continuato ad avvalersi delle loro prestazioni, nei limiti dell’orario contrattualmente previsto di 125 ore annue. Lamentavano la inadeguatezza della retribuzione e chiedevano la condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive, da quantificarsi tenendo conto, a far data dal (OMISSIS), della “retribuzione contributiva (minimale INPS) sulla quale erano state operate le trattenute previdenziali”.

2 – L’Università degli Studi (OMISSIS), nel resistere alle domande, deduceva che, a seguito della entrata in vigore del D.L. 14 gennaio 2004, n. 2, convertito nella L. 5 marzo 2004, n. 63, gli originari ricorrenti erano stati invitati a sottoscrivere il contratto di lavoro in qualità di collaboratori esperti linguistici, ma la proposta non era stata accettata in quanto i lettori, facendo leva sul precedente giudicato, avevano sostenuto che i loro rapporti, non riconducibili a quelli previsti dal decreto sopra richiamato, non potevano essere disciplinati dalla contrattazione collettiva. Ritenendo illegittimo detto rifiuto, la Università chiedeva, in via riconvenzionale, al Tribunale di qualificare i ricorrenti collaboratori esperti linguistici e di disporne il conseguente inquadramento.

3 – Il giudice di primo grado, in accoglimento dei ricorsi, dichiarava il diritto dei ricorrenti a percepire, in proporzione all’orario svolto e tenuto conto dell’anzianità maturata, la retribuzione annuale prevista per i ricercatori universitari a tempo definito e condannava la resistente al pagamento delle differenze retributive da quantificarsi in separato giudizio.

4 – Avverso detta decisione proponeva appello l’Università lamentando l’omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale e rilevando che non poteva essere pronunciata condanna al pagamento delle differenze retributive, poichè i ricorrenti avevano sempre ricevuto il trattamento economico agli stessi spettante ai sensi del D.L. n. 2 del 2004.

5 – La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 4377 del 5 agosto 2011, ricostruito il quadro normativo, rilevava, in sintesi, che gli appellati non potevano essere qualificati collaboratori esperti linguistici, perchè il rapporto a tempo indeterminato si era instaurato con l’Università in forza della sentenza passata in giudicato, per cui occorreva solo determinare la figura contrattuale cui parametrare il trattamento economico degli ex lettori. Riteneva che a tal fine dovesse farsi ricorso alla retribuzione prevista per il professore associato e, pertanto, dichiarava “il diritto delle parti appellate al trattamento retributivo corrispondente al livello di professore associato a tempo definito, rapportato all’orario di lavoro in concreto svolto, all’anzianità maturata nonchè alla dinamica salariale”.

6 – Con atto notificato il 31 luglio 2012 l’Università degli Studi (OMISSIS) domandava la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, con i quali censurava la decisione della Corte territoriale per violazione dell’art. 112 c.p.c. nonchè per errata interpretazione ed applicazione della normativa dettata dalla L. n. 236 del 1995 e dalla L. n. 63 del 2004, art. 4.

7 – I controricorrenti, nel concludere per il rigetto del ricorso, precisavano di non avere mai acquisito la qualifica di collaboratori ed esperti linguistici, sicchè la Università non poteva invocare l’applicazione della L. n. 236 del 1995 e della L. n. 240 del 2010 in quanto il loro rapporto si fondava solo sulla sentenza passata in giudicato, che aveva convertito l’originario contratto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato.

8 – Con sentenza del 10 luglio 2014 n. 15.844 questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto nei confronti di G.F.C. ed estinto il giudizio di legittimità riguardo agli altri intimati, ritenendo applicabile alla fattispecie la L. n. 240 del 2010, art. 26, comma 3. Precisava che gli originari ricorrenti, “lettori di lingua straniera ed ora collaboratori esperti linguistici”, a seguito del nuovo assetto dato dal legislatore alla materia, avevano ottenuto quanto domandato, sicchè non vi era ragione per dubitare della legittimità costituzionale e della conformità alle norme comunitarie della normativa intervenute in corso di causa.

9 – Il ricorso della Università degli Studi di (OMISSIS) (OMISSIS) domanda la revocazione della sentenza sulla base di un unico motivo. Resistono con controricorso M.N., + ALTRI OMESSI

Non svolgono attività difensiva in questa sede P.V.J., + ALTRI OMESSI

Le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – L’Università degli Studi di (OMISSIS) – (OMISSIS) domanda la revocazione della sentenza per “erroneità dei presupposti di fatto in relazione all’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4”. Sottolinea che la normativa applicata dalla Corte si riferisce unicamente ai “collaboratori esperti linguistici”, qualifica, questa, mai formalmente attribuita agli originari ricorrenti, essendo incontestato fra le parti che, a seguito della mancata sottoscrizione del contratto proposto dalla Università, gli ex lettori hanno continuato a prestare la loro attività in forza della sentenza pretorile che aveva ritenuto illegittima la apposizione del termine e trasformato il rapporto in contratto a tempo indeterminato. La decisione è, dunque, fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa dagli atti.

2.1 – Rileva preliminarmente il Collegio che la domanda di revocazione deve essere dichiarata inammissibile quanto alla posizione di K.J.P., + ALTRI OMESSI

L’inesistenza della notificazione rende inapplicabile il disposto dell’art. 291 c.p.c., giacchè l’ordine di rinnovazione presuppone un vizio che comporti la nullità della notifica e non può essere emesso allorquando il procedimento notificatorio non sia stato neppure avviato dalla parte tenuta all’adempimento.

Parimenti non è applicabile alla fattispecie l’art. 331 c.p.c., posto che, in caso di domande di identico contenuto proposte da più lavoratori contro un medesimo datore di lavoro, pur nell’identità delle questioni, permane autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici e delle singole causae petendi, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte e la sentenza che le definisce, sebbene formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite, le quali conservano la loro autonomia anche ai fini delle successive impugnazioni (in tal senso Cass. 14.1.2005 n. 642).

2.2 – Il ricorso è, poi, manifestamente infondato nei confronti di G.F.C., perchè la sentenza della quale si domanda la revocazione, per errore di fatto che avrebbe determinato la erronea dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità, ha differenziato la posizione della G., ritenendo inammissibile il ricorso proposto nei confronti di quest’ultima, perchè non notificato.

2.3 – La domanda di revocazione è, invece, fondata quanto agli ulteriori litisconsorti indicati in epigrafe, poichè la pronuncia è viziata dall’errore di fatto denunciato in ricorso, come reso evidente dallo svolgimento del processo nel quale si evidenzia che i docenti “originariamente lettori di lingua straniera ed ora collaboratori linguistici” avevano agito in giudizio chiedendo il riconoscimento del loro diritto alla retribuzione commisurata a quella dei ricercatori universitari a tempo definito, in proporzione all’orario svolto.

In realtà i controricorrenti non avevano mai formalmente acquisito la qualifica di “collaboratori linguistici”, essendosi rifiutati di sottoscrivere il relativo contratto, ed avevano agito in giudizio per chiedere che il trattamento retributivo, adeguato alla qualità e quantità della prestazione resa, fosse determinato, non con riferimento alla disciplina dettata dalla legge e dalla contrattazione collettiva per i collaboratori, a loro dire inapplicabile per le ragioni sopra esposte, bensì considerando che il titolo del rapporto era rappresentato dalla sentenza del Pretore di Napoli, che aveva convertito i contratti stipulati per l’espletamento delle mansioni di lettore di lingua straniera in rapporti a tempo indeterminato.

La Corte, con la sentenza della quale si chiede la revocazione, non ha pronunciato sulla qualificazione dei rapporti dedotti in giudizio e, nel ritenere applicabile, ai fini della estinzione del giudizio, la L. n. 240 del 2010, art. 26 si è limitata ad assumere, quale dato incontestato, un presupposto di fatto, ossia il possesso della qualifica di collaboratore, chiaramente smentito dal contenuto degli atti processuali dello stesso giudizio di legittimità.

Sussiste, pertanto, il denunciato errore revocatorio configurabile allorquando “la Corte sia incorsa in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale” (Cass. 12.12.2012 n. 22868).

L’avere ritenuto, quale dato incontestato (in realtà smentito dagli atti, e dalla affermazione della Corte di Napoli, nella sentenza sulla quale il collegio era chiesto di pronunziare), che i controricorrenti e gli intimati avessero acquisito la qualifica di collaboratori esperti linguistici ed avessero agito in giudizio per chiedere il trattamento retributivo riconosciuto dalla L. n. 63 del 2004, come interpretata dalla L. n. 240 del 2010, ha indotto la Corte a dichiarare erroneamente l’estinzione del giudizio, pur in assenza dei presupposti richiesti per la pronuncia.

2.4 – In merito va, infatti, rilevato che la L. n. 240 del 2010, art. 26, comma 3, fornisce una interpretazione autentica del D.L. n. 2 del 2004, art. 1, comma 1, con il quale era stato riconosciuto agli ex lettori, divenuti collaboratori esperti linguistici, “un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli”. La prima parte dell’art. 26, comma 3, chiarisce che il riconoscimento ai collaboratori ex lettori di un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito ha effetto soltanto “sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, art. 4 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 1995, n. 236”. A partire da quel momento, il trattamento economico fondamentale è individuato dalla contrattazione collettiva di comparto, secondo il disposto del D.L. n. 120 del 1995, art. 4 che rappresenta tuttora la norma di base del nuovo regime.

La seconda parte dell’art. 26, comma 3, compie un ulteriore riconoscimento e stabilisce che la conservazione dei diritti acquisiti nel periodo anteriore al 1995 comporta anche il diritto dei collaboratori ex lettori alla corresponsione della differenza “tra l’ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato D.L. n. 2 del 2004”, cioè la retribuzione spettante nel 1994 ad un ricercatore confermato a tempo definito, “e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata”.

La volontà del legislatore, manifestata attraverso la prima e la seconda parte dell’art. 26, comma 3, è diretta, dunque, a chiarire che la norma del 2004 implica il riconoscimento ai collaboratori ex lettori di un trattamento economico corrispondente a quello dei ricercatori confermati “sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, art. 4 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 1995, n. 236”.

Muovendo da detta interpretazione del dato normativo questa Corte ha già evidenziato che è “logico dedurre che la norma, laddove ha previsto che: “Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge” non possa che riferirsi ai giudizi aventi ad oggetto le pretese dei collaboratori ex lettori nei termini di cui ai commi 1 e 2″ (Cass. 20 maggio 2016 n. 10452).

Essendo, dunque, imprescindibile un collegamento tra la previsione processuale di estinzione dei processi e la disposizione che disciplina le pretese sostanziali, non devono essere dichiarati estinti tutti i processi nei quali gli ex lettori avanzino pretese nei confronti delle università, ma solo quelli nei quali rilevi il nuovo assetto dato dal legislatore alla materia, senza che ne derivi una vanificazione dei diritti azionati (in tal senso in motivazione Corte Cost. 24.4.2013 n. 99).

L’intervento normativo del 2010, infatti, costituisce una sorta di transazione legislativa, diretta a dare pronta e certa esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia ed a stabilire definitivamente il trattamento economico spettante ai collaboratori linguistici, fissando anche i parametri per il riconoscimento dei diritti pregressi maturati nei rapporti di lavoro precedenti. Detto intervento non lede il diritto di azione in quanto “realizza – nella misura e con le modalità ritenute dal legislatore compatibili con i limiti, ragionevolmente apprezzati, consentiti dalle circostanze nelle quali esso si è trovato ad operare – le pretese fatte valere dagli interessati” (in tal senso Cass. 24 luglio 2014 n. 16924, Cass. 8 agosto 2014 n. 17824 e Cass. 23 settembre 2014 n. 19992).

Ne discende l’inapplicabilità alla fattispecie in disamina della disposizione estintiva, sia perchè gli originari intimati formalmente non rivestivano la qualifica di collaboratori esperti linguistici, tanto che a seguito della domanda riconvenzionale il thema decidendum era stato esteso anche alla questione dell’inquadramento, sia perchè il trattamento economico riconosciuto dalla Corte territoriale va ben oltre quello fissato dalla norma sopra richiamata.

2.5 – A dette considerazioni, già assorbenti, si deve aggiungere che in nessun caso avrebbe potuto essere dichiarata da questa Corte l’estinzione del giudizio, essendosi formato giudicato interno sul capo della sentenza di appello che aveva escluso la applicabilità al giudizio della L. n. 240 del 2010, art. 26 perchè ritenuto riferibile ai soli lettori che, a seguito della sottoscrizione di un nuovo contratto, avevano acquisito la qualifica di collaboratore esperto linguistico, maturando il diritto al relativo trattamento economico (pag. 10 della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4377/2011). Ed è tal capo che, nella sua consistenza grafica, non è stato percepito dalla sentenza n. 15844/2014.

3 – La sentenza impugnata va, pertanto, revocata, nei limiti soggettivi che discendono da quanto evidenziato nei punti 2.1 e 2.2, con conseguente rinnovazione, in sede rescissoria, del giudizio di cassazione.

3.1 – Con il ricorso iscritto al n. 18880/2012 l’Università degli Studi di (OMISSIS) – “(OMISSIS)” denunciava, ex art. 360 c.p.c., n. 4 “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. – error in procedendo”, rilevando che la Corte di Appello, pur pronunciando sulla sola impugnazione dell’Università, volta ad ottenere il rigetto della domanda proposta dagli appellati e l’accoglimento della riconvenzionale, relativa allo status giuridico da riconoscere agli originari ricorrenti, aveva riformato la sentenza di primo grado parificando gli ex lettori, quanto al trattamento retributivo, ai professori associati a tempo definito anzichè ai ricercatori confermati, e ciò aveva fatto in assenza di un motivo di gravame, principale o incidentale, riguardante il parametro utilizzato dal Tribunale ed in violazione del divieto di reformatio in peius.

3.2 – Il secondo motivo di ricorso, anch’esso riproposto in questa sede, censurava la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 236 del 1995 nonchè della L. n. 63 del 2004, art. 4. Sosteneva, in sintesi, l’Università ricorrente che doveva essere accolta la domanda riconvenzionale, con la quale era stato chiesto al Tribunale di dichiarare che i ricorrenti, sebbene riammessi in servizio in virtù di sentenza definitiva del Pretore di Napoli, dovevano essere inquadrati nel profilo di collaboratore esperto linguistico, con conseguente applicazione della disciplina dettata dal CCNL per il Comparto Università. Rilevava al riguardo che la L. n. 236 del 1995 aveva soppresso la figura del lettore di lingua straniera, sostituendola con quella del collaboratore, sicchè i ricorrenti non potevano pretendere di conservare la precedente qualifica solo perchè la trasformazione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato era stata disposta con sentenza passata in giudicato. Precisava al riguardo che detta sentenza nulla aveva statuito quanto al trattamento retributivo, sicchè non erano pertinenti i richiami alla giurisprudenza di legittimità, che aveva escluso la applicabilità della normativa di legge ai rapporti interessati da statuizioni passate in giudicato, poichè in quel caso i rapporti stessi erano stati compiutamente disciplinati dal titolo giudiziale, anche con la individuazione del trattamento economico spettante.

4 – Il primo motivo di ricorso è fondato.

Va premesso che allorquando venga denunciato un error in procedendo, il sindacato di legittimità è esteso al “fatto processuale”, per cui la Corte è legittimata all’esame diretto degli atti.

Nel caso di specie va detto che con gli originari atti introduttivi dei giudizi di primo grado i ricorrenti avevano domandato l’adeguamento retributivo ex art. 36 Cost. ed avevano indicato, quale parametro di riferimento, la retribuzione contributiva indicata nelle buste paga, in relazione alla quale erano state operate le trattenute previdenziali.

Il Tribunale di Napoli, invece, aveva ritenuto che la retribuzione dovesse essere quantificata in relazione al trattamento retributivo riservato ai ricercatori universitari a tempo definito, da commisurarsi all’orario effettivo di lavoro ed all’anzianità maturata.

La sentenza era stata appellata dalla sola Università che, oltre a lamentare l’omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale, aveva anche censurato il capo della decisione relativo alla ritenuta sussistenza di differenze retributive, da quantificarsi in separato giudizio, rilevando che i ricorrenti avevano sempre ricevuto somme non inferiori a quelle previste dal D.L. n. 2 del 2004, con il quale era stato stabilito il criterio fatto proprio dal Tribunale.

Poichè gli appellati si erano limitati a chiedere il rigetto del gravame, la Corte di Appello non poteva, in assenza di uno specifico motivo di impugnazione ed in violazione del divieto di reformatio in peius, affermare che il trattamento retributivo spettante agli ex lettori doveva essere commisurato alla retribuzione contrattuale del professore associato a tempo definito, anzichè a quella prevista in favore del ricercatore confermato.

Incorre, infatti, nel vizio di ultrapetizione il giudice di appello che esamini una questione non espressamente prospettata nei motivi di impugnazione e che non possa ritenersi neppure tacitamente proposta, non essendo in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate e non costituendone l’antecedente logico giuridico.

E’ stato, inoltre, evidenziato da questa Corte che “il divieto di reformatio in peius costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell’impugnazione di merito ed in tema di acquiescenza, che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, per cui, una volta stabilito il quantum devolutum, l’appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l’appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall’acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado” (Cass. 8.11.2013 n. 25244).

Nel caso di specie nè l’Università nè gli appellati avevano censurato il parametro utilizzato dal giudice di primo grado per quantificare la retribuzione (l’Università, infatti, aveva solo sostenuto che non poteva essere pronunciata condanna, sia pure generica, al pagamento delle differenze retributive perchè la retribuzione corrisposta era già stata commisurata a quella del ricercatore a tempo definito) sicchè per i principi sopra richiamati era preclusa alla Corte ogni pronuncia al riguardo.

5 – Parimenti fondato è il secondo motivo con il quale l’Università ha sostanzialmente dedotto che la sentenza del Pretore di Napoli, che aveva convertito ab origine i rapporti in contratti a tempo indeterminato, non aveva statuito sul trattamento economico e normativo spettante agli originari ricorrenti, sicchè questi ultimi non potevano pretendere la conservazione della qualifica di lettori, ormai soppressa dal legislatore e sostituita con quella di collaboratore esperto linguistico.

5.1 – Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28 in forza del quale sono stati stipulati i primi contratti intercorsi fra l’Università ricorrente e gli intimati, prevedeva che i rettori potessero assumere, con contratto di diritto privato di durata non superiore all’anno accademico, lettori di madrelingua straniera “in relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli studenti che frequentano i corsi di lingue” e stabiliva che le prestazioni ed i corrispettivi dovessero essere determinati dal consiglio di amministrazione dell’università, al quale era imposto, quale limite, il non superamento del livello retributivo iniziale del professore associato a tempo definito.

5.2 – Con sentenze del 30 maggio 1989 e del 2 agosto 1993 la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha ritenuto detta normativa contraria all’art. 48 del Trattato, nella parte in cui stabiliva che i contratti tra università e lettori di lingua straniera non potessero protrarsi oltre l’anno, sicchè il legislatore è intervenuto a disciplinare nuovamente la materia, inizialmente con una serie di decreti legge non convertiti e reiterati (a partire dal D.L. 21 dicembre 1993 n. 530), e poi con il D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni nella L. 21 giugno 1995 n. 236, con la quale sono stati anche fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge non convertiti. 5.3 – Con questa disciplina, tuttora vigente, si è stabilito che le Università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, “con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero, per esigenze temporanee, con contratto a tempo determinato” “collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere”.

E’ stato, poi, previsto che l’entità della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività dovessero essere fissati, “fino alla stipulazione del primo contratto collettivo”, dai consigli di amministrazione delle università in sede di contrattazione decentrata.

Infine il legislatore, dopo avere affermato il principio della necessità della selezione pubblica finalizzata alla assunzione, per ottemperare al giudicato della Corte di Giustizia, ha stabilito che dovessero essere assunti prioritariamente “i titolari dei contratti di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28 in servizio nell’anno accademico (OMISSIS), nonchè quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell’incarico salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità o da soppressione del posto”, precisando che “il personale predetto… conserva i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti”.

5.4 – Con la sentenza 26 giugno 2001, in causa c – 212/99, la Corte di Giustizia ha, però, nuovamente censurato lo Stato italiano per non “aver assicurato il riconoscimento dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, riconoscimento invece garantito alla generalità dei lavoratori nazionali”. La Corte, adita dalla Commissione ai sensi dell’art. 226 del Trattato, ha osservato che, pur a fronte di una legislazione nazionale volta a garantire la conservazione dei diritti quesiti, l’esame delle prassi amministrative e contrattuali in essere presso sei università italiane aveva fatto emergere situazioni discriminatorie (punti da 31 a 34), non giustificabili con il richiamo alla autonomia degli enti pubblici interessati. Ha, poi, aggiunto che il principio della necessaria conservazione dei diritti quesiti maturati dagli ex lettori nei rapporti precedenti, diritti garantiti dalla L. n. 230 del 1962 in caso di conversione del contratto a termine, non poteva essere eluso facendo leva sulla non comparabilità delle situazioni a confronto, derivante per gli ex lettori dalla necessità della selezione pubblica. Ciò perchè entrambe le discipline prevedono “allo scopo di tenere in considerazione l’esperienza professionale dei lavoratori, la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato, garantendo la conservazione dei diritti quesiti maturati nell’ambito dei rapporti di lavoro precedenti” (punti 28 e 29).

5.5 – Si è avuto successivamente un nuovo intervento del legislatore nazionale che, al fine di dare esecuzione alla sentenza – e con riferimento alle Università italiane ivi considerate – con il D.L. 14 gennaio 2004, n. 2, art. 1, convertito con modificazioni nella L. 5 marzo 2004, n. 63, ha così disposto: “ai collaboratori linguistici, ex lettori di madrelingua straniera delle Università degli Studi della (OMISSIS), già destinatari di contratti stipulati ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28, abrogato dal D.L. 21 aprile 1995, n. 120, art. 4, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 1995, n. 236, è attribuito, proporzionalmente all’impegno orario assolto, tenendo conto che l’impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli; tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l’esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente”.

5.6 – Nei confronti della Repubblica Italiana è stata avviata, con ricorso del 4 marzo 2004, una procedura finalizzata all’irrogazione di sanzioni per l’inosservanza di obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, avendo la Commissione delle Comunità europee ritenuto che l’Italia non avesse dato piena esecuzione alla citata decisione del 26 giugno 2001.

Con sentenza 18 luglio 2006, in causa C-119/04, la Corte di Giustizia CE ha accertato l’inadempimento dei suddetti obblighi, limitatamente alla situazione esistente prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 2 del 2004, escludendone, invece, la permanenza all’esito del nuovo intervento normativo del legislatore nazionale. Ha ritenuto, infatti, che gli elementi offerti dalla Commissione non consentissero di esprimere un giudizio di inadeguatezza dei parametri utilizzati per la ricostruzione della carriera degli ex lettori, tanto più che il legislatore nazionale aveva fatto salvi i trattamenti più favorevoli (punti da 35 a 39).

5.7 – Infine con la L. n. 240 del 2010, art. 26, comma 3, il legislatore ha interpretato il citato D.L. n. 2 del 2004, precisando che “in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 26 giugno 2001, nella causa C – 212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all’impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28 sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, art. 4 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest’ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l’importo corrispondente alla differenza tra l’ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato D.L. n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 1995, n. 236.”.

5.8 – Anche la norma di interpretazione autentica richiama, al pari del D.L. n. 120 del 1995, art. 4 la contrattazione collettiva di comparto che già con l’art. 51 del CCNL 21.5.1996, previo rinvio alla decretazione di urgenza, aveva compiutamente disciplinato il rapporto intercorrente con i collaboratori esperti linguistici, stabilendone le mansioni, l’orario di lavoro, il trattamento retributivo fondamentale. L’art. 22 del CCNL 15 maggio 2003 aveva, poi, previsto che in sede di contrattazione integrativa di Ateneo sarebbe stata data “applicazione alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26.1.2001 nella causa C – 212/99, relativa agli ex lettori di lingua straniera rientranti in tale sentenza, attraverso la definizione di una struttura retributiva per la categoria dei CEL che riconosca l’esperienza acquisita” ed aveva precisato che a tal fine sarebbe stata considerata “come decorrenza iniziale dell’anzianità la data di stipula del primo contratto di lavoro D.P.R. n. 382 del 1980, ex art. 28 e/o come CEL L. n. 236 del 195, ex art. 4 (o precedenti normative)…”.

6 – Dalla ricostruzione del quadro normativo sintetizzata nel punto 5 emerge che, a seguito della abrogazione del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28 è stata soppressa la figura del lettore di lingua straniera, sostituita con quella del “collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre” e contestualmente il legislatore ha previsto che gli ex lettori, ai quali veniva riconosciuto un diritto assoluto di precedenza ai fini della assunzione, dovessero essere inquadrati nel ruolo dei collaboratori, sia pure conservando i diritti acquisiti in relazione ai precedenti contratti a termine.

Nell’interpretare la normativa succedutasi nel tempo, questa Corte ha evidenziato che la L. n. 236 del 1995, art. 4 colloca in una relazione di perfetta continuità la posizione dei collaboratori linguistici rispetto a quella degli ex lettori (Cass. 18.3.2005 n. 5909; Cass. 5.7.2011 n. 14705; Cass. 23.2.2012 n. 2710) ed ha anche aggiunto che la soppressione ex lege della figura del lettore, accompagnata dalla istituzione della nuova posizione, non consente di configurare una sorta di “ruolo ad esaurimento” per il rapporto di lettorato (Cass. 14.3.2008 n. 6994 e Cass. 13.5.2016 n. 9907).

Detti principi devono essere qui ribaditi, in quanto la conservazione del trattamento economico di miglior favore goduto dall’ex lettore, riconosciuta dal D.L. n. 120 del 1995, art. 4 dal D.L. n. 2 del 2004, art. 1 nonchè dalla contrattazione collettiva, attiene alla disciplina del rapporto ma non incide sulla sua natura nè sulla qualifica attribuita che, dopo la soppressione disposta dal legislatore, non può più essere quella di lettore, prevista dal primo contratto a termine.

7 – Nè a diverse conclusioni si può giungere nel caso sottoposto all’esame della Corte, caratterizzato dalla mancata stipula del contratto a tempo indeterminato D.L. n. 120 del 1995, ex art. 4 per il rifiuto opposto dagli ex lettori i quali, a giustificazione del diniego, avevano fatto leva sulla sentenza del Pretore di Napoli n. 2466 del 1998, passata in giudicato, che aveva dichiarato la sussistenza fra le parti di un rapporto a tempo indeterminato, decorrente dalla data della prima assunzione D.P.R. n. 382 del 1980, ex art. 28 e disposto la riammissione in servizio dei ricorrenti.

E’ incontestato fra le parti, e risulta anche dalla motivazione della decisione qui impugnata, che la sentenza passata in giudicato ha solo escluso la validità della clausola appositiva del termine di durata, senza statuire sulla disciplina del rapporto e senza pronunciare, nel merito, sulla domanda di adeguamento retributivo, ritenuta nulla per genericità delle allegazioni.

Ciò rende inapplicabile alla fattispecie il principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza n. 26561 del 2008, che ha escluso che il giudicato potesse essere superato dalla normativa sopravvenuta alla conclusione del primo contratto di lettorato, poichè in quel caso la statuizione, ormai intangibile, riguardava anche il trattamento retributivo spettante, di miglior favore rispetto a quello poi riconosciuto dal legislatore.

Gli attuali intimati, al contrario, hanno ottenuto solo l’accertamento della natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, sicchè, quanto alla disciplina dello stesso, pur in assenza della sottoscrizione del nuovo contratto previsto dal richiamato D.L. n. 120 del 1995, deve trovare applicazione in via analogica la normativa dettata dalla legge e dalla contrattazione collettiva, posto che, premesso che in detta normativa non è ravvisabile l’impedimento di cui all’art. 14 preleggi, comma 1, diversamente opinando, da un lato si finirebbe per attribuire ultrattività, quanto alla disciplina del rapporto, all’abrogato del D.P.R. 382 del 1980, l’art. 28 dall’altro gli ex lettori verrebbero privati delle tutele che la normativa nazionale ha dovuto riconoscere alla categoria per ottemperare alle pronunce della Corte di Giustizia richiamate al punto 5.

Va rammentato al riguardo che questa Corte, facendo leva sulla efficacia erga omnes delle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee ripetutamente affermata dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168 del 1991, n. 389 del 1989 e n. 113 del 1985 -, ha escluso che la applicabilità del D.L. n. 2 del 2004, art. 1 potesse essere circoscritta ai soli lettori assunti dalle università espressamente menzionate nel testo normativo (si rimanda a Cass. 26.3.2008 n. 7864ed alla giurisprudenza ivi richiamata).

Le medesime ragioni inducono il Collegio a dissentire dal principio di diritto recentemente affermato da Cass. 13 maggio 2016 n. 9907, che ha ritenuto inapplicabile la disciplina dettata per i collaboratori esperti linguistici al lettore che, avendo ottenuto in via giudiziale l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non aveva sottoscritto il nuovo contratto di assunzione.

Invero la disciplina più volte citata si è resa necessaria per adeguare l’ordinamento interno al diritto dell’Unione e detta finalità deve essere necessariamente apprezzata nella individuazione della normativa applicabile ai rapporti a tempo indeterminato instaurati con gli ex lettori, non all’esito delle procedure selettive di cui al D.L. n. 120 del 1995, art. 4 bensì per effetto di pronuncia giudiziale.

Anche in detta ipotesi sussiste l’esigenza prioritaria di assicurare le tutele imposte dalla richiamata sentenza della Corte di Giustizia del 26 giugno 2001, nella cui motivazione non a caso si afferma al punto 28 che, quanto al riconoscimento dei diritti quesiti, la trasformazione ope legis del rapporto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato deve essere equiparata alla conclusione di un nuovo contratto che, seppure stipulato all’esito di procedure selettive, era comunque volto a realizzare, dal punto di vista contenutistico e non formale, la medesima finalità di stabilizzazione del rapporto.

8 – La sentenza impugnata, che ha respinto la domanda riconvenzionale riproposta in sede di appello dall’Università ed ha riconosciuto agli appellati il trattamento retributivo commisurato a quello del professore associato a tempo definito, si pone in contrasto con quanto sopra affermato e va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di revocazione, attendendosi a quanto indicato nei punti 4, 6 e 7 ed ai principi di diritto di seguito enunciati:

a) la necessaria corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato ed il divieto di reformatio in peius, che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, impediscono all’appellato di giovarsi del gravame principale per ottenere effetti che solo l’appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall’acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado;

b) la L. n. 236 del 1995, art. 4 nell’abrogare del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28 istituendo la diversa posizione del collaboratore linguistico, non consente di configurare un “ruolo ad esaurimento” per il rapporto di lettorato;

c) la disciplina dettata dalla legge e dalla contrattazione collettiva per i collaboratori ed esperti linguistici è applicabile in via analogica al rapporto a tempo indeterminato intercorrente, in forza di sentenza passata in giudicato, fra l’università e l’ex lettore anche se non abbia sottoscritto il contratto di assunzione in qualità di c.e.l., ove la sentenza irrevocabile si sia limitata a dichiarare la nullità della clausola di durata senza statuire sugli aspetti economici e normativi del rapporto.

Non occorre provvedere, stante la mancata costituzione, sulle spese del giudizio di revocazione quanto alle posizioni degli intimati rispetto ai quali il ricorso è stato respinto o dichiarato inammissibile.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di K.J.P., + ALTRI OMESSI

Revoca nei confronti degli altri controricorrenti ed intimati la sentenza di questa Corte n. 15844/2014 e, pronunciando sul ricorso n. 18880/2012 R.G., accoglie entrambi i motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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