Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19190 del 21/09/2011

Cassazione civile sez. II, 21/09/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 21/09/2011), n.19190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA ANTONIO MANCINI 4, presso lo studio dell’avvocato

CLEMENTE FRASCARI, rappresentato e difeso dall’avvocato IOSSA

FRANCESCO PAOLO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di ROMA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 23941/2008 del TRIBUNALE di ROMA del 19/11/08,

depositata il 02/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI, che nulla

osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Parte ricorrente impugna la suindicata sentenza che aveva respinto il suo appello, sulla sola disposta compensazione delle spese, avverso la decisione del Giudice di Pace, che aveva accolto la sua opposizione a sanzioni amministrative in materia di violazione al codice della strada.

Il giudizio era stato introdotto con ricorso depositato in data 18 ottobre 2005.

2. Il giudice dell’appello così motivava: “rilevato che l’opposizione nel primo grado di giudizio è stata accolta per vizi formali della procedura e quindi a prescindere dall’accertamento della illegittimità sostanziale dell’atto; ritenuto che tale circostanza costituisca giusto motivo per la compensazione disposta da giudice di prime cure”.

3. – Motivi del ricorso.

Col primo motivo di ricorso viene denunciata “la violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 disp. att. c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 111 Cost.

in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”.

Osserva parte ricorrente che in presenza di una compensazione delle spese ingiustificata per la parte interamente vittoriosa l’iniziativa giudiziaria finisce col risultare “particolarmente antieconomica”, specie nel raffronto tra gli esborsi sostenuti per la difesa e alla modesta pretesa sanzionatoria.

Col secondo motivo viene denunciata la “violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 24 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”.

Oltre alle violazioni di legge indicate, lamenta parte ricorrente la mancata (o apparente) motivazione in ordine ai criteri e alle ragioni che avrebbero indotto a disporre la compensazione delle spese, dovendosi tale ritenere il generico richiamo alla sussistenza dei “giusti motivi” quando essi non si possano ricavare nè dalla motivazione nè dalla ricostruzione del fatto.

La parte ricorrente offre poi una ricostruzione delle modifiche normative e degli interventi giurisprudenziali sul punto, ricordando come una pronuncia recente delle Sezioni Unite della Corte ha escluso che potesse ritenersi motivo di compensazione delle spese la possibilità, offerta alla parte dall’ordinamento, di stare in giudizio di persona.

4. – Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

5. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso debba essere rigettato (se ammissibile in ordine al mancato deposito dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso). La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

6. – Il ricorso è infondato, 6.1 – Quanto alla ammissibilità, risultano depositati gli avvisi di ricevimento della notifica del ricorso effettuata a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ.. Le notifiche sono regolari.

6.2 – Sempre quanto all’ammissibilità del ricorso, occorre rilevarne la non conformità al disposto dell’art. 366-bis c.p.c., per la mancanza dei quesiti e la mancata indicazione del momento di sintesi quanto ai vizi di motivazione dedotti.

Va, inoltre, rilevata la mancata specificità dei motivi rispetto alla motivazione del giudice dell’appello in punto di compensazione delle spese. A fronte della motivazione adottata, che fornisce fondamento motivazionale alla disposta compensazione delle spese, facendo leva sull’esito del giudizio di opposizione, accolta in ragione di vizi formali della procedura, parte ricorrente nel suo ricorso non attacca specificamente tale aspetto, limitandosi a richiamare gli orientamenti giurisprudenziali in punto omessa (o apparente) motivazione, nonchè quelli che indicano i possibili giusti motivi che possono essere posti a fondamento di tale pronuncia.

6.3 Occorre osservare anche che al provvedimento impugnato non resta applicabile, ratione temporis, la nuova formulazione dell’art. 92 c.p.c., secondo la quale il giudice può compensare le spese tra le parti, se vi è soccombenza reciproca o se concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione. La disciplina, in materia di regolazione delle spese giudiziali, introdotta dalla L. n. 263 del 2005, art. 2 è applicabile, infatti, soltanto ai procedimenti introdotti dopo la sua entrata in vigore, inizialmente fissata al 1 gennaio 2006 e poi prorogata al 1 marzo 2006. Il giudizio in questione risulta introdotto con ricorso depositato nell’ottobre 2005.

6.4 In ogni caso non sussiste la violazione di legge denunciata, poichè nel caso in questione vi è motivazione, seppure sintetica.

Quanto al vizio di motivazione, occorre rilevare che il motivo indicato, inserito nella specificità della vicenda sostanziale e processuale, appare idoneo a concretare la disposta compensazione delle spese.

7. La memoria depositata non fornisce elementi di valutazione ulteriori rispetto a quelli già esaminati, tali da consentire di giungere ad una diversa conclusione. Il ricorso va, quindi, respinto.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011

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