Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1919 del 29/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1919 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO
ORDINANZA
sul ricorso 2998-2012 proposto da:
D’ORSOGNA REAL ESTATE SOCIETA’ UNIPERSONALE A RL
01547990687 (già d’Orsogna Dolciaria Soc. Unipersonale a r.1.) in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio
dell’avvocato COME ANTONIO, che la rappresenta e difende,
giusta procura ad litem M calce al ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO CPL IMPERIAL 2 SPA;
– intimato avverso il decreto nel procedimento R.G. 1451/2010 del
TRIBUNALE di PESCARA del 18.11.2011, depositato il 09/12/2011;
632.1
Data pubblicazione: 29/01/2014
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito per la ricorrente l’Avvocato Eleuterio Zuena (per incarico
verbale ex art. 14 L. 247/12 dell’avv. Conte) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LUCIO
PREMESSO
Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto
segue:
<<1. — La D'Orsogna Real Estate soc. unipersonale a r.l.
propose opposizione allo stato passivo del fallimento C.P.L. Imperial 2
s.p.a. per l'ammissione di un credito di € 1.551.663,16 (ovvero, in
subordine, di € 1.144.000,00) nascente da prestiti erogati in favore della
società fallita.
Il Tribunale di Pescara ha respinto l'opposizione sul rilievo che
non era stata fornita la prova del titolo in forza del quale erano state
versate le somme alla medesima società; che la prova testimoniale
richiesta dall'opponente non avrebbe consentito di superare tale difetto
probatorio, non facendosi riferimento ad un titolo che giustificasse la
restituzione; che inoltre la stessa ricostruzione dei fatti fornita
dall'opponente non rendeva verosimile l'esistenza di tale titolo, non
essendo usuale la concessione di un prestito giustificata esclusivamente
dall'essere il beneficiario un potenziale partner commerciale.
La D'Orsogna Rea! Estate ha quindi proposto ricorso per
cassazione per tre motivi. Il fallimento non ha svolto difese.
2. — Va preliminarmente rilevata la mancanza in atti (o almeno
nel fascicolo regolamentare) dell' avviso di ricevimento della
raccomandata con cui è stata eseguita la notifica del ricorso a mezzo
del servizio postale. Ove a tale mancanza non verrà posto rimedio in
Ric. 2012 n. 02998 sez. M1 - ud. 24-09-2013
-2- CAPASSO che si riporta alla relazione scritta. tempo utile il ricorso andrà dichiarato inammissibile (per tutte, Cass.
Sez. Un. 627/2008).
3. — Con il primo motivo di ricorso, denunciando vizio di
motivazione, si lamenta che il Tribunale abbia ritenuto non provato il
titolo dei versamenti effettuati, nonostante (a) il curatore non avesse evidenziato l'assenza della prova dei versamenti, documentati da
semplici fotocopie di assegni poi prodotti in originale in sede di
opposizione, e (b) dalle scritture contabili della fallita risultassero i
versamenti dell'opponente che, pur privi di causale, non erano
giustificato da prestazioni a favore di quest'ultima ed erano iscritti tra i
debiti, dal che doveva dunque ricavarsi che le somme registrate fossero
appunto debiti e giustificassero perciò l'ammissione al passivo.
3.1. — Il motivo è inammissibile.
La censura sub (a) si basa su una interpretazione infondatamente
restrittiva dell'espressione "... in difetto di prova; tale onere non potendosi considerare assolto con le fotocopia di assegni..." con cui veniva giustificata
dal curatore l'esclusione del credito della ricorrente: espressione che
evocava anche l'astrattezza dei titoli, non soltanto la non autenticità
degli stessi.
La censura sub (b) è di puro merito, rimandando ad un esame
della documentazione contabile, in difetto di alcun riferimento, nel
decreto impugnato, alla collocazione dei versamenti della ricorrente fra
le passività.
4. — Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione per
avere il Tribunale escluso la rilevanza della prova testimoniale,
nonostante nella sua capitolazione si facesse riferimento al titolo dei
versamenti, in particolare deducendosi che "... la CPL Imperial 2 .spa chiese ed ottenne prestiti di somme per importi che complessivamente superano €
Ric. 2012 n. 02998 sez. M1 - ud. 24-09-2013
-3- contestato l'esistenza del credito nel progetto di stato passivo, ma solo 1.500.000,00".
4.1. — Il motivo è fondato, atteso che il riferimento ai "prestiti"
costituisce sufficiente specificazione del titolo — e di un titolo che
giustificava il corrispondente credito — dei versamenti eseguiti dalla
società ricorrente in favore della società fallita. deducendo:
a) che il Tribunale ha apoditticamente e non plausibilmente
escluso che la potenziale collaborazione commerciale tra i soggetti
interessati potesse verosimilmente giustificare la concessione di un
prestito, non rientrando nella prassi;
b) che, ove si escluda il prestito, ricorrerebbe una fattispecie di
indebito oggettivo, atteso che allora i versamenti non erano dovuti.
5.1. — La censura sub a) è fondata, essendo l'affermazione del
Tribunale del tutto priva di base logica o empirica, e quindi
immotivata.
La censura sub b) è inammissibile in quanto nuova, non
essendovi traccia di essa nel decreto impugnato, né indicando il ricorso
una precedente sede in cui sarebbe stata sollevata la questione
dell'indebito oggettivo: che non è questione di puro diritto, ma si basa
su una diversa ricostruzione dei fatti (pagamento di una somma non
dovuta, anziché versamento della stessa quale prestito).»;
che detta relazione è stata comunicata al PM e notificata agli
avvocati delle parti costituite;
che non sono state presentate conclusioni o memorie;
CONSIDERATO
Che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione, dato
atto che successivamente è stata perfezionata la documentazione della
notifica del ricorso;
Ric. 2012 n. 02998 sez. M1 - ud. 24-09-2013
-4- 5. — Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione che pertanto il ricorso va accolto nei sensi di cui alla predetta
relazione e il decreto impugnato va cassato con rinvio al giudice
indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del
giudizio di legittimità;
P.Q.M. anche per le spese, al Tribunale di Pescara in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 settembre
2013 La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia,