Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1919 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 13/12/2016, dep.25/01/2017),  n. 1919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5358/2014 proposto da:

M.N. e D.A.E., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA AURELIA 325, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

MERCOGLIANO, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrenti –

e contro

A.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 13810/2013 del TRIBUN SI DISTACCATA DI

PORTICI, depositata il 05/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto quanto segue:

p.1. M.N. ed D.A.E. hanno proposto ricorso per cassazione contro A.G., avverso la sentenza del 5 dicembre 2013, con cui il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Portici, ha provveduto su un’opposizione agli atti esecutivi da essi ricorrenti proposta avverso un’ordinanza con la quale il Giudice dell’Esecuzione, investito di una procedura esecutiva per obblighi di fare, aveva disposto l’estinzione del processo.

p.2. Nella detta sentenza il Tribunale, dopo aver dato atto – con valutazione di condivisione della decisione e, quindi, accoglimento parziale dell’opposizione – che, in sede di reclamo avverso la stessa ordinanza, il Tribunale in composizione collegiale aveva accolto parzialmente il reclamo limitatamente alla parte dell’esecuzione interessante il ripristino di due balconi, con conseguente “revoca” in parte qua dell’ordinanza stessa, ha invece rigettato l’opposizione “nella parte in cui” censurava “l’ordinanza del g.e. che ha rigettato l’istanza di parte procedente di dare seguito alla procedura e che nella sostanza ha condotto all’esito della definizione del processo di esecuzione”.

p.3. Al ricorso, che prospetta un unico motivo concernente il parziale rigetto dell’opposizione per l’indicata ragione, non v’è stata resistenza dell’intimata.

p.3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., applicabile al ricorso nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 197 del 2016, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 168 del 2016, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma e ne è stata fatta notificazione all’avvocato della parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Considerato quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. sono state svolte le seguenti considerazioni:

“(….) p.4. La trattazione del ricorso può avvenire ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in quanto esso appare manifestamente fondato.

Queste le ragioni.

p.4.1. Con l’unico motivo di opposizione si evoca, senza indicare quale fra i paradigmi dell’art. 360 c.p.c. si intenda evocare, insufficienza della motivazione di rigetto.

Peraltro, dall’esposizione del motivo si comprende che la doglianza è in iure ed afferisce all’errore che il Tribunale avrebbe commesso, là dove – dopo avere richiamato un passo motivazionale dell’ordinanza opposta quanto al rilievo che il contenuto del titolo esecutivo, costituito da una sentenza, non era chiaro nè nella motivazione nè nel dispositivo – ha giustificato il parziale rigetto dell’opposizione, adducendo che la doglianza prospettata in parte qua nel senso che l’esecuzione doveva proseguire in base al tenore del titolo esecutivo, non era scrutinabile, in quanto gli opponenti e qui ricorrenti non avevano prodotto nè il titolo esecutivo nè la c.t.u. su cui esso si fondava e non poteva il decidente basare il proprio convincimento su stralci o richiami frammentari contenuti negli atti e nella documentazione depositata, prescindendo dall’esame integrale e complessivo del titolo esecutivo con l’esposizione della domanda e l’effettiva comprensione della statuizione adottata.

p.4.2. Avverso tale motivazione, l’illustrazione del motivo richiama giurisprudenza di questa Corte che avrebbe obbligato il Tribunale ad acquisire conoscenza di quegli atti in modo diretto tramite l’acquisizione del fascicolo dell’esecuzione ed evoca al riguardo l’art. 115 c.p.c..

In tal modo la censura svolta con il motivo si individua come censura in iure dell’operato del Tribunale, sotto il profilo che, dovendo il giudice investito dell’opposizione agli atti giudicare della legittimità dello svolgimento del processo esecutivo, ne può conoscere in modo diretto.

La censura si sostanzia nella critica alla sentenza impugnata per essersi rifiutata di procedere alla cognizione dell’opposizione esaminando direttamente il fascicolo relativo all’esecuzione opposta.

Come tale la censura, al di là dell’evocazione dell’art. 115 c.p.c., si sostanzia in una denuncia di violazione dell’art. 113 c.p.c., sotto il profilo che il Tribunale non avrebbe rispettato la regula iuris che contraddistingue la sua funzione allorquando è investito, con il rimedio dell’opposizione agli atti, del dovere di decidere sulla legittimità del suo operato in funzione di giudice dell’esecuzione. Detta regula si evidenzia nel senso che, dovendo il giudice dell’esecuzione decidere della legittimità del modo di procedere siccome estrinsecatosi nel processo esecutivo di cui come ufficio è investito, l’oggetto su cui deve decidere, cioè quanto è presente nel processo esecutivo e, quindi, nel relativo fascicolo dell’esecuzione (art. 484 c.p.c., comma 2, e art. 488 c.p.c.), deve già ritenersi nella sua disponibilità in funzione della cognizione che è chiamato a svolgere, sicchè non è necessario che, affinchè del suo esame, in quanto sollecitato dall’opposizione, egli risulti investito, provvedano le parti a produrre ciò che nel fascicolo si trova già.

E’ stato, infatti, statuito da questa Corte che Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi è un ordinario giudizio di cognizione che si conclude con sentenza, che ha per oggetto la valutazione se un segmento del processo esecutivo si sia svolto o meno in modo conforme alle norme che lo regolano, e per poter compiere tale valutazione il giudice ha il potere – dovere di acquisire il fascicolo del processo esecutivo, per prendere diretta conoscenza dello svolgimento di esso e degli atti compiuti dal giudice dell’esecuzione; non è legittimo quindi il rigetto della domanda di opposizione sulla base della mancata produzione in giudizio da parte dell’opponente dell’atto contro cui si oppone (Cass. n. 7610 del 2004). E, di recente, sotto un profilo generale, si è affermato che Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi è un ordinario giudizio di cognizione che si conclude con sentenza ed ha per oggetto la valutazione di conformità di un segmento del processo esecutivo alle norme che lo regolano, sicchè il giudice ha il potere-dovere di acquisire il fascicolo del processo esecutivo, per prendere diretta conoscenza dello svolgimento di esso e degli atti compiuti dal giudice dell’esecuzione. (Cass. n. 12642 del 2014).

Dall’applicazione dei ricordati principi consegue che il Tribunale avrebbe dovuto procedere al diretto esame del fascicolo dell’esecuzione, in cui vi erano il titolo esecutivo e la c.t.u., cui aveva fatto riferimento l’ordinanza estintiva impugnata e ciò al fine di rendere su tali atti il giudizi a cognizione piena, cui era stato chiamato.

p.4.3. Il motivo sembra, dunque, da accogliere e la sentenza da cassare con rinvio al Tribunale di Napoli, risultando soppressa la Sezione Distaccata di Portici”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

Il ricorso è, pertanto, accolto e la sentenza è cassata, con rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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