Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1919 del 28/01/2010
Cassazione civile sez. II, 28/01/2010, (ud. 15/06/2009, dep. 28/01/2010), n.1919
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 1228-2007 proposto da:
G.T., ricorrente che non ha presentato il ricorso nei
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI UDINE, in persona
del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 1072/06 del GIUDICE DI PACE di PALMANOVA,
depositata il 03/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/06/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARLO DESTRO che ha concluso visto l’art. 375 c.p.c. per
l’improcedibilità del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
G.T. impugna l’ordinanza n. 1072 del Giudice di Pace di Palmanova del 3 febbraio 2006.
Il ricorso non è stato depositato nel termine di cui all’art. 369 c.p.c..
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento su indicato. Dall’attestazione della cancelleria agli atti non risulta che parte ricorrente abbia provveduto al successivo deposito nel termine di legge.
Parte intimata ha proposto tempestivo controricorso, depositato pure tempestivamente.
Il ricorso risulta improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c. in quanto mai depositato. Deve procedersi alla regolazione delle spese in favore dell’intimato.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 Euro per onorari e oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010