Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1919 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. II, 28/01/2010, (ud. 15/06/2009, dep. 28/01/2010), n.1919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1228-2007 proposto da:

G.T., ricorrente che non ha presentato il ricorso nei

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI UDINE, in persona

del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 1072/06 del GIUDICE DI PACE di PALMANOVA,

depositata il 03/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARLO DESTRO che ha concluso visto l’art. 375 c.p.c. per

l’improcedibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

G.T. impugna l’ordinanza n. 1072 del Giudice di Pace di Palmanova del 3 febbraio 2006.

Il ricorso non è stato depositato nel termine di cui all’art. 369 c.p.c..

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento su indicato. Dall’attestazione della cancelleria agli atti non risulta che parte ricorrente abbia provveduto al successivo deposito nel termine di legge.

Parte intimata ha proposto tempestivo controricorso, depositato pure tempestivamente.

Il ricorso risulta improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c. in quanto mai depositato. Deve procedersi alla regolazione delle spese in favore dell’intimato.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 Euro per onorari e oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA