Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19190 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 07/07/2021), n.19190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11773-2014 proposto da:

CONSORZIO BONIFICA BRADANO E METAPONTO MATERA, elettivamente

domiciliato in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMO

MARCHITELLI;

– ricorrente –

contro

MASSERIA MACCHIA DI S.M. SAS, elettivamente domiciliata in

ROMA, V. IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato ENNIO

MAZZOCCO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO PANCALLO;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 319/2013 della COMM.TRIB.REG. BASILICATA,

depositata il 25/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto ricorre, con un solo motivo, ribadito da note d’udienza, avverso la sentenza n. 319/01/13 della CTR della Basilicata che, confermando la sentenza n. 42/1/12 della CTP di Matera, accoglieva l’appello dell’azienda agricola R. e F.P. sas di S.M. – Società Agricola, annullando la cartella esattoriale emessa a carico dell’Azienda Agricola predetta a titolo di contributo di bonifica su terreni di proprietà della stessa ricompresi nel perimetro di bonifica e manutenzione.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: – l’obbligo del pagamento del contributo consortile presuppone che i fondi inseriti nel perimetro di contribuenza si avvantaggino in concreto delle opere e dell’attività di bonifica e manutenzione del Consorzio, consistenti nelle opere ed interventi finalizzati ad assicurare lo scolo e la regimentazione delle acque, garantendo tutela e difesa del suolo e manutenzione delle opere stesse di bonifica, circostanza che la parte contribuente aveva nella specie contestato, negando il vantaggio che il piano di riparto della contribuenza afferma esistere tra il fondo e le opere di bonifica, in ragione del mancato funzionamento di talune opere di bonifica a causa della mancata manutenzione consortile, attestata da perizie in ordine alle lamentele avanzate.

Resiste con controricorso la parte intimata, mentre nessuna attività difensiva è stata posta in essere dall’agente della riscossione Equitalia Sud spa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione al controverso e decisivo beneficio fondiario di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 10 ed 11 in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c.. Sostiene che la CTR, facendo mero rinvio alle perizie in atti, non ha manifestato censure all’attività del consorzio nè ha individuato quali siano le omissioni nella predetta attività di bonifica.

Il motivo di ricorso, che si sostanzia in una censura alla motivazione della sentenza, è inammissibile.

La CTR, infatti, ha fatto specifico e motivato rinvio alle risultanze delle perizie depositate agli atti, che danno conto delle lamentele e disfunzioni addotte dalla contribuente in relazione al mancato funzionamento di talune opere oggetto di manutenzione consortile, a fronte delle quali il consorzio ha contrapposto il mero e anodino richiamo ai piani di classifica e ai regolamenti senza evidenziare i concreti benefici addotti ai fondi della contribuente.

La sentenza ha, pertanto, congruamente motivato le ragioni del rigetto dell’appello tenuto anche conto del principio di legittimità, dettato in ordine alla congruità della motivazione della sentenza, del seguente tenore “Nel processo civile ed in quello tributano, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sè, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato “Cass. SSUU n. 642 del 2015”.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato; al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che si liquidano in Euro 2900,00, oltre alle spese generali in misura forfettaria ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile tenutasi, con modalità da remoto, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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