Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19189 del 28/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 28/09/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18170-2011 proposto da:

S.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA NOMENTANA 911, presso lo studio dell’avvocato LEOPOLDO MURATORI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato EMANUELE

MICHELE MIRANDA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 88, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

SANTONI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7396/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/12/2010 R.G.N. 4007/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

del ricorso e assorbito il secondo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza del 4 dicembre 2010 la Corte di Appello di Napoli ha confermato, sebbene con diversa motivazione, la pronuncia del locale Tribunale che aveva respinto il ricorso di S.A. nei confronti della Fondazione Teatro di San Carlo volto ad ottenere l’accertamento della nullità del termine apposto ad una serie di contratti intercorsi tra le parti dal (OMISSIS); la Corte ha dichiarato altresì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine ai contratti stipulati sino al (OMISSIS).

Per quanto ancora interessa, la Corte – premesso che per il periodo successivo a detta data doveva applicarsi la normativa contenuta nella L. n. 230 del 1962 e nella L. n. 56 del 1987 e che i contratti successivi al 9 settembre 2001 ricadevano nell’area di applicabilità del D.Lgs. n. 368 del 2001 – ha ritenuto che tutti i contratti impugnati fossero rispettosi di tali discipline, concludendo che “nessun profilo di nullità della clausola del termine si ravvisa nei contratti stipulati tra le parti ed oggetto di causa”.

2.- Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso S.A. con due motivi. Ha resistito con controricorso la Fondazione Teatro di San Carlo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 230 del 1962 e del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si deduce che dalla lettura dei contratti depositati in atti risulterebbe “l’evidente elusione” da parte della Fondazione della richiamata disciplina, “in quanto contenenti una mera elencazione, non specificativa, dell’attività per la quale si fa ricorso all’apporto della ricorrente, senza alcuna indicazione del contributo professionale richiestole e per il quale risulta necessario assumere un lavoratore non inserito a tempo indeterminato”. Rammentato che la S. era stata assunta reiteratamente per anni, anche per intere stagioni concertistiche, si lamenta che nei contratti non vi era alcun riferimento nè alla temporaneità, che non consentiva lo stabile inserimento della ricorrente nell’impresa, nè all’atipicità o singolarità rispetto ad ogni altro programma normalmente e correntemente organizzato dalla datrice di lavoro, nell’ambito della propria attività, nè, infine, all’apporto del peculiare contributo professionale, tecnico o artistico necessario per il buon funzionamento dello spettacolo, in quanto non sostituibile con le prestazioni del personale di ruolo della fondazione.

Con il secondo motivo si denuncia “erronea interpretazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 in relazione ai principi espressi dalla Direttiva CEE 1999-70”.

Si eccepisce che “dalla lettura della sentenza del giudice di prime cure e mutuata anche dalla Corte di Appello… pare possibile derivare una incondizionata possibilità di stipulare i contratti a termine con i propri lavoratori da parte delle Fondazioni Liriche e Teatrali”. Si sostiene che “nel caso di specie si evince palesemente come ai lavoratori a termine dello spettacolo non sia stata garantita alcuna delle misure elencate nella direttiva 99/70/CE, nè alcuna misura equivalente, volta a prevenire e, nel caso, sanzionare l’utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato stipulati in successione”.

4.- Opportuno premettere che non risulta impugnata la statuizione con cui la Corte territoriale ha dichiarato “il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande intese all’accertamento della nullità dei termini apposti ai contratti stipulati sino al 23/5/98”, per cui su tale declaratoria si è formato il giudicato.

Ciò posto, per quanto riguarda invece i contratti a termine stipulati tra le parti in contesa successivamente a tale data ed oggetto di controversia, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, in ragione di principi già affermati in materia da questa Corte e qui condivisi.

4.1.- Dal punto di vista della disciplina tempo per tempo applicabile sufficiente rammentare quanto statuito da Cass. n. 6547 del 2014, cui si rinvia per la compiuta disamina dell’evoluzione del complesso quadro normativo (conf. Cass. n. 10924 del 2014 ed altre), che ha affermato i seguenti principi di diritto:

a) successivamente alla trasformazione (a partire, dunque, dal (OMISSIS)), e fino all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, ai contratti di lavoro a termine stipulati con le fondazioni lirico-sinfoniche si applica la disciplina prevista dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, con l’unica esclusione costituita dell’art. 2 Legge cit., relativa alla proroghe, alla prosecuzione ed ai rinnovi dei contratti a tempo determinato, come stabilito dal D.Lgs. n. 367 del 1996, art. 22 (per cui non hanno fondamento le argomentazioni esposte nel controricorso circa l’inapplicabilità della L. n. 230 del 1962 alla Fondazione napoletana);

b) dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, ai contratti di lavoro a termine stipulati dal personale delle fondazioni lirico-sinfoniche previste dal D.Lgs. n. 367 del 1996, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, con le uniche esclusioni costituite dall’art. 4, relativo alle proroghe, e dall’art. 5, relativo alle prosecuzioni ed ai rinnovi, come stabilito da detto D.Lgs., art. 11, comma 4; in proposito la sent. n. 6547/14 cit, ha cura di rilevare che il preciso richiamo non al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11 bensì agli artt. 4 e 5, i quali si riferiscono alla reiterazione dei contratti a termine, nella misura in cui si introduce una deroga ad un regime generale non consente una interpretazione estensiva “fino al punto di ricomprendere la disapplicazione dei principi generali… della necessità dell’atto scritto e della sussistenza delle ragioni giustificative dell’apposizione del termine”; pertanto la violazione “delle norme che prevedono la forma scritta ad substantiam e la specifica indicazione della causale,…, devono essere riportate nell’ambito della disciplina ordinaria del contratto di lavoro a tempo determinato, con la conseguente conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato”; in altri termini, l’esclusione dell’applicabilità del D.Lgs. n. 368 del 2001 alle fondazioni lirico-sinfoniche opera in caso di successione di contratti e non si estende alle anomalie genetiche dei medesimi.

Rispetto al D.L. n. 64 del 2010, convertito, con modificazioni, in L. n. 100 del 2010, questa Corte, con la sent. n. 6547/14 in discorso, ha anche preso posizione sull’interpretazione dell’art. 3, rubricato “Disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche”, il cui comma 6 è articolato in vari periodi.

Riguardo al primo periodo del comma, il quale dispone che “alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi la L. 22 luglio 1977, n. 426, art. 3, commi 4 e 5, e successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368”, si è sancito che esso “ha un valore meramente confermativo della inapplicabilità ai rapporti in esame delle norme in tema di rinnovi dei contratti a tempo determinato, dovendosi intendere tale termine riferito alla continuazione del rapporto di lavoro dopo la sua scadenza e per un periodo superiore a quello indicato dal legislatore, la riassunzione del lavoratore effettuata prima della scadenza del periodo minimo fissato dalla legge, nonchè, infine, il fenomeno delle assunzioni successive alla scadenza del termine e senza soluzione di continuità. L’art. 3 non riguarda invece i vizi afferenti alla mancanza dell’atto scritto e alla insussistenza delle ipotesi tipiche ovvero delle ragioni di carattere produttivo che legittimano l’apposizione del termine”.

Significativamente, poi, avuto riguardo al terzo periodo del comma 6 dell’art. 3 in esame, secondo il quale “Non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2”, questa Corte ha affermato che è “solo per effetto di tale disposizione, e a partire dalla sua entrata in vigore, che le fondazioni vengono esonerate dall’applicazione del principio secondo cui il contratto di lavoro subordinato è stipulato, di regola, a tempo indeterminato, nonchè dalla regola che impone l’obbligo di forma scritta per i contratti a termine di durata superiore a 12 giorni”, atteso che “la portata fortemente derogatoria e l’assenza di norme espresse che inducano una diversa interpretazione depongono per la natura irretroattiva del disposto di cui all’art. 3, comma 6, terzo periodo”. In tal modo risulta confermata l’operatività del principio richiamato al punto b) di cui sopra, circa i contratti successivi all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001 oggetto anche della presente controversia, nonostante la sopravvenuta previsione del terzo periodo del D.L. n. 64 del 2010, art. 3, comma 6.

4.2.- Tale ricognizione del quadro normativo ha trovato corrispondenza nella sentenza della Corte costituzionale n. 260, 11 dicembre 2015, che ha richiamato non solo Cass. n. 6547/2014 più volte citata, ma anche Cass. n. 10924, n. 10217, n. 7243, n. 5748 del 2014, oltre alle più risalenti Cass. n. 18263 del 2013 n. 11573 del 2011, quali espressione di un “orientamento conforme” e “restrittivo” nel sancire che il divieto di conversione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato per le fondazioni liriche è circoscritto alla materia dei rinnovi e a quella connessa delle proroghe, ma non investe ogni ipotesi di violazione delle norme sulla stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine.

Il giudice delle leggi ha così dichiarato “l’illegittimità costituzionale del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 40, comma 1-bis, (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, art. 1, comma 1, nella parte in cui prevede che il D.L. 30 aprile 2010, n. 64, art. 3, comma 6, primo periodo, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2010, n. 100, art. 1, comma 1, si interpreta nel senso che alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine”.

Ha ritenuto, infatti, che la norma impugnata non enuclea una plausibile variante di senso del D.L. n. 64 del 2010, art. 3, comma 6, primo periodo, e della L. n. 426 del 1977, art. 3, commi 4 e 5, in quanto “la norma, oggetto di interpretazione, contiene un riferimento specifico ai rinnovi dei contratti a termine”. “Secondo il significato proprio delle parole – continua la Corte – che è canone ermeneutico essenziale (art. 12 disp. gen.), il vocabolo “rinnovo” evoca un concetto diverso rispetto a quello dell’illegittimità del termine, apposto al primo contratto. Se il rinnovo attiene alla successione dei contratti e all’aspetto dinamico del rapporto negoziale, la questione scrutinata nel giudizio principale verte su un vizio genetico, che inficia il contratto sin dall’origine”. Con il che risulta inequivocabilmente avallata la giurisprudenza di legittimità innanzi riportata sull’interpretazione dello stesso D.L. n. 64 del 2010, art. 3, comma 6, conv. in L. n. 100 del 2010, oggetto della norma interpretativa dichiarata incostituzionale.

Secondo la Corte costituzionale “la disposizione impugnata, che non interferisce con il divieto di stabilizzazione nelle ipotesi di proroghe e di rinnovi illegittimi, opera in una latitudine circoscritta e riguarda la sola ipotesi della violazione delle norme sull’illegittima apposizione del termine” così ledendo in pari tempo, per la sua natura retroattiva, “l’affidamento dei consociati nella sicurezza giuridica e le attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria”.

L’illegittimità costituzionale della norma scrutinata viene colta anche sotto un distinto e non meno cruciale profilo in quanto “nell’estendere il divieto di conversione del contratto a tempo determinato oltre i confini originariamente tracciati, includendo anche l’ipotesi di un vizio genetico del contratto a tempo determinato, la norma pregiudica un aspetto fondamentale delle tutele accordate dall’ordinamento ai rapporti di lavoro, in un contesto già connotato in senso marcatamente derogatorio rispetto al diritto comune”.

In tal senso la sentenza n. 260 del 2015 rammenta che, “con riguardo ai lavoratori dello spettacolo, la Corte di giustizia ha valorizzato il ruolo della “ragione obiettiva” come mezzo adeguato a prevenire gli abusi nella stipulazione dei contratti a tempo determinato e come punto di equilibrio tra il diritto dei lavoratori alla stabilità dell’impiego e le irriducibili peculiarità del settore (sentenza 26 febbraio 2015, nella causa C-238/14, Commissione contro Granducato di Lussemburgo, che riprende le affermazioni della sentenza della Corte di giustizia, 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo ed altri)”.

Per completezza si evidenzia, infine, che la Corte costituzionale osserva come nel giudizio incidentale di costituzionalità “non incide la nuova disciplina in tema di contratti a tempo determinato delle fondazioni di produzione musicale, introdotta dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81”; infatti “per effetto dell’art. 57, tale disciplina (art. 23, comma 3, e art. 29, comma 3) si applica soltanto dal 25 giugno 2015, giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e pertanto non concerne i diritti sorti nel vigore della normativa antecedente”. Se ne trae la conclusione, condivisibile anche rispetto alla fattispecie che ci occupa, che tali novità legislative non dispiegano alcuna influenza sui giudizi in corso.

4.3.- In questa cornice normativa va considerato l’orientamento di questa Corte (da ultimo ribadito da Cass. n. 17064 del 2015), espresso riguardo all’ipotesi prevista dalla L. n. 230 del 1962, art. 1, lett. e), che, nel testo sostituito dalla L. n. 266 del 1977, consente l’assunzione a termine di personale “riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi”, testo poi riprodotto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10, comma 7, lett. c).

Per tale orientamento “il prescritto requisito della specificità esige che le caratteristiche oggettive dello spettacolo o del programma richiedano un apporto peculiare e temporaneo, che non possa essere fornito dal personale assunto in pianta stabile; pertanto, va esclusa la liceità dell’apposizione del termine nell’ipotesi di mera individuazione nel contratto dello spettacolo o del programma per la cui realizzazione il dipendente sia assunto, senza alcuna specificazione circa la natura e lo scopo di essi e prescindendo dalla temporaneità delle esigenze che rendono necessaria l’assunzione” (Cass. n. 22657 del 2012, con ivi ulteriori richiami; Cass n 15455 del 2012; Cass. n. 774 del 2000).

Si è altresì affermato che “in tema di assunzioni a termine di lavoratori dello spettacolo (L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, comma 2, lett. e, come modificato dalla L. 23 maggio 1977, n. 266), non solo è necessario che ricorrano contestualmente i requisiti della temporaneità e della specificità, ma è indispensabile, altresì, che l’assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavorativo si inserisca, con vincolo di necessità diretta, anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo o programma, sicchè non può considerarsi sufficiente ad integrare l’ipotesi di legittimo ricorso al contratto a tempo determinato la mera qualifica tecnica od artistica del personale correlata alla produzione di spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, occorrendo che rapporto del peculiare contributo professionale, tecnico o artistico del soggetto esterno sia necessario per il buon funzionamento dello spettacolo, in quanto non sostituibile con le prestazioni del personale di ruolo dell’azienda” (Cass. 27 marzo 2014, Cass. n. 7243 del 2014; Cass. n. 11573 del 2011). Sicchè “anche un programma specifico e temporaneo non legittima di per sè una assunzione a termine per prestazioni generiche (comunque reperibili attingendo all’organico stabile dell’impresa), ma solo quando alla specificità dello spettacolo concorre necessariamente il peculiare apporto professionale, tecnico o artistico degli autori che lo realizzano, gli attori che lo interpretano, etc., il quale non è facilmente fungibile col contributo realizzabile dal personale a tempo indeterminato dell’impresa” (Cass. n. 3308 del 2012). E sulla specificità si è altresì statuito che, sempre nell’ipotesi di cui alla lett. e) del detto art. 1, comma 2, “la specificità dello spettacolo o del programma, mentre non implica la straordinarietà e la occasionalità, richiede che lo spettacolo o il programma radiotelevisivo, oltre ad essere destinato a sopperire ad una temporanea necessità sia caratterizzato dall’appartenenza ad una species di un certo genus e sia, inoltre, individuato, determinato e nominato” (Cass. n. 774 del 2000).

Tali enunciati sono stati ritenuti operanti anche con riferimento ad assunzioni effettuate a norma della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. a) e del n. 49 dell’elenco delle attività stagionali contenuto nel D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, in relazione ad una “stagione teatrale” programmata. Anche in questo caso deve sussistere un rapporto funzionale tra assunzione al lavoro e stagione teatrale, nel senso che “la durata limitata del rapporto lavorativo deve trovare giustificazione nelle esigenze e nella durata della suddetta “stagione teatrale, intesa come serie di spettacoli consecutivi, programmati in un arco temporale che, se anche di durata più estesa delle stagioni del calendario, deve esaurirsi nell’anno, in ragione di quanto avviene nella realtà fattuale e dell’esperienza del settore” (Cass. n. 9878 del 1998).

L’applicazione rigorosa di tali principi ha indotto questa Corte a cassare pronunce di merito laddove avessero omesso adeguati accertamenti “in ordine alla sussistenza delle causali che, nel vigore delle leggi applicabili ratione temporis, rendono legittimo il ricorso al contratto a tempo determinato” con enti lirici (Cass. n. 5748 del 2014; Cass. n. 5749 del 2014; Cass. n. 7243 del 2014), sottolineandosi poi che le ragioni debbono essere specifiche e particolareggiate sia con riferimento al primo contratto sia con riguardo a quelli reiterati (Cass. n. 1931 del 2011).

4.4.- Il Collegio giudica che anche la Corte napoletana si sia discostata da detti principi ritenendo legittima la reiterata e pluriennale costituzione di rapporti a termine tra la S. e la Fondazione Teatro di San Carlo sulla base – in sintesi dei seguenti argomenti: “le assunzioni a termine… sono state effettuate tutte per spettacoli specifici, analiticamente individuati nei singoli contratti”, tutti “di durata coincidente con gli spettacoli o le stagioni indicate”; circa la temporaneità delle esigenze, “la breve durata di tali contratti, al più in taluni casi limitata a singole stagioni, non depone certo per la sussistenza di una persistente continuativa esigenza lavorativa”; “la particolare natura della prestazione lavorativa dedotta nei contratti a termine (cantante del coro) implica di per sè un apporto individuale di carattere non generico ma avente un’impronta distintiva e caratterizzante”.

In tal modo la sentenza impugnata trascura di considerare che – per quanto innanzi detto – va esclusa la liceità dell’apposizione del termine nell’ipotesi di mera individuazione nel contratto dello spettacolo o del programma per la cui realizzazione il dipendente sia assunto, senza alcuna specificazione circa la natura e lo scopo di essi e prescindendo dalla temporaneità delle esigenze che rendono necessaria l’assunzione.

Inoltre è necessario ricorrano contestualmente i requisiti della temporaneità e della specificità. Il primo requisito implica che il rapporto si debba riferire ad un’esigenza di carattere temporaneo, da intendersi certo non nel senso di straordinarietà od occasionalità dello spettacolo, ma non basta neanche che la durata sia ancorata ad intere stagioni teatrali; la temporaneità degli spettacoli, poi, non può essere tale rispetto a ciascuno di essi singolarmente esaminato, dovendo risultare, al contrario, da una globale considerazione circa lo svolgimento della ordinaria e continuativa attività produttiva di spettacoli per tutte le molteplici produzioni allestite ed inscenate dalla fondazione lirica. Il requisito della specificità, invece, comporta che lo spettacolo debba essere caratterizzato anche dall’atipicità o singolarità rispetto ad ogni altro spettacolo normalmente e correntemente organizzato dall’azienda nell’ambito della propria attività. Quindi i suddetti due requisiti sono da intendersi tra loro strettamente connessi, perchè solo se lo spettacolo è specifico, e quindi dotato di proprie caratteristiche, idonee ad attribuirgli una propria individualità e unicità, esso si configura come un momento episodico dell’attività imprenditoriale, e, perciò, risponde anche al requisito della temporaneità.

Infine non può considerarsi sufficiente ad integrare l’ipotesi di legittimo ricorso al contratto a tempo determinato la mera qualità artistica della prestazione, occorrendo, invece, che l’apporto dei peculiare contributo professionale del soggetto esterno sia necessario per il buon funzionamento dello spettacolo, in quanto non sostituibile con le prestazioni del personale di ruolo dell’azienda; all’uopo appare incongruo sostenere l’unicità dell’apporto individuale della cantante di un coro, non surrogabile dal personale facente parte di un coro stabile.

Pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata onde consentire al giudice del rinvio un nuovo esame della fattispecie concreta, alla stregua dei principi di diritto innanzi esposti.

5.- Conclusivamente il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimento del secondo mezzo di gravame, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, provvedendo altresì a regolare le spese.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA