Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19190 del 07/09/2010

Cassazione civile sez. I, 07/09/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 07/09/2010), n.19190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Q.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIA

DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato DE PAOLA GABRIELE,

che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto N. R.G. 694/08 V.G. della CORTE D’APPELLO di BARI

del 20/01/09, depositato il 28/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

e’ solo presente l’avvocato De Paola Gabriele, difensore del

ricorrente;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO ROSARIO GIOVANNI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che Q.M., con ricorso del 27 febbraio 2009, ha impugnato per cassazione con regolamento necessario di competenza – deducendo un unico motivo di censura, illustrato con memoria -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Bari depositato in data 28 gennaio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del Q. volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha eccepito l’incompetenza per territorio della Corte adita e, nel merito, ha concluso per l’inammissibilita’ o l’infondatezza del ricorso -, ha dichiarato la propria incompetenza, indicando come competente la Corte d’Appello di Roma, ed ha compensato per intero tra le parti le spese del giudizio;

che il Ministro dell’economia e delle finanze, benche’ ritualmente intimato, non si e’ costituito;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 12.000,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso dell’8 ottobre 2008, era fondata sui seguenti fatti:

a) il Q., appartenente all’Esercito Italiano ed impiegato in missione internazionale in (OMISSIS), asseritamente creditore del trattamento di missione anche nei giorni di cosiddetto “riposo compensativo”, aveva proposto – con ricorso del 26 aprile 2000 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio;

b) il Tribunale adito non aveva ancora deciso la causa;

che la Corte d’Appello di Bari, con il suddetto decreto impugnato, ha declinato la propria competenza per territorio a conoscere la domanda di equa riparazione, osservando che tale competenza, anche con riferimento ai giudizi presupposti celebrati dinanzi ad organi diversi da quelli della giurisdizione ordinaria, spetta esclusivamente al giudice del luogo di commissione dell’illecito, con conseguente competenza della Corte d’Appello di Roma.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il motivo di censura, il ricorrente critica il decreto impugnato, sostenendo che la competenza territoriale a conoscere le cause di equa riparazione, per l’irragionevole ritardo del giudizio presupposto celebrato dinanzi al giudice amministrativo, va individuata anche con riferimento al foro alternativo, di cui all’art. 25 cod. proc. civ, costituito dal luogo nella cui circoscrizione deve eseguirsi l’obbligazione, cioe’ presso il domicilio del creditore;

che, pronunciando sul ricorso, deve dichiararsi la competenza della Corte d’Appello di Perugia;

che, infatti, con le recenti ordinanze di questa Corte nn. 6306 e 6307 del 16 marzo 2010 – pronunciate a sezioni unite in sede di risoluzione di contrasto fra pronunce difformi delle sezioni semplici -, e’ stato enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di equa riparazione per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen., richiamato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1 va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, anche nel caso in cui un segmento dello stesso giudizio si sia concluso dinanzi alla Corte di cassazione, non ostandovi, sul piano lessicale, il termine distretto adoperato nel citato art. 3, il quale appartiene alla descrizione del criterio di collegamento e vale a delimitare un ambito territoriale in modo identico, quale che sia l’ufficio giudiziario dinanzi al quale il giudizio presupposto e’ iniziato e l’ordine giudiziario cui appartiene, in quanto cio’ che viene in rilievo non e’ l’ambito territoriale di competenza dell’ufficio giudiziario, ma la sua sede;

che nella specie, in conformita’ a tale principio di diritto – che il Collegio condivide -, avendo avuto il giudizio presupposto inizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, non v’e’ dubbio che competente a conoscere la domanda di equa riparazione proposta dal Q. e’ la Corte d’Appello di Perugia, in base al combinato disposto della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, art. 11 c.p.c., comma 1, art. 1 disp. att. cod. proc. pen. e Tabella A allegata a tali disp. att.;

che sussistono giusti motivi per dichiarare compensate per intero tra le parti le spese del presente giudizio, tenuto conto che il ricorso e’ stato deciso sulla base del predetto recentissimo principio di diritto, contrastante con ambedue le tesi prospettate dalle parti medesime.

PQM

Pronunciando sul ricorso, cassa il decreto impugnato e dichiara la competenza della Corte d’Appello di Perugia, assegnando il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della causa dinanzi alla stessa Corte d’Appello di Perugia. Compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010

 

 

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