Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19189 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/07/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 17/07/2019), n.19189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Bianca Margerita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12570/2014 proposto da:

G.G., nato a Napoli il (OMISSIS), ed ivi residente alla

(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, come da procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Sergio Caianiello (C.F.:

CNLSRG49E03F839G) del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliato in

Roma, presso lo studio dell’Avv. Nicola Bultrini, alla Via Germanico

n. 107;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello

Stato (C.F.: (OMISSIS)) presso cui è domiciliata in Roma, alla Via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

– avverso la sentenza n. 102/52/2013 emessa dalla CTR Campania in

data 09/04/2013 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del

7/6/2019 dal Consigliere Dott. Andrea Penta;

udite le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero Dott.ssa Kate

Tassone nel senso dell’accoglimento del ricorso;

udite le conclusioni rassegnate dall’Avv. Sergio Caianiello, per il

ricorrente, e dall’Avv. Salvatore Faraci, per l’Avvocatura Generale

dello Stato, quale difensore della la resistente.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate Napoli proponeva appello avverso la sentenza n. 836/17/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che aveva accolto il ricorso del contribuente G.G. avverso l’avviso di liquidazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale relativo ad un atto di compravendita immobiliare stipulato nell’anno 2005.

Con la detta sentenza era stato annullato l’avviso di liquidazione per sopraggiunta decadenza dei benefici fiscali sulla prima casa, essendo risultato il contribuente privo del requisito di impossidenza di altri beni immobili, acquistati usufruendo del medesimo beneficio.

La sentenza impugnata rilevava che il contribuente, con riferimento ad un altro immobile acquistato nel 2003, non era da considerare decaduto dal detto beneficio, in quanto ciò era avvenuto per conto di persona da nominare.

L’Ufficio rilevava che l’esistenza di un secondo atto con la nomina dell’effettivo acquirente non risultava registrata nel sistema telematico dell’anagrafe tributaria. Infatti, presso l’anagrafe tributaria risultava soltanto l’atto n. (OMISSIS) del 2003 con l’indicazione quale acquirente del contribuente, decaduto, di conseguenza, dal beneficio della prima casa per l’atto posto in essere nel 2005. Chiedeva, perciò, l’annullamento della sentenza appellata, con la conferma della legittimità dell’avviso di liquidazione.

Si costituiva il contribuente, ribadendo che di aver stipulato il primo atto non per sè, bensì per persona da nominare ed effettivamente poi designata nei termini previsti dall’art. 1402 c.c..

Con sentenza del 9.4.2013 la CTR Campania accoglieva l’appello sulla base delle seguenti considerazioni:

1) con memoria presentata in data 14/10/2009 alla CTP, il contribuente aveva esibito una nota di trascrizione presso l’Agenzia del Territorio del 14/07/2009, con la quale era stato rettificato in ” G.G. nato a Napoli il (OMISSIS)” il nome del soggetto contro il quale si trascriveva l’atto traslativo del 2003, anzichè in ” F.I. e M.G.”;

2) tale tardiva trascrizione aveva, perciò, rettificato la trascrizione precedente del (OMISSIS) dell’atto per Notar I. del (OMISSIS);

3) da ciò si evinceva che era mancata la trascrizione all’anagrafe tributaria della clausola di nomina e dell’effettivo acquirente, avvenuta solo in epoca posteriore all’emissione dell’avviso di liquidazione in oggetto, a seguito della perdita, da parte di G.G., del beneficio prima casa.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso G.G., sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per aver la CTR emesso la sentenza nonostante fosse stata omessa la comunicazione alle parti, almeno 30 giorni liberi prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione, alla quale, per l’effetto, non aveva partecipato.

1.1. Il motivo è fondato.

Nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, applicabile anche ai giudizi di appello in virtù del richiamo operato dal medesimo decreto, art. 61, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicchè l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18279 del 11/07/2018; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28843 del 01/12/2017; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1786 del 29/01/2016). Tuttavia, poichè alla cassazione della sentenza impugnata può seguire la decisione della causa nel merito da parte della Suprema Corte, ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto e debba essere risolta una questione di mero diritto (Sez. 5, Ordinanza n. 27837 del 31/10/2018), occorre analizzare anche il secondo motivo.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia 1) la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1,Tariffa Parte Prima allegata, e art. 1406 c.c., (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR considerato che egli non possedeva, al momento dell’acquisto, alcun altro immobile nel Comune di Napoli, atteso che l’appartamento sito alla (OMISSIS) era stato acquistato, in realtà, da C.M..

2.1. Il motivo è inammissibile.

Invero, la censura non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata, la quale si è sostanziata nel rilevare che, al momento (15.2.2008) dell’emissione dell’avviso di liquidazione poi impugnato, il G. risultava intestatario di altri immobili nel Comune di Napoli, per averli acquistati con atto notarile del (OMISSIS) trascritto il successivo (OMISSIS), laddove solo con nota del 14.7.2009, in rettifica di altra datata 20.6.2003, egli aveva trascritto presso l’Agenzia del Territorio la “dichiarazione di nomina” (a scioglimento della riserva che, ai sensi dell’art. 1401 c.c., aveva operato con il detto atto notarile), indicando come “soggetto contro” sè stesso. Essendo la trascrizione all’anagrafe tributaria della nomina dell’acquirente effettivo avvenuta, dunque, dopo l’emissione dell’avviso di liquidazione, quest’ultimo si rivelava legittimo, avendo, per l’effetto, il G. perso il beneficio della prima casa.

3. Nel ribadire che, in accoglimento del primo motivo, la sentenza qui impugnata va cassata, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ma dovendosi affrontare mere questioni di diritto, la causa può essere decisa nel merito.

Invero, dovendosi distinguere i due piani dei rapporti interni tra le parti (con riferimento ai quali la rettifica postuma può avere senz’altro efficacia retroattiva) e dei rapporti con i terzi, tra questi ricomprendendo altresì l’Agenzia delle Entrate, non è incontestato che, al momento dell’emissione dell’avviso di accertamento nella presente sede contestato (vale a dire, alla data del 15.2.2008), l’unica trascrizione opponibile ai terzi era quella nella quale comparivano come “soggetti contro” i danti causa di G.G. e, quindi, di C.M..

Invero, dalla sentenza emessa dalla CTR si evince che nella sezione D della nota di trascrizione presentata il 14.7.2009 risultava quanto segue: “Con il trascrivendo atto G.G., sciogliendo la riserva espressa nell’atto per Notaio I.C. del (OMISSIS), Rep. N. (OMISSIS), trascritto a Napoli il (OMISSIS) ai nn. (OMISSIS), ha dichiarato di aver acquistato in nome e per conto di C.M. gli immobili oggetto del predetto atto. C.M. ha accettato la dichiarazione fatta da G.G., ratifica l’operato dello stesso e riconosce come fatto per suo conto e a suo nome l’acquisto degli immobili sopra descritto e conseguentemente di aver acquistato fin dall’inizio i relativi diritti e assunto i relativi obblighi nascenti dal contratto stesso. La presente nota, in rettifica della nota in data 20 giugno 2003 ai nn. (OMISSIS), relativa all’atto per Notaio I.C., Rep. N. (OMISSIS), nella quale per mero errore materiale furono riportati dati erronei, e precisamente: – descrizione dell’atto “DICHIARAZIONE DI COMANDO” invece che, come correttamente doveva essere: “DICHIARAZIONE DI NOMINA”; – soggetti contro: ” F.I. NATA A NAPOLI IL (OMISSIS)” e ” M.G. NATO A NAPOLI IL (OMISSIS)”, originari danti causa della vendita, mentre correttamente, quale soggetto contro doveva essere indicato ” G.G. NATO A NAPOLI IL (OMISSIS)”.

Anche l’art. 1432 c.c., che disciplina l’ipotesi di rettifica del contratto, non contiene alcuna eccezione ai principi in tema di trascrizione, con la conseguenza che, ai fini della opponibilità ai terzi dell’atto di alienazione inficiato da errore poi emendato con la rettifica, si applica il criterio della anteriorità della trascrizione di cui all’art. 1445 c.c. (Sez. 3, Sentenza n. 11265 del 30/07/2002).

Diversamente opinando, il regime di pubblicità connesso alle trascrizioni non assicurerebbe quella certezza che, invece, il legislatore intende perseguire.

In quest’ottica, in tema di trascrizione, al fine di stabilire se ed in quali limiti un determinato atto sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivo al contenuto della nota di trascrizione, unico strumento funzionale, ex lege, alla conoscenza, per gli interessati, del contenuto, dell’oggetto e del destinatario dell’atto (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 21758 del 04/12/2012). In particolare, le indicazioni riportate nella nota stessa devono consentire di individuare, senza possibilità di equivoci e di incertezze, gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo, che insieme con la nota, viene depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari (Sez. 3, Sentenza n. 18892 del 31/08/2009; conf. Sez. 2, Ordinanza n. 4842 del 19/02/2019).

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso originario del contribuente va rigettato. La novità della questione analizzata, con riferimento alla quale non risultano precedenti specifici, giustifica la compensazione integrale delle spese relative al presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito la causa, rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa integralmente le spese relative al presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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