Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1919 del 29/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1919 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 2998-2012 proposto da:
D’ORSOGNA REAL ESTATE SOCIETA’ UNIPERSONALE A RL
01547990687 (già d’Orsogna Dolciaria Soc. Unipersonale a r.1.) in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio
dell’avvocato COME ANTONIO, che la rappresenta e difende,
giusta procura ad litem M calce al ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO CPL IMPERIAL 2 SPA;
– intimato avverso il decreto nel procedimento R.G. 1451/2010 del
TRIBUNALE di PESCARA del 18.11.2011, depositato il 09/12/2011;

632.1

Data pubblicazione: 29/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito per la ricorrente l’Avvocato Eleuterio Zuena (per incarico
verbale ex art. 14 L. 247/12 dell’avv. Conte) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LUCIO

PREMESSO
Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto
segue:
<<1. — La D'Orsogna Real Estate soc. unipersonale a r.l. propose opposizione allo stato passivo del fallimento C.P.L. Imperial 2 s.p.a. per l'ammissione di un credito di € 1.551.663,16 (ovvero, in subordine, di € 1.144.000,00) nascente da prestiti erogati in favore della società fallita. Il Tribunale di Pescara ha respinto l'opposizione sul rilievo che non era stata fornita la prova del titolo in forza del quale erano state versate le somme alla medesima società; che la prova testimoniale richiesta dall'opponente non avrebbe consentito di superare tale difetto probatorio, non facendosi riferimento ad un titolo che giustificasse la restituzione; che inoltre la stessa ricostruzione dei fatti fornita dall'opponente non rendeva verosimile l'esistenza di tale titolo, non essendo usuale la concessione di un prestito giustificata esclusivamente dall'essere il beneficiario un potenziale partner commerciale. La D'Orsogna Rea! Estate ha quindi proposto ricorso per cassazione per tre motivi. Il fallimento non ha svolto difese. 2. — Va preliminarmente rilevata la mancanza in atti (o almeno nel fascicolo regolamentare) dell' avviso di ricevimento della raccomandata con cui è stata eseguita la notifica del ricorso a mezzo del servizio postale. Ove a tale mancanza non verrà posto rimedio in Ric. 2012 n. 02998 sez. M1 - ud. 24-09-2013 -2- CAPASSO che si riporta alla relazione scritta. tempo utile il ricorso andrà dichiarato inammissibile (per tutte, Cass. Sez. Un. 627/2008). 3. — Con il primo motivo di ricorso, denunciando vizio di motivazione, si lamenta che il Tribunale abbia ritenuto non provato il titolo dei versamenti effettuati, nonostante (a) il curatore non avesse evidenziato l'assenza della prova dei versamenti, documentati da semplici fotocopie di assegni poi prodotti in originale in sede di opposizione, e (b) dalle scritture contabili della fallita risultassero i versamenti dell'opponente che, pur privi di causale, non erano giustificato da prestazioni a favore di quest'ultima ed erano iscritti tra i debiti, dal che doveva dunque ricavarsi che le somme registrate fossero appunto debiti e giustificassero perciò l'ammissione al passivo. 3.1. — Il motivo è inammissibile. La censura sub (a) si basa su una interpretazione infondatamente restrittiva dell'espressione "... in difetto di prova; tale onere non potendosi considerare assolto con le fotocopia di assegni..." con cui veniva giustificata dal curatore l'esclusione del credito della ricorrente: espressione che evocava anche l'astrattezza dei titoli, non soltanto la non autenticità degli stessi. La censura sub (b) è di puro merito, rimandando ad un esame della documentazione contabile, in difetto di alcun riferimento, nel decreto impugnato, alla collocazione dei versamenti della ricorrente fra le passività. 4. — Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione per avere il Tribunale escluso la rilevanza della prova testimoniale, nonostante nella sua capitolazione si facesse riferimento al titolo dei versamenti, in particolare deducendosi che "... la CPL Imperial 2 .spa chiese ed ottenne prestiti di somme per importi che complessivamente superano € Ric. 2012 n. 02998 sez. M1 - ud. 24-09-2013 -3- contestato l'esistenza del credito nel progetto di stato passivo, ma solo 1.500.000,00". 4.1. — Il motivo è fondato, atteso che il riferimento ai "prestiti" costituisce sufficiente specificazione del titolo — e di un titolo che giustificava il corrispondente credito — dei versamenti eseguiti dalla società ricorrente in favore della società fallita. deducendo: a) che il Tribunale ha apoditticamente e non plausibilmente escluso che la potenziale collaborazione commerciale tra i soggetti interessati potesse verosimilmente giustificare la concessione di un prestito, non rientrando nella prassi; b) che, ove si escluda il prestito, ricorrerebbe una fattispecie di indebito oggettivo, atteso che allora i versamenti non erano dovuti. 5.1. — La censura sub a) è fondata, essendo l'affermazione del Tribunale del tutto priva di base logica o empirica, e quindi immotivata. La censura sub b) è inammissibile in quanto nuova, non essendovi traccia di essa nel decreto impugnato, né indicando il ricorso una precedente sede in cui sarebbe stata sollevata la questione dell'indebito oggettivo: che non è questione di puro diritto, ma si basa su una diversa ricostruzione dei fatti (pagamento di una somma non dovuta, anziché versamento della stessa quale prestito).»; che detta relazione è stata comunicata al PM e notificata agli avvocati delle parti costituite; che non sono state presentate conclusioni o memorie; CONSIDERATO Che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione, dato atto che successivamente è stata perfezionata la documentazione della notifica del ricorso; Ric. 2012 n. 02998 sez. M1 - ud. 24-09-2013 -4- 5. — Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione che pertanto il ricorso va accolto nei sensi di cui alla predetta relazione e il decreto impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. anche per le spese, al Tribunale di Pescara in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 settembre 2013 La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia,

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